Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special mandate for withdrawal declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the withdrawal declaration was signed solely by the lawyer without a special power of attorney. Although the opposing party did not appear, the Court held that a withdrawal signed only by counsel, lacking specific authorization, fails to extinguish the proceedings and instead triggers a declaration of cessation of the subject matter. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 390, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, co. 2 c.p.c.; A declaration of withdrawal from a cassation appeal signed exclusively by the lawyer without a special mandate to withdraw does not extinguish the proceedings but determines the cessation of the subject matter, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ASQUALE PIZZUTI, con domicilio digitaleex lege;- ricorrente -controROTONDO ANNA MARIA;- intimata -avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI SALERNO n. 3981/2023,depositata il 25/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 25/9/2023, il Tribunale di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da Anna Maria Rotondo per la condanna dell’ImpresaNumero registro generale 20251/2023Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 16818/2026Data pubblicazione 29/05/2026Verde s.r.l. al risarcimento dei danni asseritamente derivatidall’inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi assunti neiconfronti della Rotondo volti alla predisposizione e all’invio delledichiarazioni fiscali da cui era derivato un accertamento dell’Agenzia delleEntrate a carico dell’attrice;a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come idanni asseritamente denunciati dalla Rotondo non fossero in alcun modocausalmente riconducibili all’attività inadempiente della convenuta, datanto discendendo la correttezza della decisione del primo giudice e ilriconoscimento dell’infondatezza dell’originaria domanda proposta dallaRotondo;con la stessa sentenza, il tribunale ha disposto l’integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello;avverso la sentenza d’appello, la Impresa Verde s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;Anna Maria Rotondo non ha svolto difese in questa sede;con atto del 30⁄10/2025 regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciareal ricorso con compensazione delle spese del giudizio;l’Impresa Verde s.r.l. ha depositato ulteriore memoria;considerato che:l’atto di rinuncia in questa sede depositato per l’Impresa Verde s.r.l.risulta sottoscritto dal solo difensore della società ricorrente non munito dimandato speciale a rinunziare;al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, nonsottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttaviache questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando deirequisiti previsti dall'art. 390, co. 2 c.p.c., non produce l'effettodell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto diNumero registro generale 20251/2023Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 16818/2026Data pubblicazione 29/05/2026interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando lacontroparte non si sia neppure costituita (come nel caso di specie), èidonea a determinare la declaratoria di cessazionedella materia del contendere (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 30640del 28/11/2024, Rv. 672922 - 01), con la conseguente inammissibilità delricorso;non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine allaregolazione delle spese del presente giudizio;vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto diinteresse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17,della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello