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Ordinanza — n. 16816/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against jurisdiction ruling, holding election of domicile in writ insufficient for territorial competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16816/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fabrizio Fossi against the Naples Tribunal's decision to decline jurisdiction in favor of the Rome Tribunal. Fossi argued that his election of domicile in Naples within the writ of execution should have established Naples as the competent court under Article 1182 of the Civil Code. The court rejected this, ruling that such an election is merely procedural for the defense and does not define the debtor's domicile or the place of performance required to anchor territorial competence.

Regesto Legislator

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Art. 1182 c.c.; The election of domicile made in a writ of execution is irrelevant for determining territorial competence, which depends on the debtor's actual seat of business and interests or the place where the obligation must be performed.

Parole chiave

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territorial competence election of domicile writ of execution place of performance civil procedure law jurisdiction appeal debtor's domicile

Disposizioni normative citate

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Art. 1182 c.c.
Art. 83 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1182 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937
Il domicilio, dunque, è il centro principale delle relazioni familiari,sociali ed economiche (Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937).
Cass. Sez. 3, 21/05/2004, n. 9713

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Testo completo

o-) Fossi Alessandra e Fossi Francesca, domiciliate all’indirizzo PEC delproprio difensore, difese dagli avvocati Sergio Russo, Alice Russo e CesareBuongiovanni;- controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 30 ottobre 2025 n. 9920;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;1. Teresa Petti nel 2014 trasse un assegno bancario all’ordine di FabrizioSei anni dopo il portatore del titolo sulla base di esso chiese ed ottenne dalTribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (decreto n. 4717/2021) neiconfronti delle due eredi della traente, nelle more deceduta (Alessandra2.

Nel 2022 le intimate proposero opposizione al decreto eccependopreliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli. Ciò sulNumero registro generale 24944/2025N.R.G.: 24944/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 16816/2026Data pubblicazione 28/05/2026presupposto che l’originaria debitrice era residente a Roma, il creditore eraresidente a Roma, l’obbligazione era sorta a Roma e doveva eseguirsi aldomicilio del creditore.3. Con sentenza 31.10.2025 n. 9920 il Tribunale di Napoli revocò il decretoingiuntivo e declinò la propria competenza per territorio, indicando qualegiudice competente il Tribunale di Roma.4.

Avverso tale decisione Fabrizio Fossi ha proposto regolamento dicompetenza.Alessandra e Francesca Fossi hanno resistito chiedendo dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Roma.Identica richiesta è stata formulata dalla Procura Generale nelle proprieconclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente formula due censure avverso la decisione impugnata:a) non avere tenuto conto che egli nel ricorso per decreto ingiuntivoaveva eletto domicilio a Napoli, presso il proprio difensore; pertanto Napoliera il domicilio del creditore ed ivi si poteva radicare la competenza, ai sensidell’art. 1182 c.c.;b) avere accolto una eccezione di incompetenza inammissibile perchéincompleta: le opponenti infatti non avevano indicato, tra i vari possibili forialternativi:- il domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182 c.c.;- il luogo dove sorse l’obbligazione;- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita.2.

Il ricorso è manifestamente infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la competenza delTribunale di Roma.Numero registro generale 24944/2025N.R.G.: 24944/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 16816/2026Data pubblicazione 28/05/20262.1. In primo luogo è irrilevante, ai fini del radicamento della competenza,l’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti, come esattamenterilevato dalla Procura Generale.Infatti l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorsoper decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato qualedomicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art.1182, terzo comma, cod. civ., in quanto ai fini della competenza territoriales'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sedeprincipale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato conriferimento sia ai suoi rapporti economici, sia ai suoi interessi morali, socialie familiari.

Il domicilio, dunque, è il centro principale delle relazioni familiari,sociali ed economiche (Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937). Al contrario,l’elezione di domicilio contenuta nella procura conferita al difensore ex art.83 c.p.c. rileva ai soli fini del compimento delle attività processualidemandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito (Cass.Sez. 3, 21/05/2004, n. 9713), ed è perfettamente irrilevante ai finidell’individuazione del luogo dove l’obbligazione deve essere adempiuta.2.2. In secondo luogo l’eccezione sollevata dalle opponenti è completa erituale.Le opponenti infatti hanno contestato che Napoli fosse:- il luogo di residenza ed il domicilio del debitore;- il luogo di residenza del creditore;- il luogo dove sorse l’obbligazione (imperscrutabile è la logica sottesadall’allegazione del ricorrente, secondo cui l’assegno posto a fondamento delricorso monitorio, costituendo al tempo stesso una “ricognizione di debito”,imponeva alle opponenti di contestare chissà quale ulteriore luogo diinsorgenza dell’obbligazione, diverso da quello di traenza dell’assegno);- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita, e cioè ildomicilio del creditore, trattandosi di obbligazione pecuniaria dichiarata dalcreditore stesso certa e liquida (p. 3, secondo capoverso, dell’atto dicitazione in opposizione).N.R.G.: 24944/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 24944/2025Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 16816/2026Data pubblicazione 28/05/20263.

La manifesta infondatezza del regolamento giustifica la condanna ex art.96 c.p.c..Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna Fabrizio Fossi alla rifusione in favore di Alessandra Fossi edi competenza, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna Fabrizio Fossi al pagamento in favore di Alessandra Fossi ecomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente(Raffaele Frasca)