Ordinanza — n. 17152/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASilvia Carlini, quale Curatrice della Eredità giacente di MarilenaCerri, rappresentata e difesa dall’avvocato Michelangelo Salvadorini,domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché controSocietà Assicuratori Lloyd’s-intimata-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1546/2023depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato che:la Fedeli Finanziaria S.r.l. e la Successori Ranieri Triglia di Ranieri e GinoTriglia C. S.r.l., sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita,rispettivamente quale promittente l’acquisto e promittente l’alienazione,Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026successivamente modificato, avente ad oggetto il trasferimento dellaproprietà di un fabbricato;i contratti venivano sottoscritti, dalla promittente la vendita, conl’autorizzazione del G.D. ai fallimenti, dal momento che la società sitrovava assoggettata a procedura di concordato preventivo, omologatocon nomina a Commissario Giudiziale di Marilena Cerri;dando adempimento agli accordi presi con il preliminare di compravenditae con il successivo atto di modifica dello stesso, la promittente venditricericeveva, dalla Fedeli Finanziaria, la somma complessiva di 600.000,00euro;medio tempore, veniva riscontrata l’assenza di agibilità del fabbricatooggetto del preliminare, e la mancanza di certificazione urbanistica delfabbricato stesso, dal che l’introduzione di un giudizio ex art. 2932, c.c.,ad opera della promittente l’acquisto, con richiesta subordinata dicondanna alla restituzione del doppio delle somme versate quale caparraconfirmatoria;intervenuto il fallimento della Successori Ranieri S.r.l., Cerri era nominataCuratore, e il preteso credito per la restituzione delle somme di cui alpreliminare era ammesso infine in prededuzione ma, non essendo piùpresente nelle casse della procedura la somma versata, poi risultatautilizzata per pagare il debito nei confronti di un creditore con ipotecasull’immobile stesso, Fedeli Finanziaria S.r.l. agiva per responsabilitàprofessionale nei confronti di Cerri che, a sua volta, chiamava in manlevala Lloyd’s quale propria compagnia assicurativa;il Tribunale, davanti al quale per un verso resisteva la società Lloyd’seccependo anche l’inoperatività della polizza, e per altro verso si costituivala Curatela dell’eredità giacente della deceduta Cerri, rigettava ladomanda dell’attrice condannando la stessa alla rifusione delle spese dilite comprese quelle degli Assicuratori Lloyd’s;Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Corte di appello confermava la pronuncia osservando, in particolare, perquanto ancora qui di utilità, che la regolazione delle spese in favore dellacompagnia di assicurazione era conforme al principio di causalità, nonrisultando, sul punto, un abusivo esercizio del diritto di difesadell’assicurata;avverso questa decisione ricorre per cassazione la Fedeli Finanziaria S.r.l.articolando due motivi;resiste con controricorso l’avvocato Silvia Carlini, quale Curatricedell’eredità giacente di Marilena Cerri;le parti hanno depositato memorie;è rimasta intimata la società degli Assicuratori Lloyd’s, nonostante ritualinotifiche.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato pronunciando lacondanna alle spese processuali, in favore della società di assicurazionichiamata e a carico della deducente che nei confronti della prima nonaveva avanzato alcuna pretesa, senza scrutinio e pronuncia sulle eccezionid’inoperatività della polizza, o in subordine di limitata operatività confranchigia ed entro il massimale, sollevate dalla chiamata che, perciò,aveva chiesto l’estromissione dal giudizio, e dunque senza che potessedirsi manifestamente infondata ovvero abusiva la chiamata in lite, nonimputabile alla medesima ricorrente;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., poiché, come dedotto con la prima censura in contiguachiave, la Corte di appello avrebbe errato mancando di spiegare perché ladomanda di chiamata in lite avrebbe dovuto dirsi non manifestamenteinfondata e dunque non abusiva, ai fini della vista regolazione delle spesedi lite.Considerato che:Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026il ricorso è inammissibile;preliminarmente, deve osservarsi che parte controricorrente ha allegatoessere intervenuta, con parte ricorrente, una transazione a compiutadefinizione della controversia di cui al giudizio (allegati 1 e 2);la transazione, come indicato in controricorso, è intervenuta dopo lanotifica del ricorso per cassazione e prima del relativo deposito, sicché sitratta di un documento da ritenere ammissibile, in quanto, afferendo allapersistente sussistenza dell’interesse all’impugnazione, e dunque alla suaammissibilità, non poteva essere prodotto nelle fasi di merito (Cass., n.29439 del 07/12/2017, che rimanda a Cass., n. 12607 del 28/08/2002 eCass., n. 1581 del 13/02/1987, a mente della quale «la produzione di undocumento dal quale risulti che le parti hanno transatto la lite deveritenersi consentita in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 c.p.c.,sempre che si tratti di un atto successivo alla fase di merito, di tal chel'atto sia diretto a dimostrare una sopraggiunta carenza di interesse allaimpugnazione»);al contempo, la difesa di parte ricorrente non prospetta né spiegaidoneamente, neppure in memoria, quale, in tesi, potrebbe diversamenteessere l’interesse residuo all’impugnazione;la transazione è avvenuta tra Fedeli Finanziaria e la Curatela dell’ereditàgiacente, ma la conseguenza della riforma della pronuncia di appellorelativa alla regolazione delle spese di lite tra la ricorrente e la compagniadi assicurazione avrebbe in tesi come conseguenza la possibilità distatuirne l’onere a carico della Curatela stessa, con cui, pacificamente,ogni questione inerente al presente ricorso e da esso derivante è statadefinita, tanto che la società in questa sede impugnante ha indicato diaverle notificato il gravame quale «litisconsorte necessario…nei cuiconfronti non vengono rassegnate conclusioni» (pag. 18 del ricorso);ciò posto, le due censure, da esaminare congiuntamente per connessione,sono comunque inammissibili anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.;Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Corte di appello, pronunciandosi sul punto ai fini che erano necessari,ha richiamato la nomofilachia secondo cui, quando venga disattesa ladomanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essereposte a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificatola chiamata in causa (anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia)mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli“manifestamente” infondata o “palesemente” arbitraria (purché non vi siastata estensione della domanda principale dell'attore nei confrontidel terzo chiamato) (cfr., ad esempio, Cass., n. 6144 del 07/03/2024);in particolare, la Corte territoriale ha rimarcato che, pur a fronte dellecontestazioni sulla «concreta operatività» della polizza «per mancanza disottoscrizione di coperture aggiuntive specifiche», la pacifica esistenzadell’assicurazione per la responsabilità civile da attività professionaleescludeva si potesse parlare di «esercizio abusivo del diritto di difesa», edunque, in altri termini, di palese infondatezza ovvero arbitrarietà dellachiamata;la pronuncia, quindi, è motivata e affatto resa in violazione della disciplinasulle spese processuali di cui all’art. 91, c.p.c.;le censure non si misurano, a ben vedere, compiutamente con taleragione decisoria, perché, conclusivamente, pretenderebbero che ci fossestato uno scrutinio pieno delle eccezioni d’inoperatività della polizza inparola, fraintendendo, così, il principio in rilievo, da cui non è richiesto ciò,ma solo un esame volto a escludere la suddetta abusività, che, come tale,prima facie al contrario si palesi;né parte ricorrente prospetta, diversamente, la sussistenza di potenzialiragioni di quell’abusività, d’immediato rilievo, in tal modo rendendo lecensure prive di concludenza anche per come formulate;spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 91 c.p, art. 372 c.p; Ordinanza — n. 17152/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1546/2023depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato che:la Fedeli Finanziaria S.r.l. e la Successori Ranieri Triglia di Ranieri e GinoTriglia C. S.r.l., sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita,rispettivamente quale promittente l’acquisto e promittente l’alienazione,Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026successivamente modificato, avente ad oggetto il trasferimento dellaproprietà di un fabbricato;i contratti venivano sottoscritti, dalla promittente la vendita, conl’autorizzazione del G.D. ai fallimenti, dal momento che la società sitrovava assoggettata a procedura di concordato preventivo, omologatocon nomina a Commissario Giudiziale di Marilena Cerri;dando adempimento agli accordi presi con il preliminare di compravenditae con il successivo atto di modifica dello stesso, la promittente venditricericeveva, dalla Fedeli Finanziaria, la somma complessiva di 600.000,00euro;medio tempore, veniva riscontrata l’assenza di agibilità del fabbricatooggetto del preliminare, e la mancanza di certificazione urbanistica delfabbricato stesso, dal che l’introduzione di un giudizio ex art. 2932, c.c.,ad opera della promittente l’acquisto, con richiesta subordinata dicondanna alla restituzione del doppio delle somme versate quale caparraconfirmatoria;intervenuto il fallimento della Successori Ranieri S.r.l., Cerri era nominataCuratore, e il preteso credito per la restituzione delle somme di cui alpreliminare era ammesso infine in prededuzione ma, non essendo piùpresente nelle casse della procedura la somma versata, poi risultatautilizzata per pagare il debito nei confronti di un creditore con ipotecasull’immobile stesso, Fedeli Finanziaria S.r.l. agiva per responsabilitàprofessionale nei confronti di Cerri che, a sua volta, chiamava in manlevala Lloyd’s quale propria compagnia assicurativa;il Tribunale, davanti al quale per un verso resisteva la società Lloyd’seccependo anche l’inoperatività della polizza, e per altro verso si costituivala Curatela dell’eredità giacente della deceduta Cerri, rigettava ladomanda dell’attrice condannando la stessa alla rifusione delle spese dilite comprese quelle degli Assicuratori Lloyd’s;Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Corte di appello confermava la pronuncia osservando, in particolare, perquanto ancora qui di utilità, che la regolazione delle spese in favore dellacompagnia di assicurazione era conforme al principio di causalità, nonrisultando, sul punto, un abusivo esercizio del diritto di difesadell’assicurata;avverso questa decisione ricorre per cassazione la Fedeli Finanziaria S.r.l.articolando due motivi;resiste con controricorso l’avvocato Silvia Carlini, quale Curatricedell’eredità giacente di Marilena Cerri;le parti hanno depositato memorie;è rimasta intimata la società degli Assicuratori Lloyd’s, nonostante ritualinotifiche.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato pronunciando lacondanna alle spese processuali, in favore della società di assicurazionichiamata e a carico della deducente che nei confronti della prima nonaveva avanzato alcuna pretesa, senza scrutinio e pronuncia sulle eccezionid’inoperatività della polizza, o in subordine di limitata operatività confranchigia ed entro il massimale, sollevate dalla chiamata che, perciò,aveva chiesto l’estromissione dal giudizio, e dunque senza che potessedirsi manifestamente infondata ovvero abusiva la chiamata in lite, nonimputabile alla medesima ricorrente;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., poiché, come dedotto con la prima censura in contiguachiave, la Corte di appello avrebbe errato mancando di spiegare perché ladomanda di chiamata in lite avrebbe dovuto dirsi non manifestamenteinfondata e dunque non abusiva, ai fini della vista regolazione delle spesedi lite.Considerato che:Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026il ricorso è inammissibile;preliminarmente, deve osservarsi che parte controricorrente ha allegatoessere intervenuta, con parte ricorrente, una transazione a compiutadefinizione della controversia di cui al giudizio (allegati 1 e 2);la transazione, come indicato in controricorso, è intervenuta dopo lanotifica del ricorso per cassazione e prima del relativo deposito, sicché sitratta di un documento da ritenere ammissibile, in quanto, afferendo allapersistente sussistenza dell’interesse all’impugnazione, e dunque alla suaammissibilità, non poteva essere prodotto nelle fasi di merito (Cass., n.29439 del 07/12/2017, che rimanda a Cass., n. 12607 del 28/08/2002 eCass., n. 1581 del 13/02/1987, a mente della quale «la produzione di undocumento dal quale risulti che le parti hanno transatto la lite deveritenersi consentita in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 c.p.c.,sempre che si tratti di un atto successivo alla fase di merito, di tal chel'atto sia diretto a dimostrare una sopraggiunta carenza di interesse allaimpugnazione»);al contempo, la difesa di parte ricorrente non prospetta né spiegaidoneamente, neppure in memoria, quale, in tesi, potrebbe diversamenteessere l’interesse residuo all’impugnazione;la transazione è avvenuta tra Fedeli Finanziaria e la Curatela dell’ereditàgiacente, ma la conseguenza della riforma della pronuncia di appellorelativa alla regolazione delle spese di lite tra la ricorrente e la compagniadi assicurazione avrebbe in tesi come conseguenza la possibilità distatuirne l’onere a carico della Curatela stessa, con cui, pacificamente,ogni questione inerente al presente ricorso e da esso derivante è statadefinita, tanto che la società in questa sede impugnante ha indicato diaverle notificato il gravame quale «litisconsorte necessario…nei cuiconfronti non vengono rassegnate conclusioni» (pag. 18 del ricorso);ciò posto, le due censure, da esaminare congiuntamente per connessione,sono comunque inammissibili anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.;Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Corte di appello, pronunciandosi sul punto ai fini che erano necessari,ha richiamato la nomofilachia secondo cui, quando venga disattesa ladomanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essereposte a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificatola chiamata in causa (anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia)mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli“manifestamente” infondata o “palesemente” arbitraria (purché non vi siastata estensione della domanda principale dell'attore nei confrontidel terzo chiamato) (cfr., ad esempio, Cass., n. 6144 del 07/03/2024);in particolare, la Corte territoriale ha rimarcato che, pur a fronte dellecontestazioni sulla «concreta operatività» della polizza «per mancanza disottoscrizione di coperture aggiuntive specifiche», la pacifica esistenzadell’assicurazione per la responsabilità civile da attività professionaleescludeva si potesse parlare di «esercizio abusivo del diritto di difesa», edunque, in altri termini, di palese infondatezza ovvero arbitrarietà dellachiamata;la pronuncia, quindi, è motivata e affatto resa in violazione della disciplinasulle spese processuali di cui all’art. 91, c.p.c.;le censure non si misurano, a ben vedere, compiutamente con taleragione decisoria, perché, conclusivamente, pretenderebbero che ci fossestato uno scrutinio pieno delle eccezioni d’inoperatività della polizza inparola, fraintendendo, così, il principio in rilievo, da cui non è richiesto ciò,ma solo un esame volto a escludere la suddetta abusività, che, come tale,prima facie al contrario si palesi;né parte ricorrente prospetta, diversamente, la sussistenza di potenzialiragioni di quell’abusività, d’immediato rilievo, in tal modo rendendo lecensure prive di concludenza anche per come formulate;spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Silvia Carlini, quale Curatrice della Eredità giacente di MarilenaCerri, rappresentata e difesa dall’avvocato Michelangelo Salvadorini,domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché controSocietà Assicuratori Lloyd’s-intimata-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1546/2023depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Paolo Porreca.Rilevato che:la Fedeli Finanziaria S.r.l. e la Successori Ranieri Triglia di Ranieri e GinoTriglia C. S.r.l., sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita,rispettivamente quale promittente l’acquisto e promittente l’alienazione,Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026successivamente modificato, avente ad oggetto il trasferimento dellaproprietà di un fabbricato;i contratti venivano sottoscritti, dalla promittente la vendita, conl’autorizzazione del G.D. ai fallimenti, dal momento che la società sitrovava assoggettata a procedura di concordato preventivo, omologatocon nomina a Commissario Giudiziale di Marilena Cerri;dando adempimento agli accordi presi con il preliminare di compravenditae con il successivo atto di modifica dello stesso, la promittente venditricericeveva, dalla Fedeli Finanziaria, la somma complessiva di 600.000,00euro;medio tempore, veniva riscontrata l’assenza di agibilità del fabbricatooggetto del preliminare, e la mancanza di certificazione urbanistica delfabbricato stesso, dal che l’introduzione di un giudizio ex art. 2932, c.c.,ad opera della promittente l’acquisto, con richiesta subordinata dicondanna alla restituzione del doppio delle somme versate quale caparraconfirmatoria;intervenuto il fallimento della Successori Ranieri S.r.l., Cerri era nominataCuratore, e il preteso credito per la restituzione delle somme di cui alpreliminare era ammesso infine in prededuzione ma, non essendo piùpresente nelle casse della procedura la somma versata, poi risultatautilizzata per pagare il debito nei confronti di un creditore con ipotecasull’immobile stesso, Fedeli Finanziaria S.r.l. agiva per responsabilitàprofessionale nei confronti di Cerri che, a sua volta, chiamava in manlevala Lloyd’s quale propria compagnia assicurativa;il Tribunale, davanti al quale per un verso resisteva la società Lloyd’seccependo anche l’inoperatività della polizza, e per altro verso si costituivala Curatela dell’eredità giacente della deceduta Cerri, rigettava ladomanda dell’attrice condannando la stessa alla rifusione delle spese dilite comprese quelle degli Assicuratori Lloyd’s;Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Corte di appello confermava la pronuncia osservando, in particolare, perquanto ancora qui di utilità, che la regolazione delle spese in favore dellacompagnia di assicurazione era conforme al principio di causalità, nonrisultando, sul punto, un abusivo esercizio del diritto di difesadell’assicurata;avverso questa decisione ricorre per cassazione la Fedeli Finanziaria S.r.l.articolando due motivi;resiste con controricorso l’avvocato Silvia Carlini, quale Curatricedell’eredità giacente di Marilena Cerri;le parti hanno depositato memorie;è rimasta intimata la società degli Assicuratori Lloyd’s, nonostante ritualinotifiche.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato pronunciando lacondanna alle spese processuali, in favore della società di assicurazionichiamata e a carico della deducente che nei confronti della prima nonaveva avanzato alcuna pretesa, senza scrutinio e pronuncia sulle eccezionid’inoperatività della polizza, o in subordine di limitata operatività confranchigia ed entro il massimale, sollevate dalla chiamata che, perciò,aveva chiesto l’estromissione dal giudizio, e dunque senza che potessedirsi manifestamente infondata ovvero abusiva la chiamata in lite, nonimputabile alla medesima ricorrente;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., poiché, come dedotto con la prima censura in contiguachiave, la Corte di appello avrebbe errato mancando di spiegare perché ladomanda di chiamata in lite avrebbe dovuto dirsi non manifestamenteinfondata e dunque non abusiva, ai fini della vista regolazione delle spesedi lite.Considerato che:Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026il ricorso è inammissibile;preliminarmente, deve osservarsi che parte controricorrente ha allegatoessere intervenuta, con parte ricorrente, una transazione a compiutadefinizione della controversia di cui al giudizio (allegati 1 e 2);la transazione, come indicato in controricorso, è intervenuta dopo lanotifica del ricorso per cassazione e prima del relativo deposito, sicché sitratta di un documento da ritenere ammissibile, in quanto, afferendo allapersistente sussistenza dell’interesse all’impugnazione, e dunque alla suaammissibilità, non poteva essere prodotto nelle fasi di merito (Cass., n.29439 del 07/12/2017, che rimanda a Cass., n. 12607 del 28/08/2002 eCass., n. 1581 del 13/02/1987, a mente della quale «la produzione di undocumento dal quale risulti che le parti hanno transatto la lite deveritenersi consentita in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 c.p.c.,sempre che si tratti di un atto successivo alla fase di merito, di tal chel'atto sia diretto a dimostrare una sopraggiunta carenza di interesse allaimpugnazione»);al contempo, la difesa di parte ricorrente non prospetta né spiegaidoneamente, neppure in memoria, quale, in tesi, potrebbe diversamenteessere l’interesse residuo all’impugnazione;la transazione è avvenuta tra Fedeli Finanziaria e la Curatela dell’ereditàgiacente, ma la conseguenza della riforma della pronuncia di appellorelativa alla regolazione delle spese di lite tra la ricorrente e la compagniadi assicurazione avrebbe in tesi come conseguenza la possibilità distatuirne l’onere a carico della Curatela stessa, con cui, pacificamente,ogni questione inerente al presente ricorso e da esso derivante è statadefinita, tanto che la società in questa sede impugnante ha indicato diaverle notificato il gravame quale «litisconsorte necessario…nei cuiconfronti non vengono rassegnate conclusioni» (pag. 18 del ricorso);ciò posto, le due censure, da esaminare congiuntamente per connessione,sono comunque inammissibili anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.;Numero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Corte di appello, pronunciandosi sul punto ai fini che erano necessari,ha richiamato la nomofilachia secondo cui, quando venga disattesa ladomanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essereposte a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificatola chiamata in causa (anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia)mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli“manifestamente” infondata o “palesemente” arbitraria (purché non vi siastata estensione della domanda principale dell'attore nei confrontidel terzo chiamato) (cfr., ad esempio, Cass., n. 6144 del 07/03/2024);in particolare, la Corte territoriale ha rimarcato che, pur a fronte dellecontestazioni sulla «concreta operatività» della polizza «per mancanza disottoscrizione di coperture aggiuntive specifiche», la pacifica esistenzadell’assicurazione per la responsabilità civile da attività professionaleescludeva si potesse parlare di «esercizio abusivo del diritto di difesa», edunque, in altri termini, di palese infondatezza ovvero arbitrarietà dellachiamata;la pronuncia, quindi, è motivata e affatto resa in violazione della disciplinasulle spese processuali di cui all’art. 91, c.p.c.;le censure non si misurano, a ben vedere, compiutamente con taleragione decisoria, perché, conclusivamente, pretenderebbero che ci fossestato uno scrutinio pieno delle eccezioni d’inoperatività della polizza inparola, fraintendendo, così, il principio in rilievo, da cui non è richiesto ciò,ma solo un esame volto a escludere la suddetta abusività, che, come tale,prima facie al contrario si palesi;né parte ricorrente prospetta, diversamente, la sussistenza di potenzialiragioni di quell’abusività, d’immediato rilievo, in tal modo rendendo lecensure prive di concludenza anche per come formulate;spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.
P.Q.MNumero registro generale 4640/2024Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 17152/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese processuali della parte controricorrente, liquidate ineuro 3.500,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie eaccessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato MichelangeloSalvadorini.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo