Decreto — n. 16857/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sarino Melissari(MLSSRN66L23G288W)-ricorrente-controCOMUNE DI TAURIANOVA, in persona del legale sindaco pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato Vincenzina Mandaglio (MNDVCN66D59L063A)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 689/2024, depositata il29/10/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5273/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 16857/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 16857/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 689/2024, depositata il29/10/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5273/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 16857/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
irizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sarino Melissari(MLSSRN66L23G288W)-ricorrente-controCOMUNE DI TAURIANOVA, in persona del legale sindaco pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato Vincenzina Mandaglio (MNDVCN66D59L063A)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 689/2024, depositata il29/10/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5273/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 16857/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO