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Ordinanza — n. 17976/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows refund of provincial energy surcharge due to EU directive violation and constitutional illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17976/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy quashed the lower court's decision denying a refund of an energy surcharge. The plaintiff argued the surcharge violated EU directives and was constitutionally illegal, citing recent precedents declaring the underlying norm unconstitutional. The court found the first ground of appeal valid based on established jurisprudence regarding the incompatibility of the surcharge with EU law and constitutional principles.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 d.l. n. 511/88; Direttiva 2008/118/CE: Internal provisions imposing additional indirect taxes that obstruct trade or lack a fiscal purpose contrary to EU law must be disregarded, entitling recipients to restitution.

Parole chiave

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provincial energy surcharge EU directive violation constitutional illegality restitution of sums indirect tax compatibility imposta sull'energia tassa d'utilizzazione distribuzione dell'elettricità

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 d.l. n. 511/88
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 2, d.l.
Direttiva 2008/118/CE
Art. 288 TFUE
2008/118/CE, nonchéomesso esame di un fatto decisivo.Per la ricorrente, erroneamente, la Corte territoriale avrebbe ritenutol’impossibilità di disapplicazione della normativa interna in contrasto con ladirettiva citata, ostandovi l’art. 288 TFUE.1.1.
Art. 118 co. 1 ultimo inciso disp. att. cod. proc. civ.
28198,28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), allamotivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co.1, ultimo inciso, disp.
art. 702-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025
Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055
Cass. nn. 5480, 5962, 7492 e 8469 del 2026
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Testo completo

NEL ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante, sedente inRoma, con avv. Stefano D’Ercole;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1023/2025 resa dalla Corte d’appello di Roma,depositata in data 14 febbraio 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere relatore Alberto Crivelli.1. La SAI SMI s.r.l. conveniva in giudizio la Enel Energia s.p.a. e nechiedeva la condanna alla restituzione della somma di Euro 22.640,54 perripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate per addizionaleprovinciale sull’accisa sull’energia elettrica, riferita ai periodi di fornituragennaio 2010 – dicembre 2011.Numero registro generale 19011/2025Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 17976/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sosteneva la ricorrente, invocando giurisprudenza nazionale e della Cortedi giustizia dell’Unione europea, che l’addizionale provinciale era stataistituita in violazione della Direttiva 2008/118/CE e che, pertanto, lesomme versate dovevano essere restituite.Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ.,accoglieva la domanda e condannava Enel Energia S.p.A. alla restituzionedella somma suddetta.Avverso tale ordinanza, Enel Energia S.p.A. proponeva appello.

La Corted’appello di Roma accoglieva il gravame.SAI SMI s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,mentre Enel Energia S.p.A. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/88 e direttiva n. 2008/118/CE, nonchéomesso esame di un fatto decisivo.Per la ricorrente, erroneamente, la Corte territoriale avrebbe ritenutol’impossibilità di disapplicazione della normativa interna in contrasto con ladirettiva citata, ostandovi l’art. 288 TFUE.1.1.

Il motivo è fondato.1.2. Pregiudizialmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità perdifetto di autosufficienza, perché invece il ricorso contiene una pursommaria esposizione dei fatti di causa, che, nella concreta fattispecie inesame, consente di ricostruire le difese proposte nei gradi di merito,essendo dedotte sia la causa petendi che il petitum di primo grado, anchecol riferimento alla normativa unionale che fonderebbe la pretesarestitutoria. Allo stesso modo vengono, seppur sommariamente, indicateNumero registro generale 19011/2025Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 17976/2026Data pubblicazione 04/06/2026le ragioni (avverse) di appello, e con riguardo al primo motivo vengonooperati i richiami essenziali alla pronuncia di appello sottoposta a censura.1.3.

La parte ricorrente, facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte,ha ritenuto che la normativa interna sia contrastante col diritto unionaleladdove, come accade nel caso dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/88, laprima abbia come finalità dell’imposizione indiretta aggiuntiva rispetto alleaccise armonizzate, e dunque d’ostacolo indebito agli scambi, una meraesigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delleaddizionali stesse.Al riguardo, va rilevato che, su vicenda in tutto sovrapponibile, benchéconclusa con decisioni dei giudici del merito di segno opposto a quelladella sentenza qui gravata, è intervenuta, in conseguenza delladeclaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, unaserie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992,16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198,28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), allamotivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co.1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo pergiustificare la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domandadell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto diirrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazionefinanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia inpunto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionalecorrisposta (sia pure per un profilo, ora, diverso – la caducazione perincostituzionalità, con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa chel’aveva giustificata fino alla sua abrogazione – da quello in origine agitato,incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà – a vario titolo –al diritto eurounitario).

Nello stesso senso, in accoglimento dei ricorsi degliutenti soccombenti in secondo grado, vedansi Cass. nn. 5480, 5962, 7492e 8469 del 2026.Numero registro generale 19011/2025Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 17976/2026Data pubblicazione 04/06/2026In piana applicazione di tali principi, pertanto, il primo motivo va accolto,con assorbimento degli altri.2. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Romaper nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata,rinviando alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione,provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13maggio 2026.Il Presidente