Cassation court orders renewal of service to state bodies due to improper notification venue under Art. 11 R.D. 1611/1933.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the substantive merits but ordered the renewal of service to the Presidency of the Council of Ministers and the Ministry of the Interior. The appellant, the Municipality of Sarno, argued that the lower court's summary judgment was null due to improper service of the summary act to the plaintiff and the former mayor. The court found the appeal procedurally flawed because the service to the state bodies was performed at the wrong office, violating specific administrative notification rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 1 R.D. 1611/1933; When a party serves a cassation appeal on the wrong state advocacy office, the court must order renewal of service to the correct authority rather than dismissing the appeal on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tato e difesodall’avv. Vincenzo Crescenzo, domiciliato ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -controPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERODELL’INTERNO,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 778/2024 della CORTE d'APPELLO diSalerno pubblicata il 6.9.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.3.2026 dalConsigliere dott. Roberto Simone.RITENUTO CHE:il Tribunale di Salerno con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ.accoglieva la domanda proposta da Clorinda D’Amora nei confronti diPag. 1 di 4Numero registro generale 1351/2025Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 17108/2026Data pubblicazione 31/05/2026Gerardo Basile, Comune di Sarno, Presidenza del Consiglio dei ministri eMinistero dell’Interno, condannando i convenuti, in solido, al pagamento dieuro 68.725,17 oltre agli interessi; il Tribunale accoglieva anche ladomanda di regresso proposta dalle amministrazioni statali nei confronti diGerardo Basile, rigettando quella proposta contro il Comune di Sarno;la ricorrente aveva reclamato il danno da perdita del rapporto parentale acausa del decesso della madre Maria Gaetana Montedoro nell’alluvione del5.5.1998, vicenda in relazione alla quale la Corte d’appello di Napoli (consentenza divenuta irrevocabile) aveva dichiarato penalmente responsabileil Basile, all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di Sarno, per il reato diomicidio colposo plurimo, con riconoscimento della responsabilità solidaledella Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Interno e delComune di Sarno;la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata l’8.10.2020,rigettava l’appello della Presidenza del Consiglio dei ministri e delMinistero dell’Interno, confermando l’esclusione del regresso verso ilComune di Sarno, ai sensi dell’art. 2055, comma secondo, cod. civ.;la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36902/2022, pubblicata il16.12.2022, annullava la decisione della Corte d’appello, affermando ilprincipio di diritto secondo cui sussiste responsabilità diretta della pubblicaamministrazione ex art. 2043 cod. civ. per fatto penalmente illecitocommesso da un proprio organo anche in caso di omessa adozione diprovvedimenti autoritativi, rinviando alla Corte d’Appello di Salerno;la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 6.9.2024, all’esitodella riassunzione, ha accolto l’appello delle amministrazioni statali,condannando il Comune di Sarno a rivalerle, nei limiti della quota di unterzo, delle somme che esse avessero dovuto corrispondere all’attrice,compensando le spese del giudizio;per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre il Comune diSarno, sulla base di due motivi;Pag. 2 di 4Numero registro generale 1351/2025Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 17108/2026Data pubblicazione 31/05/2026la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Interno sonorimasti intimati;la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;il ricorrente non ha depositato memoria.RILEVATO CHE:con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 392 cod. proc.civ., a causa della mancata integrazione del contraddittorio;il ricorrente lamenta che l’atto di riassunzione non è stato notificatopersonalmente a Clorinda D’Amora, rimasta contumace nel precedentegiudizio di legittimità e iscritta all’A.I.R.E., essendo stata eseguita lanotifica solo presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado;l’art. 392 c.p.c. impone la notifica personale a tutte le parti del giudiziorescindente e rescissorio, trattandosi di litisconsorzio processualenecessario, sì che la mancata notifica determina nullità assoluta dellasentenza, in quanto il giudizio non sarebbe potuto proseguire senzaintegrazione del contraddittorio;con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 4, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 143 c.p.c.;nullità della sentenza per mancata valida notifica dell’atto di riassunzionea Gerardo Basile;il Comune di Sarno denuncia la nullità della notifica dell’atto diriassunzione nei confronti di Gerardo Basile, anch’egli rimasto contumace,poiché effettuata a mezzo posta con deposito della sola ricevuta dispedizione e non anche della cartolina di ricevimento, per essere statorestituito il plico con la dizione “sconosciuto all’indirizzo” e in assenza delleformalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHE:Pag. 3 di 4Numero registro generale 1351/2025Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 17108/2026Data pubblicazione 31/05/2026la notifica del ricorso per cassazione alla Presidenza del Consiglio deiministri e del Ministero dell’Interno è stata fatta dal ricorrente pressol’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura Generaledello Stato in violazione dell’art. 11, comma primo, r.d. 1611/1933 (v. exmultis Cass., sez. 6-III, 24 giugno 2020, n. 12410;
Cass., Sez. Un., 15gennaio 2015, n. 608; Cass., sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22079); devepertanto essere disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dellegià indicate amministrazioni statali. P.Q.MLa Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dellaPresidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’Interno entro iltermine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia lacausa a nuovo ruolo.Si comunichi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 marzo 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 4 di 4