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Decreto — n. 16856/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16856/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16856/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l Sindaco protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Mazzeo (MZZCML72T18A638F)-ricorrente-controDE PASQUALE FEDERICO e DE PASQUALE DOMENICO ANTONINO, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambirappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Filiberto (FLBMRZ59P19G273L)-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 807/2024depositata il 19/09/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5017/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 16856/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 16856/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 807/2024depositata il 19/09/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5017/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 16856/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Parole chiave

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titolo esecutivo per i crediti non contestati spese di esecuzione mancato versamento dell'anticipo spese impossibilità della prestazione condono delle spese procedurali procedure di insolvenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

l Sindaco protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Mazzeo (MZZCML72T18A638F)-ricorrente-controDE PASQUALE FEDERICO e DE PASQUALE DOMENICO ANTONINO, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambirappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Filiberto (FLBMRZ59P19G273L)-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 807/2024depositata il 19/09/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5017/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 16856/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO