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Ordinanza — n. 17402/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by applying old one-year statute of limitations to pre-2009 case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17402/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's request to overturn the lower court's dismissal of the appeal, ruling the appeal was timely filed. The appellant argued the old one-year statute of limitations applied because the first-instance case began before the 2009 legislative change, whereas the lower court incorrectly applied the new six-month limit. The court agreed that the transitional provisions of the 2009 law only apply to cases initiated after that date, thereby validating the appellant's appeal.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 58 comma 1 L. 69/2009: The reduction of the appeal period to six months applies only to proceedings instituted after July 4, 2009, preserving the one-year limit for earlier cases.

Parole chiave

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statute of limitations appeal period transitional provisions civil procedure code legislative change esame di cassazione risoluzione delle controversie valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 327 c.p.c., secondo la formulazione applicabile al giudizio, ex art.58, comma 1, L.
Art. 58 comma 1 L. 69/2009
Art. 360 n. 3 c.p.c.
69 del 18.09.2009, in relazione all’art. 360 n.
art. 327 c.p
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 327 c.p.c., secondo la formulazione applicabile al giudizio, ex art.58, comma 1, L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6007 del 17/04/2012
Cass. n. 17060 del 5/10/2012
Cass. n. 17060 del 5/10/2012;Cass.
Cass. n. 15741 del 21/06/2013
17060 del 5/10/2012;Cass. n. 15741 del 21/06/2013; Cass.
Cass. n. 19979 del 27/07/2018
15741 del 21/06/2013; Cass. n. 19979 del 27/07/2018), mentrela riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentunogiorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall’art.
Cass. n. 11758 dell'11/5/2017
Cass. n. 8722 del 17/03/2022
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Testo completo

Scacchistica Palermitana;- intimata -avverso la sentenza n. 2160/2022 della Corte di appello di Palermo,depositata il 30.12.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere relatore Simona Sansa.1. Con atto di citazione del 22/05/2009, notificato il 05/06/2009,per ottenere la restituzione della somma di euro 119.776,00 dalmedesimo anticipata per avere organizzato, in qualità di presidentedell’associazione, il “XX Campionato Italiano Giovanile di Scacchi” tenutosiin Terrasini dal 29 giugno al 7 luglio del 2007.Numero registro generale 11379/2023Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 17402/2026Data pubblicazione 02/06/2026Costituitasi in giudizio, l’Accademia Scacchistica Palermitana contestòle avverse pretese, proponendo domanda riconvenzionale.Con sentenza n. 3147/2015 del 16/05/2015, il Tribunale di Palermorigettò tutte le domande, compensando le spese.2.

Il giudizio di appello, instaurato da Francesco Lupo, si è concluso,nel contraddittorio con l’appellato, con la sentenza n. 2160/2022 del30.12.2022, con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha dichiaratoinammissibile il gravame, in quanto reputato tardivamente proposto.2. Contro la predetta sentenza Lupo Francesco propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.L’Accademia Scacchistica Palermitana è rimasta intimata.Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 327 c.p.c., secondo la formulazione applicabile al giudizio, ex art.58, comma 1, L. 69 del 18.09.2009, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,per avere la Corte territoriale errato nel dichiarare inammissibile l’appello.A tal riguardo il ricorrente deduce che il giudizio di primo grado erastato introdotto con atto di citazione del 22/05/2009, notificato a mani il05/06/2009, e che, pertanto, doveva ritenersi applicabile, per laproposizione dell’appello, il termine lungo di un anno dalla pubblicazionedella sentenza di primo grado previsto dall’art. 327 c.p.c., nellaformulazione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17,della legge n. 46 del 18/06/2009, entrata in vigore il 04/07/2009.Il motivo è fondato.Come affermato da questa Corte, la modifica dell’art. 327 c.p.c.,introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine didecadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originariotermine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, dellapredetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e,Numero registro generale 11379/2023Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 17402/2026Data pubblicazione 02/06/2026quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momentodell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado digiudizio (Cass. n. 6007 del 17/04/2012;

Cass. n. 17060 del 5/10/2012;Cass. n. 15741 del 21/06/2013; Cass. n. 19979 del 27/07/2018), mentrela riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentunogiorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall’art. 16, comma1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014,si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. ein mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione deitermini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, atal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza(Cass. n. 11758 dell’11/5/2017;

Cass. n. 8722 del 17/03/2022).Nella specie, l’atto di citazione davanti al Tribunale di Palermo è statonotificato antecedentemente al 4 luglio 2009, sicché trovano applicazioneil termine annuale per la proposizione dell’appello, decorrente, in assenzadi notifica della sentenza di primo grado, dalla data di pubblicazione diquest’ultima, ossia dal 16.05.2015, e il termine di sospensione feriale digiorni 31. L’atto di citazione in appello, notificato il 23/12/2015, devepertanto considerarsi tempestivo.2. La sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo vaconseguentemente cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte incomposizione diversa.

Nulla va disposto sulle spese stante la mancatacostituzione della parte intimata. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte suprema di cassazione del 27 maggio 2026.Il Presidente