Decreto — n. 17804/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Ricciardi(RCCMSM68T19A783M)-ricorrente-controMARTE SPV S.R.L, e per essa BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALES.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato Felicita Fenaroli (FNRFCT66L68F205G)-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Mantova n. 25/2025 depositata il28/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 25361/2025Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 17804/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 17804/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 25/2025 depositata il28/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 25361/2025Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 17804/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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rizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Ricciardi(RCCMSM68T19A783M)-ricorrente-controMARTE SPV S.R.L, e per essa BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALES.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato Felicita Fenaroli (FNRFCT66L68F205G)-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Mantova n. 25/2025 depositata il28/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 25361/2025Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 17804/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03/06/2026IL PRESIDENTE DELEGATO