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Ordinanza — n. 16836/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against jurisdiction ruling, holding election of domicile in writ of execution irrelevant for territorial competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16836/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cristina Fossi against the Naples court's decision to decline jurisdiction in favor of Rome. The appellant argued that her election of domicile in Naples within the writ of execution should have established territorial competence under Article 1182 of the Civil Code. The court ruled that such an election is merely procedural for the defense and does not define the legal domicile required for jurisdiction, which must be based on the center of economic and social interests.

Regesto Legislator

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Art. 1182 c.c.; The election of domicile made in a writ of execution is irrelevant for determining territorial competence, which depends on the place where the debtor has established their main center of business and interests.

Parole chiave

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territorial competence election of domicile writ of execution civil code article 1182 jurisdiction appeal legal domicile procedural election

Disposizioni normative citate

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Art. 1182 c.c.
Art. 83 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
55;(-) condanna Cristina Fossi al pagamento in favore di Alessandra Fossi ecomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1182 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937
Il domicilio, dunque, è il centro principale delle relazioni familiari,sociali ed economiche (Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937).
Cass. Sez. 3, 21/05/2004, n. 9713

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Testo completo

ntro-) Fossi Alessandra e Fossi Francesca, domiciliate all’indirizzo PEC delproprio difensore, difese dagli avvocati Sergio Russo, Alice Russo e CesareBuongiovanni;- controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 4 novembre 2025 n. 10079;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1. Teresa Petti nel 2017 trasse un assegno bancario all’ordine di CristinaCinque anni dopo la portatrice del titolo sulla base di esso chiese ed ottennedal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (decreto n. 1435/2022) neiconfronti delle due eredi della traente, nelle more deceduta (Alessandra2.

Nel 2022 le intimate proposero opposizione al decreto eccependopreliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli. Ciò sulNumero registro generale 25644/2025N.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/2026presupposto che l’originaria debitrice era residente a Roma, il creditore eraresidente a Roma, l’obbligazione era sorta a Roma e doveva eseguirsi aldomicilio del creditore.3. Con sentenza 4.11.2025 n. 10079 il Tribunale di Napoli revocò il decretoingiuntivo e declinò la propria competenza per territorio, indicando qualegiudice competente il Tribunale di Roma.4.

Avverso tale decisione Cristina Fossi ha proposto regolamento dicompetenza.Alessandra e Francesca Fossi hanno resistito chiedendo dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Roma.Identica richiesta è stata formulata dalla Procura Generale nelle proprieconclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente formula due censure avverso la decisione impugnata:a) non avere tenuto conto che ella nel ricorso per decreto ingiuntivoaveva eletto domicilio a Napoli, presso il proprio difensore; pertanto Napoliera il domicilio del creditore ed ivi si poteva radicare la competenza, ai sensidell’art. 1182 c.c.;b) avere accolto una eccezione di incompetenza inammissibile perchéincompleta: le opponenti infatti non avevano indicato, tra i vari possibili forialternativi:- il domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182 c.c.;- il luogo dove sorse l’obbligazione;- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita.2.

Il ricorso è manifestamente infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la competenza delTribunale di Roma.Numero registro generale 25644/2025N.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/20262.1. In primo luogo è irrilevante, ai fini del radicamento della competenza,l’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti, come esattamenterilevato dalla Procura Generale - e ciò a prescindere dal rilievo che a p. 6, §2, del ricorso si discorra del domicilio di “Fabrizio Fossi”, soggetto estraneoal giudizio.Infatti l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorsoper decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato qualedomicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art.1182, terzo comma, cod. civ., in quanto ai fini della competenza territoriales'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sedeprincipale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato conriferimento sia ai suoi rapporti economici, sia ai suoi interessi morali, socialie familiari.

Il domicilio, dunque, è il centro principale delle relazioni familiari,sociali ed economiche (Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937). Al contrario,l’elezione di domicilio contenuta nella procura conferita al difensore ex art.83 c.p.c. rileva ai soli fini del compimento delle attività processualidemandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito (Cass.Sez. 3, 21/05/2004, n. 9713), ed è irrilevante ai fini dell’individuazione delluogo dove l’obbligazione deve essere adempiuta.2.2. In secondo luogo l’eccezione sollevata dalle opponenti è stata completae rituale.Le opponenti infatti hanno contestato che Napoli fosse:- il luogo di residenza ed il domicilio del debitore;- il luogo di residenza del creditore;- il luogo dove sorse l’obbligazione (imperscrutabile è la logica sottesadall’allegazione del ricorrente, secondo cui l’assegno posto a fondamento delricorso monitorio, costituendo al tempo stesso una “ricognizione di debito”,imponeva alle opponenti di contestare chissà quale ulteriore luogo diinsorgenza dell’obbligazione, diverso da quello di traenza dell’assegno);- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita, e cioè ildomicilio del creditore, trattandosi di obbligazione pecuniaria dichiarata dalN.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 25644/2025Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/2026creditore stesso certa e liquida (p. 3, secondo capoverso, dell’atto dicitazione in opposizione).3.

La manifesta infondatezza del regolamento giustifica la condanna ex art.96 c.p.c..Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna Cristina Fossi alla rifusione in favore di Alessandra Fossi edi competenza, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna Cristina Fossi al pagamento in favore di Alessandra Fossi ecomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente(Raffaele Frasca)