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Ordinanza — n. 17397/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17397/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17397/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Verona, in persona del legale rappresentantepro tempore, quale procuratrice di BCC NPLs 2018-2 s.r.l., sedente inConegliano Veneto, con avv. Piero Cantalamessa;- controricorrente -avverso la sentenza n. 841/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno,assuntamente depositata in data 15 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere relatore Alberto Crivelli.1. Nel corso del processo di espropriazione forzata immobiliare promossodalla controricorrente nei confronti della ricorrente, il giudicedell’esecuzione assegnava alla parte creditrice termine di giorni quindiciper integrare il fondo spese in relazione alla pubblicità sul portale dellevendite pubbliche.

Regesto Legislator

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art. 618 cod. proc. civ, art. 630 cod. proc. civ, art. 629 cod. proc. civ, art. 567 cod. proc. civ, art. 631 cod. proc. civ, art. 631-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 17397/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inquanto il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, in ossequio al principiodi celere ed ordinato svolgimento del processo esecutivo, l’estinzione2.1. Il motivo, relativo al merito della doglianza scorrettamente definita inrito, è assorbito dall’accoglimento di quello precedente: tanto preclude ladisamina, in questa sede, del merito della domanda, oggetto del secondomotivo; del resto, non si prospetta neppure, nell’ipotesi di infondatezza diquella, in forza delle richiamate Cass. nn. 8113/22 e 1991/23, lapossibilità di un rigetto con correzione, tale evenienza non parendoconfigurabile in un caso, come quello odierno, in cui il dispositivo ècomunque di inammissibilità.3.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione opposizione riconsiderazione riattivazione del procedimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 618 cod. proc. civ
Il g.e.pronunciava la sospensione delle operazioni di vendita e concedevatermine ex art. 618 cod.
art. 630 cod. proc. civ
art. 629 cod. proc. civ
civ., ove si versi in ipotesi diestinzione tipica, cioè espressamente preveduta dal legislatore, pur sottodenominazioni non sempre omogenee (estinzione per rinuncia ai sensidell’art. 629 cod. proc. civ.; per inattività delle parti ai sensi dell’art.
art. 567 cod. proc. civ
civ.; inefficacia del pignoramento ai sensidell’art. 567 cod. proc. civ.; mancata comparizione all’udienza successivadi cui all’art.
art. 631 cod. proc. civ
civ.; mancata comparizione all’udienza successivadi cui all’art. 631 cod. proc. civ.; omessa pubblicità sul portale dellevendite pubbliche per causa imputabile al creditore, ai sensi dell’art.
art. 631-bis cod. proc. civ
civ.; mancata comparizione all’udienza successivadi cui all’art. 631 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inquanto il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, in ossequio al principiodi celere ed ordinato svolgimento del processo esecutivo, l’estinzione2.1.
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Testo completo

Verona, in persona del legale rappresentantepro tempore, quale procuratrice di BCC NPLs 2018-2 s.r.l., sedente inConegliano Veneto, con avv. Piero Cantalamessa;- controricorrente -avverso la sentenza n. 841/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno,assuntamente depositata in data 15 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere relatore Alberto Crivelli.1. Nel corso del processo di espropriazione forzata immobiliare promossodalla controricorrente nei confronti della ricorrente, il giudicedell’esecuzione assegnava alla parte creditrice termine di giorni quindiciper integrare il fondo spese in relazione alla pubblicità sul portale dellevendite pubbliche.

