Italian Supreme Court remands case to Second Section for public hearing on surrogatory reduction of wills.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of a surrogatory action for reduction of a will. The court noted that the Second Section had previously remitted a similar question to the First President, who subsequently ordered the matter back to the Second Section for public hearing. Consequently, the Collegium decided to remand the current appeal to a new role for further examination. The court emphasized the need to address the specific legal issue regarding the creditor's right to act in surrogation before deciding on the merits of the revocatory and reduction actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 2697 c.c.: When a question of particular relevance regarding the admissibility of a surrogatory action for reduction of a will has been previously remitted and requires public hearing, the court may remand the appeal to a new role for proper examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ECARLO MAZZOCCHI, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controAMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIORGIO PANERO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché controBPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,PIERANTONIO TARIGO.-intimati-Numero registro generale 17472/2024Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 18058/2026Data pubblicazione 05/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI GENOVA n. 693/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere STEFANIA TASSONE.Rilevato che1.
Banca Carige s.p.a. aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale diSavona decreto ingiuntivo nei confronti di Pierantonio Tarigo, titolare diimpresa individuale, il quale dopo aver intrattenuto per anni rapportibancari ed anche aver ottenuto un finanziamento di euro 60.000,00, aseguito dell’esposizione debitoria maturata, comunicava il propriodisinteresse al mantenimento dell’apertura di credito in conto correntee, espressamente riconoscendo il propri debito verso la banca, sidichiarava disponibile a rimborsarlo gradualmente alle condizioniconcordate, ma rimaneva peraltro del tutto inadempiente.Successivamente, Banca Carige s.p.a. adiva nuovamente il Tribunaledi Savona cui chiedeva di “revocare, dichiarandole inefficaci o comemeglio visto nei confronti di BANCA CARIGE – CASSA DI RISPARMIO DIGENOVA E IMPERIA, le dichiarazioni di acquiescenza e conseguenterinuncia alle impugnazioni dei testamenti dei sig.ri GIACOMO TARIGO eCATERINA RATTO contenute nei verbali di deposito e pubblicazione ditestamento olografo in data 19.03.2019 rep. n. 17923, racc., n. 13814 ein data19.03.2019 rep. n. 17924 e racc. n. 13815 entrambi a ministerodel Notaio dott.
Giampaolo Marcoz di Aosta”; inoltre di “in viasurrogatoria, accogliere l’azione di riduzione delle disposizionitestamentarie dei sig.ri GIACOMO TARIGO e CATERINA RATTO perviolazione dei diritti della quota di legittima proposta da BANCA CARIGE– CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, rappresentata daCREDITO FONDIARIO S.P.A. in surrogazione dell’unico legittimario eproprio debitore sig. PIERANTONIO TARIGO” e di conseguentemente“Accertare e dichiarare che al sig. PIERANTONIO TARIGO compete laNumero registro generale 17472/2024Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 18058/2026Data pubblicazione 05/06/2026quota di legittima: per il 58,3% in relazione ai beni indicati ai precedentipunti da 3.a) a 3.c; per la metà in ordine ai cespiti riportati ai punti da3.d a 3.i); per 1/6 in relazione ai beni indicati ai punti da 3.l a 3.p); per1/24 in relazione ai beni indicati al punto 3.q); per 1/12 in ordine ai beniindicati al punto 3.r), o le quote meglio viste e/o emergenti nel corso delgiudizio”, e per l’effetto “disporre la riduzione proporzionale delledisposizioni testamentarie dei sig.ri GIACOMO TARIGO e CATERINARATTO e attribuire in proprietà a BANCA CARIGE S.P.A.
– CASSA DIRISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA la quota di legittima di competenzadel sig. PIERANTONIO TARIGO, previa, se ritenuta necessaria,autorizzazione ex art. 524 c.c. ad accettare l’eredità morendo dismessadai sig.ri GIACOMO TARIGO e CATERINA RATTO in nome e per conto delsig. PIERANTONIO TARIGO”. La banca concludeva quindi nel senso di“dichiarare la invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità alla medesimaBANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA,rappresentata da CREDITO FONDIARIO S.P.A. o come meglio ritenutodal Giudice adito, dell’atto di costituzione del fondo patrimonialesottoscritto dai sig.ri SVETLANA PECERIC e PIERANTONIO TARIGO”.I convenuti Pierantonio Tarigo e Svetlana Peceric si costituivano ingiudizio, resistendo.
Si costituiva altresì la Amco – Asset ManagementCompany s.p.a., nella sua qualità di cessionaria dei crediti già in capo aBanca Carige s.p.a., dapprima con riferimento unicamente al creditovantato nei confronti di Pierantonio Tarigo in proprio, poi anche inrelazione al credito derivante dalla garanzia dal medesimo prestata infavore della Centro Elettrodomestici Incasso Group s.r.l.1.5. Con sentenza n. 530/2022 il Tribunale di Savona così decideva:“1.- dichiara che Pierantonio Tarigo ha accettato l’eredità morendodismessa della madre Caterina Ratto (...); 2.- in accoglimento delladomanda attorea ex art. 2901 c.c., dichiara inefficaci nei confronti diAmco – Asset Management Company spa, le dichiarazioni diNumero registro generale 17472/2024Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 18058/2026Data pubblicazione 05/06/2026acquiescenza e conseguente rinuncia alle impugnazioni dei testamentidei sig.ri Giacomo Tarigo e Caterina Ratto (...); 3.- dichiara l’inefficacianei confronti di Amco – Asset Management s.p.a. dell’atto di costituzionedel fondo patrimoniale sottoscritto dai sig.ri Svetlana Peceric ePierantonio Tarigo (...); 4.- ritenuti sussistenti i presupposti previstidall’art. 524 c.c. autorizza Amco – Asset Management s.p.a. adaggredire fino alla concorrenza del credito i beni di Svetlana Pecericmeglio descritti nella consulenza (...), sino al valore di €. 232.255,08corrispondenti alla quota di legittima spettanti a Pierantonio Tarigo”.2.
Avverso tale sentenza proponevano appello sia Svetlana Pecericche Pierantonio Tarigo, cui resisteva Amco – Asset ManagementCompany s.p.a.Riuniti gli appelli, con sentenza n. 693/2024 la Corte d’Appello diGenova rigettava le impugnazioni proposte.3. Avverso tale sentenza Svetlana Peceric propone ora ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.Resta intimato Pierantonio Tarigo e BPER Banca, quale incorporantedi Banca Carige s.p.a.Resiste con controricorso Amco – Asset Management Company s.p.a.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La ricorrente e la società resistente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Considerato che1.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione di legge.Erronea applicazione al caso di specie dei principi di diritto enunciatidalla corte di cassazione in casi analoghi. Violazione degli artt. 81 e 100c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 17472/2024Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 18058/2026Data pubblicazione 05/06/2026Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respintol'eccepito difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria.2.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Erroneaapplicazione dell’art. 478 c.c. nei confronti dell’erede integralmentepretermesso, violazione di legge con riferimento alle domande attoree,violazione degli art. 113 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.Mancata pronuncia della corte territoriale sulle eccezioni contenute nellacitazione d’appello. In via subordinata illegittimità della sentenza conriferimento all’art. 360 c.p.c. n. 5”.Censura l’impugnata sentenza là dove ha fatto applicazione al casodi specie dell’art. 478 c.c., lamentando l’erroneità di tale statuizione sulrilievo per cui la summenzionata norma sarebbe in contrasto con l’art.524 c.c., mentre la corte genovese le avrebbe applicate entrambe, incombinato disposto.3.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione degli articoli115 e 116 del c.p.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c. Erronea valutazionedei presupposti per l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Violazionedell’art. 360 c.p.c. n. 3”.Censura l’impugnata sentenza là dove ha ritenuto provata lasussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l’accoglimentodell’azione revocatoria.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione o erroneainterpretazione sistematica degli articoli 557 c.c. in correlazione con gliarticoli 2900 e 524 c.c. e con l’art. 457.
Ricorrenza dei presupposti delricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c.”.Censura l’impugnata sentenza, là dove ha riconosciutol’ammissibilità dell’azione surrogatoria, nel senso che ha riconosciuto lalegittimazione della banca ad esperire l’azione revocatoria, surrogandosial proprio debitore Pierantonio Tarigo, rimasto inerte.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione degliNumero registro generale 17472/2024Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 18058/2026Data pubblicazione 05/06/2026articoli 113, 115, 116 c.p.c. in rapporto all’art. 2697 c.c. Illegittimità delrichiamo alle norme che prevedono la necessità dell’atto pubblico per ledonazioni – art. 782 c.c. la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 809c.c.
La ricorrenza dei requisiti per farsi luogo al ricorso ai sensi dell’art.360 c.p.c. n. 3”.Censura l’impugnata sentenza in quanto fa proprie le conclusioni allequali è pervenuto il CTU nella determinazione della massa ereditariaspettante a Pierantonio Tarigo senza rilevare che la consulenza avrebbetrascurato di prendere in esame e di conteggiare le liberalità da questiricevute quando i suoi genitori erano in vita.6. Osserva preliminarmente il Collegio che, con ordinanzainterlocutoria n. 23 del 25 gennaio 2025, la Seconda Sezione civile diquesta Corte ha rimesso al Primo Presidente la questione relativaall’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesionedella legittima da parte del creditore del legittimario totalmentepretermesso, rimasto inerte nel relativo esercizio.
Con successivoprovvedimento, tuttavia, il Primo Presidente ha disposto laritrasmissione del ricorso alla medesima Seconda Sezione, ravvisandonella predetta questione un profilo di particolare rilevanza, ai fini dellatrattazione in pubblica udienza.Tenuto conto che alla questione è stato riconosciuto valorenomofilattico e che essa appartiene alla competenza tabellare dellaSeconda Sezione Civile, il Collegio rileva che ragioni di evidenteopportunità giustificano un rinvio a nuovo ruolo della trattazione delpresente ricorso, giacché la questione rileva ai fini della decisione sulsecondo e sul quarto motivo.
P.Q.MRinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Numero registro generale 17472/2024Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 18058/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il PresidenteRAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA