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Ordinanza — n. 16891/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against family business startup indemnity calculation, rejecting deduction of partner's labor share.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16891/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appellant's first ground of appeal regarding the calculation of a startup indemnity for a family business, while declaring the second ground inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly deducted the wife's share of income based on labor contributions, whereas the respondent contended the full family income should be used. The court ruled that in family businesses, all members share profits equally regardless of individual labor input, making it legally impossible to separate capital from labor income for this specific statutory calculation.

Regesto Legislator

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Art. 110 r.d. n. 1265/34; Art. 230 bis cod. civ.: In family businesses, startup indemnity must be calculated on total family profits without deducting individual labor shares, as all members share in the business's success.

Parole chiave

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family business indemnity startup compensation calculation labor versus capital income family enterprise profits indemnity deduction rules

Disposizioni normative citate

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Art. 110 r.d. n. 1265/34
Giovanni Serino, quale cessato gestore provvisorio di una sedefarmaceutica in Casarano, otteneva decreto con cui il Tribunale di Lecceingiungeva al nuovo gestore della sede, Rosario Congedi, il pagamentodell’indennità prevista dall’art. 110 r.d.
Art. 230 bis, cod. civ.
Art. 2549 cod. civ.
civ., per falsa applicazione dell’art. 2549 cod.civ.Il motivo si fonda sulla differenza tra l’associazione in partecipazione,contratto di scambio, tenuto in considerazione da un risalente precedentedi questa Corte (Cass.
Art. 91 cod. proc. civ.
Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., inquanto l’accoglimento del primo motivo, a parere del ricorrente, dovrebbetravolgere la statuizione sulle spese.2.1.
art. 645 cod. proc. civ
1265/34.Numero registro generale 5890/2023Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 16891/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il giudizio d’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
art. 2549 cod.civ
civ., per falsa applicazione dell’art. 2549 cod.civ.Il motivo si fonda sulla differenza tra l’associazione in partecipazione,contratto di scambio, tenuto in considerazione da un risalente precedentedi questa Corte (Cass.
art. 91 cod. proc. civ
Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., inquanto l’accoglimento del primo motivo, a parere del ricorrente, dovrebbetravolgere la statuizione sulle spese.2.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7220/95

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Testo completo

dalConsigliere relatore Alberto Crivelli.1. Giovanni Serino, quale cessato gestore provvisorio di una sedefarmaceutica in Casarano, otteneva decreto con cui il Tribunale di Lecceingiungeva al nuovo gestore della sede, Rosario Congedi, il pagamentodell’indennità prevista dall’art. 110 r.d. n. 1265/34.Numero registro generale 5890/2023Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 16891/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il giudizio d’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. si concludeva con lacondanna del Congedi a corrispondere al Serino l’importo di € 215.598,11oltre accessori.Il Serino proponeva gravame e la Corte territoriale, per quanto qui ancoradi interesse, respingeva il motivo con cui l’appellante chiedeva che nelcalcolo dell’indennità non fosse decurtata in alcuna guisa la quota direddito da corrispondersi alla moglie dello stesso, partecipe dell’impresafamigliare.Nello specifico, il giudice d’appello riteneva che - come ipotizzato dal c.t.u.in una delle alternative risposte al quesito per la determinazionedell’indennizzo - si dovesse dedurre, ai fini del calcolo dell’indennità inparola, non il valore dell’intera quota di reddito, ma il costo presunto di unfarmacista collaboratore di primo livello.Ricorre quindi il Serino in cassazione affidandosi a due motivi, mentre ilCongedi resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.All’esito della camera di consiglio del 20/1/2026, il Collegio si riservava ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorniMOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 110 r.d.n. 1265/34; e 230 bis, cod. civ., per falsa applicazione dell’art. 2549 cod.civ.Il motivo si fonda sulla differenza tra l’associazione in partecipazione,contratto di scambio, tenuto in considerazione da un risalente precedentedi questa Corte (Cass. n. 7220/95) in cui si stabiliva la deducibilità,dall’indennità di cui si discute, della porzione del compenso all’associatosolo per la parte in cui esso corrisponde al compenso quale sarebbe statodeterminato per il relativo apporto lavorativo; e impresa famigliare, in cuii collaboratori diversi dall’imprenditore hanno diritto a partecipare agli utilied agli incrementi dell’azienda.Numero registro generale 5890/2023Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 16891/2026Data pubblicazione 29/05/20261.1.

