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Decreto — n. 17821/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17821/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17821/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambi rappresentati e difesidall’avvocato Giuseppe Romanelli (RMNGPP48E27C444D) e dall’avvocatoDaniela D’Amore (DMRDNL78S43F912L)-ricorrente-controBUVAR SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Lascaleia (LSCPRI73R22H703U)-controricorrente-controBOLINA SPV S.R.L., e per essa CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocatoPierluigi Federici (FDRPLG82T02H501F)-controricorrente-controBIETIL MANGIMI S.A.S. DI DE NICOLA CARMELO C, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FrancescoPasquale D’Ambrosio (DMBFNC66E20I960L)Numero registro generale 22847/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 17821/2026Data pubblicazione 04/06/2026-controricorrente-controBCC NPLS 2018-2 S.R.L., e per essa la mandataria DOVALUE S.P.A., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocatoNicola Maione (MNANCL71T09M208U)-controricorrente-controZEFIRO SPV S.R.L., e per essa AREC NEPRIX S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacinto DiDonato (DDNGNT72H19H501X)-controricorrente-nonché controSILENO SPV S.R.L., MARTINI S.P.A., FRANCESCO PASQUALED’AMBROSIO, POP NPLS 2018 S.R.L., SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLABUFALINI PIANA DEL SELE, TRAVAGLIO ORIANA;-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2103/2024, depositata il17/04/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre parteNumero registro generale 22847/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 17821/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, certamente non implicando l’adesionedi parte ricorrente alla proposta di definizione accelerata che de plano sene disponga la compensazione: spese che - dispostane la distrazione infavore del difensore di “Bietil Mangimi s.a.s. di De Nicola Carmelo C.”per dichiaratone anticipo - vanno poi liquidate tenendo conto che, adispetto della qualificazione di indeterminabile del valore, questo sidetermina, avendo ad oggetto la controversia un decreto di trasferimento,in base al peso economico e, così, al prezzo di aggiudicazione;

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 17821/2026 — snciv · Corte di Cassazione: DI DE NICOLA CARMELO C, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FrancescoPasquale D’Ambrosio (DMBFNC66E20I960L)Numero registro generale 22847/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 17821/2026Data pubblicazione 04/06/2026-controricorrente-controBCC NPLS 2018-2 S.R.L., e per essa la mandataria DOVALUE S.P.A., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocatoNicola Maione (MNANCL71T09M208U)-controricorrente-controZEFIRO SPV S.R.L., e per essa AREC NEPRIX S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacinto DiDonato (DDNGNT72H19H501X)-controricorrente-nonché controSILENO SPV S.R.L., MARTINI S.P.A., FRANCESCO PASQUALED’AMBROSIO, POP NPLS 2018 S.R.L., SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLABUFALINI PIANA DEL SELE, TRAVAGLIO ORIANA;-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2103/2024, depositata il17/04/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre parteNumero registro generale 22847/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 17821/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, certamente non implicando l’adesionedi parte ricorrente alla proposta di definizione accelerata che de plano sene disponga la compensazione: spese che - dispostane la distrazione infavore del difensore di “Bietil Mangimi s.a.s. di De Nicola Carmelo C.”per dichiaratone anticipo - vanno poi liquidate tenendo conto che, adispetto della qualificazione di indeterminabile del valore, questo sidetermina, avendo ad oggetto la controversia un decreto di trasferimento,in base al peso economico e, così, al prezzo di aggiudicazione;

Parole chiave

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recupero delle spese esecutive decadenza dal diritto di regresso retrocessione di beni espropriati desistenza dall'azione contestazione della realizzazione compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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o telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambi rappresentati e difesidall’avvocato Giuseppe Romanelli (RMNGPP48E27C444D) e dall’avvocatoDaniela D’Amore (DMRDNL78S43F912L)-ricorrente-controBUVAR SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Lascaleia (LSCPRI73R22H703U)-controricorrente-controBOLINA SPV S.R.L., e per essa CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocatoPierluigi Federici (FDRPLG82T02H501F)-controricorrente-controBIETIL MANGIMI S.A.S. DI DE NICOLA CARMELO C, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FrancescoPasquale D’Ambrosio (DMBFNC66E20I960L)Numero registro generale 22847/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 17821/2026Data pubblicazione 04/06/2026-controricorrente-controBCC NPLS 2018-2 S.R.L., e per essa la mandataria DOVALUE S.P.A., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocatoNicola Maione (MNANCL71T09M208U)-controricorrente-controZEFIRO SPV S.R.L., e per essa AREC NEPRIX S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacinto DiDonato (DDNGNT72H19H501X)-controricorrente-nonché controSILENO SPV S.R.L., MARTINI S.P.A., FRANCESCO PASQUALED’AMBROSIO, POP NPLS 2018 S.R.L., SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLABUFALINI PIANA DEL SELE, TRAVAGLIO ORIANA;-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2103/2024, depositata il17/04/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre parteNumero registro generale 22847/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 17821/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, certamente non implicando l’adesionedi parte ricorrente alla proposta di definizione accelerata che de plano sene disponga la compensazione: spese che - dispostane la distrazione infavore del difensore di “Bietil Mangimi s.a.s. di De Nicola Carmelo C.”per dichiaratone anticipo - vanno poi liquidate tenendo conto che, adispetto della qualificazione di indeterminabile del valore, questo sidetermina, avendo ad oggetto la controversia un decreto di trasferimento,in base al peso economico e, così, al prezzo di aggiudicazione;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente e per la sola Bietil Mangimi s.a.s. di De Nicola Carmelo C. con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida per ognuna in Euro 4.200,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato l’eventuale debito di parte ricorrente perquanto fosse ancora dovuto a titolo di contributo unificato, da recuperarsinelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 03/06/2026IL PRESIDENTE DELEGATO