Essendo l’integrazione pervenuta oltre il terminesuddetto, la debitrice proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendoNumero registro generale 14939/2024Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 17397/2026Data pubblicazione 02/06/2026che il processo doveva essere dichiarato estinto o improseguibile. Il g.e.pronunciava la sospensione delle operazioni di vendita e concedevatermine ex art. 618 cod. proc. civ.Quest’ultimo giudizio veniva definito con la sentenza oggi impugnata, amezzo della quale il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione,osservando che il provvedimento, che conseguiva all’istanza di estinzioneavanzata dalla parte opponente, doveva essere semmai reclamato ai sensidell’art. 630 cod. proc. civ.Ricorre quindi il Talamonti affidandosi a due motivi, mentre la creditriceresiste a mezzo di controricorso.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 630e 631 bis, cod. proc. civ., e 617, stesso codice, in quanto erroneamente ilTribunale avrebbe sussunto la fattispecie nell’ipotesi di estinzione tipica.1.1. Il motivo è fondato.Effettivamente risulta dalla sentenza impugnata, come affermato dalricorrente, che lo stesso aveva formulato istanza di estinzione o dichiusura anticipata del processo esecutivo a fronte del tardivo (rispetto altermine giudiziale) versamento dell’integrazione del fondo spese da partedel creditore procedente.Il debitore poi ha riproposto la richiesta attraverso l’opposizione agli attiesecutivi.A parere del giudice del merito l’istanza di estinzione o chiusura anticipata,non essendo stata accolta, doveva essere oggetto di reclamo ai sensidell’art. 630 cod. proc. civ., donde l’inammissibilità della spiegataopposizione, e ciò in quanto “tutti i provvedimenti del giudicedell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente alreclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, c.p.c. aNumero registro generale 14939/2024Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 17397/2026Data pubblicazione 02/06/2026prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza… ovvero che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa…”.L’affermazione che precede risulta errata in diritto.I provvedimenti resi dal giudice dell’esecuzione, in tema di estinzione,siano essi positivi o negativi dei relativi presupposti, sono assoggettati, areclamo a mente dell’art. 630 cod. proc. civ., ove si versi in ipotesi diestinzione tipica, cioè espressamente preveduta dal legislatore, pur sottodenominazioni non sempre omogenee (estinzione per rinuncia ai sensidell’art. 629 cod. proc. civ.; per inattività delle parti ai sensi dell’art. 630cod. proc. civ.; perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 497,cod. proc. civ.; perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557,secondo comma, cod. proc. civ.; inefficacia del pignoramento ai sensidell’art. 567 cod. proc. civ.; mancata comparizione all’udienza successivadi cui all’art. 631 cod. proc. civ.; omessa pubblicità sul portale dellevendite pubbliche per causa imputabile al creditore, ai sensi dell’art. 631bis, cod. proc. civ.).Viceversa, laddove si verifichino ipotesi di chiusura anticipata del processoesecutivo (sul modello della previsione di cui all’art. 187-bis, disp. att.cod. proc. civ.), non espressamente sanzionate di estinzione da parte dellegislatore, eppure impeditive rispetto alla prosecuzione del processomedesimo, il relativo provvedimento di improseguibilità è esclusivamentesoggetto ad opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, cod. proc.civ.Analogamente vale per il provvedimento che neghi la sussistenza deipresupposti per la chiusura anticipata del processo, a fronte di un’istanzavolta a rilevare la presenza di una causa impeditiva del processoesecutivo, non inquadrabile in un’ipotesi di estinzione tipica.Nella specie che ne occupa il provvedimento che ha disposto, purimplicitamente, la prosecuzione del processo esecutivo anche a frontedell’istanza di parte che chiedeva, alternativamente, la declaratoria diNumero registro generale 14939/2024Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 17397/2026Data pubblicazione 02/06/2026estinzione del processo ovvero la sua improseguibilità, ma rilevando lapresenza di un’ipotesi configurante, al limite, un ‘ipotesi di chiusuraanticipata, doveva inquadrarsi in tale ultima ipotesi.Invero, il giudice dell’esecuzione aveva integrato la propria ordinanza divendita disponendo non già che il creditore procedesse alla pubblicità sulportale delle vendite, il cui ritardo negli adempimenti relativi avrebbedeterminato il ricorrere di un’ipotesi di estinzione tipica, e precisamente diquella prevista dall’art. 631-bis cod. proc. civ., sibbene che il delegatoprovvedesse a richiedere al creditore l’integrazione del fondo spese nellamisura di € 100,00 per ciascun lotto, sia pure per far fronte al maggioronere pubblicitario derivante dall’intervenuta necessità di pubblicitàsull’indicato portale.Siffatto obbligo, dunque, non è stato configurato ai sensi della soprarichiamata disposizione del codice di rito, ma in relazione a quella previstadall’art. 8, d.p.r. n. 115/2002, e la sua inottemperanza può dunque, atutto concedere e ricorrendone i presupposti, potrebbe portare semmaialla pronuncia di improseguibilità.Al proposito, basterà ricordare che questa Corte ha già chiarito che è ilmancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso divendita sul portale delle vendite pubbliche a determinare l’estinzione(tipica) dell’esecuzione forzata, mentre il mancato rispetto di quello perl’anticipazione delle relative spese comporta l’impossibilità di compierel’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo (Cass. n.8113/22, ribadito da Cass. n. 1991/23).Conseguentemente, la parte che - come accaduto nella specie - intendafar valere il ricorrere di tale ultima ipotesi, appunto di chiusura anticipata,correttamente propone - se fondatamente o meno, non è oggetto diquesto giudizio stabilirlo - avverso il provvedimento che aveva (nellaspecie, implicitamente) negato l’invocato provvedimento, un’opposizioneagli atti esecutivi.Numero registro generale 14939/2024Numero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 17397/2026Data pubblicazione 02/06/20262.

Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inquanto il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, in ossequio al principiodi celere ed ordinato svolgimento del processo esecutivo, l’estinzione2.1. Il motivo, relativo al merito della doglianza scorrettamente definita inrito, è assorbito dall’accoglimento di quello precedente: tanto preclude ladisamina, in questa sede, del merito della domanda, oggetto del secondomotivo; del resto, non si prospetta neppure, nell’ipotesi di infondatezza diquella, in forza delle richiamate Cass. nn. 8113/22 e 1991/23, lapossibilità di un rigetto con correzione, tale evenienza non parendoconfigurabile in un caso, come quello odierno, in cui il dispositivo ècomunque di inammissibilità.3.

In definitiva, l’erroneità della pronuncia di inammissibilità resa dalgiudice del merito determina la cassazione della sentenza impugnata, conrinvio allo stesso, in persona di diverso magistrato, affinché esamini ladomanda, correttamente impostata come opposizione agli atti esecutivi,non mancando, ove possa pervenirsi al merito, di applicare i principi quiribaditi, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, inpersona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, in data 6maggio 2026Il Presidente