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Ordinanza — n. 17191/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17191/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17191/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ALE Angela, LONGOBARDI Alfredo,rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Eresiarco, domiciliati ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -controARCIDIOCESI DI NAPOLI, in persona del procuratore generale RaffaelePonte, rappresentata e difesa dall’avv. Manlio Lubrano di Scorpariello edall’avv. Tito Perna, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -controIMMOBILIARE SIENA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.Domenico Coppola, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Vincenzo MariaPag. 1 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cesàro domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 710/2024 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 19.2.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8.4.2026 dalConsigliere dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 325 cod. proc. civ, art. 369 cod. proc. civ, art. 372 cod. proc. civ, art. 327 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 17191/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Condanna i ricorrenti alpagamento solidale, in favore delle controricorrenti, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida, in complessivi euro 6.200,00, di cuieuro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dell’Arcidiocesi di Napoli e in complessivi euro 5.200,00, di cui euro5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredi Immobiliare Siena s.r.l., nonché al pagamento, ex art. 96, 3° co., cod.proc. civ. di euro 3.000,00 in favore dell’Arcidiocesi di Napoli e di euro2.000,00 in favore di Immobiliare Siena s.r.l.

Parole chiave

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incanto forzato immobiliare asta singola ipoteca legale del venditore aggiudicazione all'incanto pigione fondata sul prezzo di mercato vendita su progetto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Resistono con distinticontroricorsi l’Arcidiocesi di Napoli e Immobiliare Siena s.r.l.In data 18.8.2025 è stata comunicata al difensore dei ricorrentiproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
art. 369 cod. proc. civ
4 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, comma secondo, n.
art. 372 cod. proc. civ
civ., copia della sentenza munitadella relata di notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza chesia possibile superare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
art. 327 cod. proc. civ
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Testo completo

ALE Angela, LONGOBARDI Alfredo,rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Eresiarco, domiciliati ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -controARCIDIOCESI DI NAPOLI, in persona del procuratore generale RaffaelePonte, rappresentata e difesa dall’avv. Manlio Lubrano di Scorpariello edall’avv. Tito Perna, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -controIMMOBILIARE SIENA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.Domenico Coppola, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Vincenzo MariaPag. 1 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cesàro domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 710/2024 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 19.2.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8.4.2026 dalConsigliere dott.

Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza pubblicata il 2.1.2019,pronunciando nel giudizio promosso da Abagnale Angela, Bene Fiore, BeneGiovanni, Schettino Eduardo e Stulmo Raffaele, al quale erano stati riunitiquelli azionati da La Mura Maria, Longobardi Alfredo, Vitaglione Emilia,Ricordo Rosa, Schettino Gennaro, Sicignano Carmine, Graziuso Umberto,La Mura Carolina, Palomba Arturo, Coppola Giovanni, Malafronte Catello,Ricordo Ida, Schettino Carlo, Manzi Raffaele, Sicignano Michelina,Sorrentino Maria, Di Maio Luigi, Manzi Anna, Gargiulo Filomena, CasconeGiuseppe, Cascone Vincenzo e Schettino Anna, rigettava tutte le domandeproposte dagli attori nei confronti dell’Arcidiocesi di Napoli e dellaImmobiliare Siena s.r.l., compensando le spese di lite e ponendo a caricodegli attori le spese per la consulenza tecnica d’ufficio.Gli attori avevano dedotto che, quali coltivatori diretti e affittuari didistinti fondi rustici ricompresi nel complesso immobiliare “Lattaro” inPompei, era stato loro notificato un contratto preliminare con cuil’Arcidiocesi di Napoli aveva promesso di vendere alla Immobiliare Sienas.r.l. l’intero compendio per il prezzo complessivo di euro 2.600.000,00, eche nell’offerta non era stato indicato il prezzo per ciascuno dei fondicondotti in affitto; avevano quindi esercitato il diritto di prelazione coninvito rivolto alla promittente venditrice a comparire dinanzi al notaio,rimasto senza esito, rappresentando che la mancata indicazione del prezzoper ciascuno dei fondi condotti non aveva permesso la formulazionedell’offerta reale e che successivamente era intervenuta l’alienazionePag. 2 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’intero fondo; intendevano ottenere l’accertamento del diritto diprelazione relativo alle porzioni condotte, nonché il riscatto in favore diciascuno, previa determinazione del prezzo per ogni fondo (anche a mezzoc.t.u.), e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.L’Arcidiocesi di Napoli si era costituita e aveva contestato ladomanda, chiedendo di essere estromessa e, in subordine, la declaratoriadi inammissibilità o improponibilità delle domande attoree e l’infondatezzanel merito.

Immobiliare Siena s.r.l. si era costituita e aveva contestato lapretesa per carenza dei requisiti richiesti per l’esercizio della prelazione, invia subordinata aveva dedotto la non conformità tra la denuntiatio el’accettazione degli istanti e, infine, aveva contrastato la domandarisarcitoria.2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 19.2.2024,pronunciando nei procedimenti riuniti promossi da Longobardi Alfredo,Coppola Giovanni, Ricordo Ida, Ricordo Rosa, Schettino Ciro, ManziRaffaele, Sorrentino Maria, Di Maio Luigi, Manzi Anna, Gargiulo Filomena,Cascone Giuseppe, Schettino Gennaro, Abagnale Enrico, in proprio e qualeerede di La Mura Maria, Abagnale Angela, Palomba Luigi, PalombaAntonio, Palumbo Nicola, Bene Fiore, Schettino Eduardo e gli eredi di BeneGiovanni, deceduto in data 11.10.2017, nella persona di RussoAnnunziata, Bene Mario, Bene Pasqualina e Bene Giuseppe, rigettava gliappelli e poneva a carico solidale degli appellanti le spese del grado infavore delle appellate.La Corte d’appello, ritenuta inammissibile la domanda di nullitàdell’atto di trasferimento per asseriti abusi edilizi per carenza di interessein capo agli appellanti, nel merito osservava come non fosse stato provatoil possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto di riscatto da parte deiretraenti.

In particolare, gli appellanti avevano dedotto in modo generico,ma non provato, il possesso dei requisiti soggettivi con specificoriferimento, tra l’altro, alla mancata vendita di fondi nel biennioprecedente e alla capacità lavorativa, nonché – per alcune posizioni – iPag. 3 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026profili del subentro e della sussistenza in atti di contratti agrari. La Corte,inoltre, ribadiva le ragioni ostative di carattere oggettivo, già enunciate inprimo grado sulla scorta della svolta C.T.U., evidenziando che laprelazione parziale è possibile solo qualora la porzione sia autonoma e loscorporo non pregiudichi la coltivazione del fondo unitariamenteconsiderato, né imponga servitù/oneri reali tali da comprometterne ilvalore e l’esclusività del godimento, con conseguente rigetto in difetto diprova circa la possibilità di scorporo senza arrecare menomazioni e senzadeterminare la creazione di servitù di passaggio e acquedotto sul residuo.3.

Per la cassazione della sentenza indicata ricorrono Ricordo Ida,Ricordo Rosa, Bene Fiore, Di Maio Luigi, Abagnale Enrico, Abagnale Angelae Longobardi Alfredo, sulla base di due motivi. Resistono con distinticontroricorsi l’Arcidiocesi di Napoli e Immobiliare Siena s.r.l.In data 18.8.2025 è stata comunicata al difensore dei ricorrentiproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. in cui siprospetta l’improcedibilità del ricorso.In data 23.9.2025 è stata depositata rituale e tempestiva istanzaper la decisione del ricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.I ricorrenti e l’Arcidiocesi di Napoli hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, del ricorso, i cui motivi sarebbero comunqueinammissibili come evidenziato nella proposta di definizione accelerata,deve essere dichiarata l’improcedibilità, oggetto di verifica d’ufficio daparte della Corte in ordine alla tempestività dell’impugnazione (v. Cass.,sez. 6-I, 7 giugno 2021, n. 15832), in assenza della produzione di copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellaPag. 4 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, comma secondo, n. 2,cod. proc. civ.).Infatti, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata è statanotificata (i ricorrenti non hanno indicato la data), ma dall’esame degli attialla data dell’adunanza risulta depositata soltanto copia informaticaconforme della sentenza senza la relata dell’indicata notificazione (ovverodei messaggi di spedizione e di ricezione, neppure prodotti dalla partecontroricorrente, v.

Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., sez.III, 29 ottobre 2024, n. 27883; Cass., sez. III, 29 aprile 2025, n. 11319).Solo in occasione del deposito dell’istanza di decisione i ricorrenti hannodepositato la sentenza notificata a mezzo pec ed il messaggio dispedizione.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, ladichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenutanotificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - lanotificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazionedi autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, gravandola dell’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munitadella relata di notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza chesia possibile superare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (v., explurimis, Cass., 15832/2021, cit.;

Cass., Sez. Un., 21349/2022, cit.;Cass., 27883/2024, cit.; Cass., sez. III, 27 agosto 2025, n. 24035; Cass.,sez. III, 29 agosto 2025, n. 24200; Cass., sez. III, 17 marzo 2026, n.5966).Più specificamente, in caso di impugnazione per cassazione diuna sentenza notificata mediante posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente alloPag. 5 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica,con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronicacertificata in formato .eml o .msg (così, Cass., sez.

V, 27 maggio 2024 n.14790; Cass., sez. 6-II, 22 luglio 2019 n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cuiall’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudicemediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto diprocedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dallamancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando lasua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, uncomportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio delprocesso per cassazione (v. anche Cass., sez. lav., 12 febbraio 2020 n.3466;

Cass., sez. II, 20 giugno 2024 n. 17014).Il deposito tardivo con l'istanza di decisione non ha effetto sanantesecondo l'orientamento consolidato di questa Corte (v., ex plurimis, Cass.15832/2021, cit.; Cass., Sez. Un., 21349/2022, cit.; Cass., 27883/2024,cit.; Cass., 24035/2025, cit.; Cass., sez. III, 24200/205, cit.; Cass.,5966/2026, cit.), né è conferente il richiamo fatto dai ricorrenti a Cass.,sez. III, 16 ottobre 2023, n. 28647, perché resa in tema di ammissibilitàdella proposizione di un secondo appello prima che intervenga unapronuncia sulla precedente impugnazione, la cui notificazione rileva ai finidel decorso del termine breve, sì che l'osservanza di quest’ultimodecorrente dalla prima notifica non ha un effetto di proroga del terminelungo ex art. 327 cod. proc. civ.La sanzione dell’improcedibilità irrogata dall’art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, vertendo su un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, ilPag. 6 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare laprocedura più adeguata alla definizione della controversia (v., Cass., sez.I, 15 luglio 2024, n. 19475).Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (explurimis, Cass., sez. 6-III, 30 aprile 2019 n. 11386, sulla scia di Cass.,sez. 6-III, 10 luglio 2013 n. 17066), in forza del quale pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata dinotificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n.2 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersiprocedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato delricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, la prova di resistenza (v.

Cass., 17066/2013, cit.) conriferimento alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il19.2.2024, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando ildecorso del termine breve da essa, atteso che il ricorso è stato notificatoin data 14.5.2024, mentre il termine scadeva il 19.4.2024.2. Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile, conconseguente regolazione delle spese del giudizio di cassazione in favoredelle controricorrenti, secondo il principio della soccombenza.Attesa la definizione del giudizio in termini conformi alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., i ricorrenti vanno altresì condannati alpagamento di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., ricorrendo i relativi presupposti di legge.Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023,n. 36069, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod.proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nelsistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidenteche trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaPag. 7 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento diuna somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quartocomma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione‹‹altresì››)” (v., altresì, Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195;Cass., sez. III, 4 ottobre 2023, n. 27497; Cass., Sez. Un., 23 aprile 2024,n. 10955).Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto (v. Cass., Sez. Un., 36069/2023),nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dallaprevisione legale, stante la “tenuta” dell’opinamento espresso nella PDAsiccome emergente dalle notazioni innanzi svolte. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alpagamento solidale, in favore delle controricorrenti, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida, in complessivi euro 6.200,00, di cuieuro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dell’Arcidiocesi di Napoli e in complessivi euro 5.200,00, di cui euro5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredi Immobiliare Siena s.r.l., nonché al pagamento, ex art. 96, 3° co., cod.proc. civ. di euro 3.000,00 in favore dell’Arcidiocesi di Napoli e di euro2.000,00 in favore di Immobiliare Siena s.r.l.

Condanna i ricorrenti alpagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiPag. 8 di 9Numero registro generale 12259/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 17191/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8.4.2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 9 di 9