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Ordinanza — n. 17395/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet substantive requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17395/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to satisfy the substantive conditions set forth in Article 366, paragraph 1, number 3, of the Code of Civil Procedure. Although the appellant argued that the lower court violated a governing principle regarding VAT inerenza, the court found the arguments insufficient to demonstrate a clear violation of such a principle. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 339, para. 3 c.p.c.: An appeal alleging violation of a governing principle is inadmissible if the grounds do not clearly demonstrate that the first-instance judgment failed to apply the principle as a basis for the decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal governing principle VAT inerenza Article 366 c.p.c. substantive requirements clear violation costs of proceedings

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 339, para. 3 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 339, terzo comma, cod.
Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.
Pregiudizialmente il ricorso si manifesta come inammissibile in quantonon soddisfa le condizioni previste dall’art. 366, primo comma, num.
Art. 96, para. 3 c.p.c.
se dovute, ed oltre ad € 200,00 peresborsi.Condanna la ricorrente al pagamento, sempre in favore dellacontroricorrente Trenitalia s.p.a., della somma di € 800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod.
Art. 96, para. 4 c.p.c.
se dovute, ed oltre ad € 200,00 peresborsi.Condanna la ricorrente al pagamento, sempre in favore dellacontroricorrente Trenitalia s.p.a., della somma di € 800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod.
Art. 380-bis, para. 3 c.p.c.
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
civ., come previsto dall’art.380-bis, terzo comma, dello stesso codice.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 616 cod. proc. civ
La ricorrente proponeva giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ., aseguito di ordinanza di sospensione ex art.
art. 624 cod. proc. civ
civ., aseguito di ordinanza di sospensione ex art. 624 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 96 cod. proc. civ
se dovute, ed oltre ad € 200,00 peresborsi.Condanna la ricorrente al pagamento, sempre in favore dellacontroricorrente Trenitalia s.p.a., della somma di € 800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod.

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Testo completo

. Leonardo Alesii;- controricorrente -POSTE ITALIANE S.P.A., sedente in Roma, in persona del legalerappresentante pro tempore, con avv. Alessia Baroni;- controricorrente -UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante;MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legalerappresentante;- intimate -avverso la sentenza n. 2007/2024 resa dal Tribunale di Roma, depositatain data 5 febbraio 2024;Numero registro generale 8992/2024Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17395/2026Data pubblicazione 02/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere relatore Alberto Crivelli.1.

La ricorrente proponeva giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ., aseguito di ordinanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ.,conseguente ad opposizione all’esecuzione proposta, a sua volta, daTrenitalia S.p.A.Oggetto dell’opposizione era costituito dall’assunta non ripetibilità dell’IVArichiesta dal legale antistatario.Il giudice di pace di Roma, investito del suddetto giudizio, accoglievaparzialmente l’opposizione riducendo il credito vantato dall’odiernaricorrente.Gravata d’appello la pronuncia, il Tribunale di Roma, con la sentenzaimpugnata, riteneva l’inammissibilità dell’impugnazione stessa, atteso chela pronuncia doveva intendersi resa secondo equità a mente degli artt.339 e 113 cod. proc. civ.Ha proposto ricorso in cassazione la Di Fonso, fondato su un unico mezzo,mentre Trenitalia e Poste Italiane (quest’ultima quale terza pignorata, maprecisando di non formulare conclusioni) hanno resistito a mezzo dicontroricorso.In data 2 novembre 2025 è stata formulata proposta di definizioneaccelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.La ricorrente ha peraltro depositato istanza di decisione.La ricorrente e la controricorrente Trenitalia hanno depositato memorieillustrative.Il ricorso è stato trattato all’odierna adunanza camerale, al cui esito ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto a parere dellaNumero registro generale 8992/2024Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17395/2026Data pubblicazione 02/06/2026ricorrente era stata sottoposta al giudice una questione che atteneva a unprincipio informatore della materia, e precisamente l’inerenza rispetto allamateria dell’i.v.a.1.1. Pregiudizialmente il ricorso si manifesta come inammissibile in quantonon soddisfa le condizioni previste dall’art. 366, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., come già rilevato in sede di proposta di definizioneaccelerata.Invero, i richiami, anche testuali, effettuati nel ricorso rispetto all’attod’appello non appaiono minimamente sufficienti a fornire una compiutarappresentazione del mezzo spiegato in sede di gravame, al fine diverificare se realmente fosse stato fatto oggetto del giudizio un principioinformatore, in relazione alla cui violazione, in base al testo dell’art. 339cod. proc. civ., è possibile appellare anche la sentenza resa secondoequità.Gli stessi brani selezionati non consentono di verificare la fondatezza dellaquestione asseritamente proposta in sede di gravame, in rapporto ai limitidell’appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità.Va, in proposito, rammentato che il ricorso è autosufficiente quando:

i) imotivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ognimotivo - pur senza la necessità di integrale trascrizione - indica, se delcaso, l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si basa ei riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ognimotivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creatoo prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene,ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., gli atti, i documenti, icontratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso» (pp. 4-5)(Cass. n. 12481/22 e n. 8117/22, pure sulla conformità di detti requisitialla giurisprudenza sovranazionale della CEDU, riconosciutasostanzialmente da Cass.

Sez. U., ord. n. 8950/22).Numero registro generale 8992/2024Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17395/2026Data pubblicazione 02/06/2026Così interpretato, il requisito in parola non costituisce un formalismo fine asé stesso, ma uno strumento che garantisce chiarezza, completezza efunzionalità dell’atto introduttivo, evitando che la Corte sia costretta asupplire alle carenze del ricorrente, gravandola di attività ricostruttiveincompatibili con la sua funzione.1.2. Del resto, anche volendo dare per ammesso che effettivamente laparte abbia inteso gravare la sentenza, ritenendo che il primo giudiceabbia violato il principio informatore della materia (IVA) costituitodall’inerenza, deve osservarsi che, per quanto si possa ricostruire, il primogiudice ha basato la propria pronuncia sulla non ripetibilità dell’IVA ove ilbeneficiario del pagamento possa dedurla: principio assolutamente noncircostanza fattuale - e, come tale, di per sé inidonea a integrare laviolazione di un principio, se non altro ai fini dell’art. 339, comma terzo,cod. proc. civ. - secondo cui il beneficiario del pagamento non era unsoggetto IVA, anche in questo caso come già osservato dal Consiglieredelegato.2.

Il ricorso si appalesa dunque inammissibile, con conseguente aggraviodi spese in capo alla parte ricorrente.Le stesse, peraltro, possono essere liquidate esclusivamente in favore diTrenitalia s.p.a., atteso che il controricorso depositato da Poste Italiane èespressamente privo di conclusività.Attesa la conformità della decisione alla proposta, la parte ricorrente deveessere altresì condannata al pagamento delle somme previste dal terzo -in favore della sola controricorrente beneficiaria della condanna alle spese- e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’art.380-bis, terzo comma, dello stesso codice.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 8992/2024Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17395/2026Data pubblicazione 02/06/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Trenitalias.p.a., che liquida in € 800,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del15 % dell’onorario, iv.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 peresborsi.Condanna la ricorrente al pagamento, sempre in favore dellacontroricorrente Trenitalia s.p.a., della somma di € 800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di € 800,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, in data 6maggio 2026Il Presidente