Ordinanza — n. 17355/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARSFN63H12H159U), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controSICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Natoli (c.f.NTLRRT76P06G273X), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.1400 del 25 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;lette le memorie delle parti;Numero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHE:− con la sentenza n. 987 del 13 giugno 2014, il Tribunale di Agrigentoaccoglieva la domanda di Giovanni Russo Cirillo volta ad ottenere larestituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale econdannava la Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. al pagamento all’attore di Euro272.333,33, oltre a interessi e a spese di lite;− la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1129 del 28maggio 2018, rigettava l’appello; riteneva che il credito fosse sorto nelcorso della liquidazione e che l’art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993 nonfosse di ostacolo alla pronuncia; detta sentenza passava in giudicato;− sulla scorta di detta pronuncia, Giovanni Russo Cirillo notificava− Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. proponeva opposizione a precetto ex art.615, comma 1, c.p.c.;− con la sentenza n. 258 del 17 gennaio 2019, il Tribunale di Palermorigettava l’opposizione;− avverso tale decisione proponeva appello la Sicilcassa;− la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1400 del 25 luglio2023, rigettava il primo motivo di gravame (relativo al giudicato), maaccoglieva il secondo motivo, affermando che l’art. 83 del d.lgs. n. 385del 1993 precludeva l’esperimento di azioni esecutive individuali neiconfronti della banca in liquidazione coatta amministrativa; dichiaravapertanto l’inefficacia del precetto, condannava Giovanni Russo Cirillo allarestituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione dellasentenza di primo grado e lo condannava alle spese di entrambi i gradidi giudizio;− avverso tale pronuncia Giovanni Russo Cirillo proponeva ricorso percassazione, fondato su due motivi;− resisteva con controricorso Sicilcassa S.p.A. in l.c.a.;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;Numero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026− all’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’im-pugnazione, perché il ricorso è inammissibile;− infatti, la sentenza impugnata - resa nell’ambito dell’opposizioneex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da Sicilcassa - è stata pubblicatain data 25 luglio 2023 e il ricorso per cassazione è stato notificato sol-tanto il 26 febbraio 2024, oltre il termine semestrale prescritto dall’art.327 c.p.c.;− si rileva che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «Lasospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizioneall’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quellidi opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione,di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’ob-bligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass.Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); tale conclusione è repu-tata, da altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità, estesa aigradi di impugnazione ed alle opposizioni ad esecuzione non ancora ini-ziata;− all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 10.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 9 aprile 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17355/2026 — snciv · Corte di Cassazione: IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Natoli (c.f.NTLRRT76P06G273X), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.1400 del 25 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;lette le memorie delle parti;Numero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHE:− con la sentenza n. 987 del 13 giugno 2014, il Tribunale di Agrigentoaccoglieva la domanda di Giovanni Russo Cirillo volta ad ottenere larestituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale econdannava la Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. al pagamento all’attore di Euro272.333,33, oltre a interessi e a spese di lite;− la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1129 del 28maggio 2018, rigettava l’appello; riteneva che il credito fosse sorto nelcorso della liquidazione e che l’art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993 nonfosse di ostacolo alla pronuncia; detta sentenza passava in giudicato;− sulla scorta di detta pronuncia, Giovanni Russo Cirillo notificava− Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. proponeva opposizione a precetto ex art.615, comma 1, c.p.c.;− con la sentenza n. 258 del 17 gennaio 2019, il Tribunale di Palermorigettava l’opposizione;− avverso tale decisione proponeva appello la Sicilcassa;− la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1400 del 25 luglio2023, rigettava il primo motivo di gravame (relativo al giudicato), maaccoglieva il secondo motivo, affermando che l’art. 83 del d.lgs. n. 385del 1993 precludeva l’esperimento di azioni esecutive individuali neiconfronti della banca in liquidazione coatta amministrativa; dichiaravapertanto l’inefficacia del precetto, condannava Giovanni Russo Cirillo allarestituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione dellasentenza di primo grado e lo condannava alle spese di entrambi i gradidi giudizio;− avverso tale pronuncia Giovanni Russo Cirillo proponeva ricorso percassazione, fondato su due motivi;− resisteva con controricorso Sicilcassa S.p.A. in l.c.a.;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;Numero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026− all’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’im-pugnazione, perché il ricorso è inammissibile;− infatti, la sentenza impugnata - resa nell’ambito dell’opposizioneex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da Sicilcassa - è stata pubblicatain data 25 luglio 2023 e il ricorso per cassazione è stato notificato sol-tanto il 26 febbraio 2024, oltre il termine semestrale prescritto dall’art.327 c.p.c.;− si rileva che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «Lasospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizioneall’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quellidi opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione,di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’ob-bligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass.Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); tale conclusione è repu-tata, da altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità, estesa aigradi di impugnazione ed alle opposizioni ad esecuzione non ancora ini-ziata;− all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 10.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 9 aprile 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)
Testo completo
RSFN63H12H159U), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controSICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Natoli (c.f.NTLRRT76P06G273X), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.1400 del 25 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;lette le memorie delle parti;Numero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHE:− con la sentenza n. 987 del 13 giugno 2014, il Tribunale di Agrigentoaccoglieva la domanda di Giovanni Russo Cirillo volta ad ottenere larestituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale econdannava la Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. al pagamento all’attore di Euro272.333,33, oltre a interessi e a spese di lite;− la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1129 del 28maggio 2018, rigettava l’appello; riteneva che il credito fosse sorto nelcorso della liquidazione e che l’art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993 nonfosse di ostacolo alla pronuncia; detta sentenza passava in giudicato;− sulla scorta di detta pronuncia, Giovanni Russo Cirillo notificava− Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. proponeva opposizione a precetto ex art.615, comma 1, c.p.c.;− con la sentenza n. 258 del 17 gennaio 2019, il Tribunale di Palermorigettava l’opposizione;− avverso tale decisione proponeva appello la Sicilcassa;− la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1400 del 25 luglio2023, rigettava il primo motivo di gravame (relativo al giudicato), maaccoglieva il secondo motivo, affermando che l’art. 83 del d.lgs. n. 385del 1993 precludeva l’esperimento di azioni esecutive individuali neiconfronti della banca in liquidazione coatta amministrativa; dichiaravapertanto l’inefficacia del precetto, condannava Giovanni Russo Cirillo allarestituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione dellasentenza di primo grado e lo condannava alle spese di entrambi i gradidi giudizio;− avverso tale pronuncia Giovanni Russo Cirillo proponeva ricorso percassazione, fondato su due motivi;− resisteva con controricorso Sicilcassa S.p.A. in l.c.a.;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;Numero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026− all’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’im-pugnazione, perché il ricorso è inammissibile;− infatti, la sentenza impugnata - resa nell’ambito dell’opposizioneex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da Sicilcassa - è stata pubblicatain data 25 luglio 2023 e il ricorso per cassazione è stato notificato sol-tanto il 26 febbraio 2024, oltre il termine semestrale prescritto dall’art.327 c.p.c.;− si rileva che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «Lasospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizioneall’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quellidi opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione,di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’ob-bligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass.Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); tale conclusione è repu-tata, da altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità, estesa aigradi di impugnazione ed alle opposizioni ad esecuzione non ancora ini-ziata;− all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 5187/2024Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 17355/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 10.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 9 aprile 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)