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Ordinanza — n. 17325/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appellate court fee calculation, ruling that a separate hearing for suspension requests constitutes the necessary investigative phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17325/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's claim regarding the calculation of appellate court fees, overturning the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court failed to properly account for the investigative phase because it did not hold a separate hearing for the suspension request. The court ruled that the specific hearing held for the suspension motion and related requests constituted the necessary investigative phase, thereby validating the fee allocation.

Regesto Legislator

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Art. 350 c.p.c.; The appellate court must recognize a fee for the investigative phase only if specific activities are actually conducted during a designated hearing; a separate hearing for a suspension request constitutes such activity.

Parole chiave

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appellate court fees investigative phase suspension request fee calculation separate hearing CPC Article 350 legal costs risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 350 c.p.c.
Art. 283 c.p.c.
d.m. n. 55 del 2014
d.m. n. 147 del 2022
55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, etabella 12 allegata, con riferimento all’art.
legge n. 247 del 2012
art. 350 c.p
art. 283 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 16/04/2021, n. 10206
Cass., 19/09/2025, n. 25664
10206 e, da ultimo, Cass., 19/09/2025, n. 25664, in cuisi offre conto di pronunce di legittimità di segno opposto e si richiamano asostegno, per converso, Cass., n.
Cass., 20/05/2025, n. 13432
Cass., n. 29077 del 2024
25664, in cuisi offre conto di pronunce di legittimità di segno opposto e si richiamano asostegno, per converso, Cass., n. 29077 del 2024 e Cass.
Cass. n. 7343 del 2025
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Testo completo

atica legale-ricorrente-controUnicredit S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Siotto,domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché controSavona Alessio-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 351/2024depositata il 19/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato che:Enzo Donà conveniva in giudizio Unicredit Banca S.p.A. e il dipendente diquesta Alessio Savona per ottenerne la condanna, in solido, alrisarcimento dei danni indicati come subiti a séguito della distrazione disomme giacenti sul proprio conto corrente;Numero registro generale 16810/2024Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 17325/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia confermata dalla Cortedi appello che regolava le spese secondo soccombenza;avverso questa decisione ricorre per cassazione Enzo Donà sulla base didue motivi, illustrati da memoria;ha resistito con controricorso Unicredit S.p.A.;è rimasto intimato Alessio Savona.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.4, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, etabella 12 allegata, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando le spese secondo ilcorretto scaglione ma in violazione dei parametri minimi;con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza di appello peressere state liquidate le spese, secondo soccombenza, in violazione deiparametri minimi applicabili senza specifica motivazione.Considerato che:il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, con logicoassorbimento del secondo;non vi è questione sull’applicazione del d.m. n. 147 del 2022, attuativodella legge n. 247 del 2012;parte controricorrente osserva che la liquidazione è stata legittimamentecorrispondente ai minimi parametrici, con esclusione della fase istruttoriaperché non svolta;nella memoria, parte ricorrente afferma che la fase unitaria di trattazionee istruttoria dev’essere necessariamente liquidata, in specie tenuto contodella svolta delibazione, negativa, della richiesta di sospensiva dellasentenza di prime cure;è dunque questo il tema decisorio;va innanzi tutto ribadito, sul punto, l’orientamento di questa Cortesecondo cui il compimento di singoli atti istruttori, in altre fasi processualiNumero registro generale 16810/2024Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 17325/2026Data pubblicazione 01/06/2026come quella introduttiva o decisionale, non equivale allo svolgimento dellafase istruttoria o di trattazione, la quale, con riguardo al giudiziodi appello, può dar luogo al riconoscimento della relativa voce di compensiunicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso dellaprima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o piùdelle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altraudienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delleconclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anchequalora siano prodotti nuovi documenti in allegato all'attodi appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass.,16/04/2021, n. 10206 e, da ultimo, Cass., 19/09/2025, n. 25664, in cuisi offre conto di pronunce di legittimità di segno opposto e si richiamano asostegno, per converso, Cass., n. 29077 del 2024 e Cass. n. 7343 del2025, entrambe non massimate sul punto);nella fattispecie, è stato allegato in ricorso, ed è verificabile nei relativi attiprodotti, che nelle more dell’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., rationetemporis applicabile, è stata trattata, con apposita udienza, l’istanza disospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia di primo gradoappellata;risulta inoltre, e in particolare, la formulazione d’istanze istruttorie, e unadomanda di restituzione delle somme pagate in forza della decisione diprime cure;nella censura non si è allegata la necessità di una liquidazione “autonoma”del subprocedimento cautelare in corso di causa ma, una volta nonsussunta in questi termini l’attività defensionale in parola da parte dellaCorte di appello, necessariamente avrebbe dovuto “almeno” – ovvero inmisura minima e quindi non comprimibile – liquidarsi, comeconclusivamente prospettato in ricorso, la voce di trattazione, essendosisvolta apposita udienza e attività di difesa a tale incidentale fine (cfr.,Numero registro generale 16810/2024Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 17325/2026Data pubblicazione 01/06/2026utilmente, Cass., 20/05/2025, n. 13432, secondo cui l’istanza disospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenzaimpugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimentoincidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché laregolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quellaconcernente le spese del procedimento principale, con il provvedimentoche chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo);non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può decidersi nel meritocome da dispositivo;spese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e,decidendo nel merito, condanna Unicredit S.p.A. alla rifusione delle spesedel giudizio di appello in favore di Enzo Donà liquidate in euro 10.000,00,oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna Unicredit allarifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Enzo Donàliquidate in euro 3.000,00 oltre al 15% di spese forfettarie e accessorilegali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo