Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18244/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as execution order is reviewable via opposition under Art. 617 CPC, not Art. 111 Constitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18244/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the execution judge's order was reviewable through the opposition remedy under Article 617 of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the judge failed to notify her of the removal order and ignored a PEC communication, claiming a violation of law. The Court ruled that such ordinatorio acts possess the quality of definitivity only if no other effective remedy exists, which is not the case here given the availability of opposition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The appeal to the Court of Cassation under Article 111 of the Constitution is inadmissible against execution orders that are reviewable via opposition under Article 617 of the Civil Procedure Code, as the existence of an alternative remedy negates the requirement of definitivity.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution order review opposition remedy Cassation admissibility definitive act requirement judicial execution procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
2593), il ricorso straordinarioper cassazione previsto dall’art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.;tanto esclude l’ammissibilità del dispiegato ricorso per cassazione;non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi svolto difese le parti intimate;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 111 Cost
2593), il ricorso straordinarioper cassazione previsto dall’art. 111 Cost.
art. 617 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30/07/1953, n. 2593
Cass. 05/05/2022, n. 14282

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

controISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.CLEMENTE PANNELLA- intimati -avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del TRIBUNALE DIMODENA del 26 gennaio 2024 reso nella procedura iscritta al R.G.Es.n. 119/2021 di quell’Ufficio;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;Rilevato chenella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.Es. n.119/2021 del Tribunale di Modena, emesso decreto di trasferimentodel cespite in favore dell’aggiudicatario Clemente Pannella ed attuatol’ordine di liberazione dal custode giudiziario Istituto Vendite GiudiziarieNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026s.r.l., la debitrice esecutata, Mirella Ghiddi, formulò istanza di asportodei beni mobili e degli arredi presenti nell’immobile staggito;con il provvedimento in epigrafe indicato, il giudice dell’esecuzioneha rigettato la richiesta, sul rilievo della tardività della stessa;avverso detto provvedimento ricorre per cassazione Mirella Ghiddi,articolando due motivi;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti intimate,Clemente Pannella e Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.;parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheambedue i motivi di ricorso denunciano una (non meglio precisatacon puntuali riferimenti normativi) violazione di legge, lamentando lamancata notificazione alla ricorrente dell’intimazione all’asporto deibeni e la mancata considerazione dell’inoltro di una comunicazione amezzo PEC inviata dalla esecutata al custode giudiziario;il ricorso è inammissibile;per ultrasettantennale elaborazione giurisprudenziale (la cui primaespressione risale a Cass. 30/07/1953, n. 2593), il ricorso straordinarioper cassazione previsto dall’art. 111 Cost.

è esperibile avverso tutti iprovvedimenti, pur adottati in forma diversa dalla sentenza, connotatidal duplice requisito della decisorietà (nel senso che giudichino su dirittio altre situazioni di diritto sostanziale) e della definitività (ovvero nonsoggetti a riesame da parte del giudice che li ha emessi o impugnazioneinnanzi ad un altro giudice);il processo esecutivo è connotato da un sistema chiuso di controlli,realizzato attraverso la predisposizione di un rimedio «di chiusura»,ovvero generale e residuale, costituito dalla opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ.;r.g. n. 3718/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026più specificamente, l’opposizione in parola può essere proposta percontestare (per tutti i possibili vizi: nullità, inesistenza, illegittimità,inopportunità o mera irregolarità) ogni provvedimento del giudicedell’esecuzione che abbia concreta incidenza sullo svolgimento delprocesso e (pur soltanto astratta) potenzialità lesiva per i destinataridei suoi effetti (sul punto, Cass. 05/05/2022, n. 14282);la previsione di uno strumento di controllo del genere esclude cheper i provvedimenti in tal guisa impugnabili possa predicarsi il caratteredella definitività (che si sostanzia nell’assenza di ogni altro rimedionell’ordinamento processuale), condizione – come già osservato – diammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;nella specie, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione,avente carattere ordinatorio (cioè a dire diretto alla regolazione di unincidente sorto nel corso di procedura) e munito (in astrattoconsiderato) di idoneità lesiva degli interessi della parte esecutata, erasuscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;tanto esclude l’ammissibilità del dispiegato ricorso per cassazione;non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi svolto difese le parti intimate;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 3718/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3718/2024Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 18244/2026Data pubblicazione 06/06/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.Il Presidenter.g. n. 3718/2024Cons. est. Raffaele Rossi