Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and orders cost allocation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the lower courts had awarded damages to the plaintiff for professional negligence, the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay the opposing parties' legal fees and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the cassation proceeding, and the court must then adjudicate on the allocation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
controAig Europe S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mario Bottazzoli eMariachiara Brunetti, domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-controGdf Corrado S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Pinca, domiciliatadigitalmente ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 120/2024 depositatail 14/02/2024.Numero registro generale 10036/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 16994/2026Data pubblicazione 30/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere Simona Sansa.Rilevato che:la GDF Corrado s.r.l. citò in giudizio Celestino Arnisi per l’accertamentodella responsabilità professionale del convenuto, per avere effettuato lacompensazione del credito di imposta per assunzioni (D.L. 70/2011) senzapresentare l’istanza prevista per ottenere tale agevolazione;dedusse che, a causa della condotta del proprio consulente fiscale,aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale per il recuperodell’importo di euro 51.809,31 a titolo di indebito credito di imposta perl’anno 2013;il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 525 del 23/02/2023, nellaresistenza del convenuto e nel contraddittorio con la Aig Europe S.A.,chiamata in garanzia da GDF Corrado, accolse la domanda, condannando ilconvenuto al risarcimento del danno per la somma di euro 51.809,31;Celestino Arnisi ha proposto appello e la Corte di appello di Lecce, consentenza n. 120 del 14/02/2024, ha rigettato il gravame, confermando lasentenza di primo grado;avverso tale sentenza Celestino Arnisi propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi;GDF Corrado s.r.l. e AIG Europe SA hanno resistito con controricorso;la GDF Corrado s.r.l. ha depositato memoria illustrativa ex art. 378c.p.c..Considerato che:in atti è presente la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente conrichiesta di compensazione delle spese del presente giudizio;conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazioneex art. 390 e 391 c.p.c.;stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti e rilevato che la GDF Corrado s.r.l. ha chiesto, con laNumero registro generale 10036/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 16994/2026Data pubblicazione 30/05/2026memoria ex art. 380-bis c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite, occorre provvedere sulle spese, come da dispositivo;non va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento del doppio del contributo unificato, atteso che tale misura siapplica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e,trattandosi di misura eccezionale, sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non è suscettibiledi interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente allarifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali,liquidate:a) in favore di GDF in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge, distratte in favore del difensoreantistatario, Avv. Maurizio Pinca;b) in favore di Aig in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello