Cassation appeal dismissed for being filed late, exceeding the six-month statutory time limit under Article 325 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 24, 2022, exceeding the six-month deadline established by Article 325 of the Code of Civil Procedure. The underlying dispute involved Antonio Iosca's opposition to a military housing fee order, which the lower courts had initially supported before the appeal court reversed the decision. The court ruled that the delay was apparent on the face of the case and did not require the opposing party to raise the issue, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the six-month period prescribed by Article 325 is inadmissible, and such tardiness is subject to ex officio examination by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
controMinistero Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato,-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6112/2022 depositata il21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 28550/2022Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 17157/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza in data 21.4.2022 il Tribunale di Roma accoglieva l’appellointerposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza pronunciata dalGiudice di Pace di Velletri e con la quale era stata accolta l’opposizionespiegata da Iosca Antonio avverso l’ingiunzione amministrativa con laquale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 2.374,44 atitolo di conguaglio dei canoni dovuti per la concessione di un alloggiodemaniale.L’opponente aveva contestato la fondatezza della pretesa di pagamento,mentre il Ministero della Difesa aveva eccepito il difetto di giurisdizione delgiudice adito, nel merito ribadendo la correttezza delle somme ingiunte.Il Giudice di Pace, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e l’assenzadi adeguata prova della pretesa creditoria, accoglieva l’opposizione diIosca Antonio.Il Ministero del Difesa interponeva appello innanzi al Tribunale di Romaeccependo nuovamente il difetto di giurisdizione ed insistendo nel rigettodell’opposizione.Iosca Antonio eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Roma a fronte dellasentenza pronunciata dal giudice di Velletri e rilevava nuovamentel’assenza di prova di quanto dovuto.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinarioe la competenza territoriale del giudice adito in forza del disposto di cuiall’art.25 c.p.c., ritenuta altresì provata la pretesa creditoria, in riformadella sentenza del Giudice di Pace di Velletri rigettava l’opposizione.Avverso tale pronuncia Iosca Antonio ha proposto ricorso articolato in duemotivi.Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.Numero registro generale 28550/2022Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 17157/2026Data pubblicazione 01/06/2026depositato memoria ex art.378 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONEL’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art.327 c.p.c.La sentenza d’appello del Tribunale di Roma è stata pubblicata in data21.4.2022 ed il ricorso è stato notificato in data 24.11.2022 e quindi oltreil termine semestrale di cui all’art.325 c.p.c. che scadeva il 22.11.2022.La tardività dell’impugnazione è peraltro rilevabile d’ufficio (Cass.
S.U.n.6983/2005), non essendo stata eccepita l’inammissibilità dallacontroricorrente.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione delle deduzioni a fondamento dell’opposizionesussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott.
Lina RubinoNumero registro generale 28550/2022Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 17157/2026Data pubblicazione 01/06/2026