Il motivo è fondato.1.2. Anzitutto lo stesso affronta una questione di diritto, inerente la basedi calcolo dell’indennità, per cui non rileva la conformità delle decisioni dimerito sul punto.1.3. L’art. 110 del suddetto R.D. n. 1265/34 stabilisce l’“... obbligo delconcessionario di corrispondere un’indennità di avviamento in misuracorrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia,accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile(oggi IRPEF) nell’ultimo quinquennio”.Nel caso dell’impresa famigliare, che qui ricorre, la disciplina fiscaleprevede semplicemente la tassazione (IRPEF) dei singoli componentil’impresa famigliare per l’intera quota di reddito loro attribuita.Orbene, è evidente che nessuna deduzione fiscale è ammessa dal redditod’impresa per la porzione di reddito complessivamente corrisposta aifamigliari, che a tutti gli effetti è considerata utile, sebbene come redditoda lavoro autonomo, in proporzione delle quote di ciascuno.In questo senso la deduzione di una porzione di tale reddito da quellocomplessivo non avrebbe senso, perché, sebbene l’imprenditore sia unico,i singoli componenti sono parte della gestione e tutti (compreso lo stessoimprenditore) evidentemente ottengono quell’utile anche lavorandonell’impresa: non si tratta, cioè, di reddito da capitale, come benevidenziato sia dall’art. 230 bis, primo comma, cod. civ., che dall’art. 5,comma 4, TUIR.Pertanto, alla stregua di siffatta disciplina, è da escludersi la stessapossibilità di separare una componente di reddito da lavoro da quella dacapitale, come operato da questa Corte nel risalente precedente relativoalla differente fattispecie dell’associazione in partecipazione, la cuidisciplina sul punto è peraltro stata modificata radicalmente (escludendosiormai, infatti, la possibilità di qualsiasi apporto di lavoro da parte dipersone fisiche, nel caso in cui queste ultime siano associate inNumero registro generale 5890/2023Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 16891/2026Data pubblicazione 29/05/2026partecipazione, per cui ogni riferimento alla distinzione anche per talecontratto fra utile e corrispettivo di lavoro non ha più ragione d’essere).Ne deriva che l’indennità non può che essere calcolata, dovendosiparametrare al reddito imponibile dell’impresa famigliare, in applicazionedel criterio di cui al regio decreto già richiamato, sulla somma degli utilispettanti a ciascun componente (pertanto al coacervo degli utilidell’impresa considerata), senza alcuna deduzione riferita all’apporto dellavoro del singolo, altrimenti paradossalmente tale reddito dovrebbeessere azzerato.Del resto, va altresì considerato che la stessa indennità contemplatadall’art. 110 del r.d. n. 1265/34 forma sicuramente oggetto di dirittoproporzionale (nei rapporti interni) del singolo famigliare, vantato neiriguardi dell’imprenditore o titolare dell’impresa, posto che lo stesso art.230 bis, primo comma, cod. civ., estende agli stessi il diritto agliincrementi dell’azienda ivi compreso l’avviamento, di cui appuntol’indennità in parola è tangibile espressione.2.

Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., inquanto l’accoglimento del primo motivo, a parere del ricorrente, dovrebbetravolgere la statuizione sulle spese.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto costituisce un non-motivo,dipendendo il capo delle spese appunto dalla sorte del motivo che fondal’opposizione e non da un vizio della sentenza impugnata.3. Il ricorso merita dunque accoglimento con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice d’appello, che provvederà anche in rodinealla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile ilsecondo, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello diLecce, che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 5890/2023Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 16891/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data28.04.2026Il Presidente