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Ordinanza — n. 16815/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection by third party as inadmissible and frivolous under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16815/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the jurisdictional objection filed by Claudio Paccanaro inadmissible and dismissed the Consorzio's attempt to join the appeal. The court held that a third party summoned by the defendant cannot raise a territorial jurisdiction objection if the defendant has not timely raised it, and that jurisdiction lies with the creditor's domicile regardless of the debt's liquidation status. Consequently, the court condemned the appellants to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 106 c.p.c.; Art. 1182, comma 3, c.c.: A third party summoned by the defendant to provide security is not entitled to raise a territorial jurisdiction objection if the defendant has not timely raised it, and jurisdiction is determined by the creditor's domicile even if the debt is contested.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction objection third party summons territorial competence inadmissible appeal costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 106 c.p.c.
Art. 1182, comma 3, c.c.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
ar.l., in solido, alla rifusione in favore di Vincenzo Cintura delle spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.800,di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie exart. 2, comma 2, d.m.
art. 106 c.p
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, 09/06/2017, n. 14476
Cass. Sez. 6, 23/02/2021, n. 4792
1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito delgiudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contestil'esistenza o l'ammontare” (Cass. Sez. 6, 23/02/2021, n. 4792).4.

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Testo completo

cato Francesca Boscolo;- ricorrente -contro-) Cintura Vincenzo, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato Claudia Bonacqua;- controricorrente -nonché-) Consorzio Stabile Real Italy s. coop. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato Marianna Zhou;- controricorrente -nonché-) Bruzzo Cosimo;- intimato -avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 14 ottobre 2025 n. 3948;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti;viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Olga Pirone,che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo;Numero registro generale 24419/2025N.R.G.: 24419/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16815/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Nel 2021 Vincenzo Cintura chiese ed ottenne dal Tribunale di Palermo undecreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio Stabile Real Italy s. coop. ar.l..A fondamento del ricorso monitorio allegò l’esistenza di crediti perprestazioni professionali scaturenti da tre distinti contratti, aventi adoggetto l’attività di consulenza ed assistenza finalizzata a consentire lapartecipazione del Consorzio a pubblici appalti.Documentò l’esistenza di tali crediti con i tre contratti e altrettantericognizioni di debito.2.

Il Consorzio propose opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo lafalsità della sottoscrizione delle ricognizioni di debito.3. Vincenzo Cintura si costituì e chiese di chiamare in causa - per quanto quiinteressa - Claudio Paccanaro, amministratore del Consorzio.Nei confronti del terzo chiamato in causa Vincenzo Cintura chiese che, sedavvero fosse emersa la falsità delle firme apposte in calce alle ricognizionidi debito prodotte a fondamento del ricorso monitorio, fosse in tal casocondannato al pagamento dei suoi onorari l’amministratore pro tempore delConsorzio, Claudio Paccanaro (individualmente od in solido col Consorzio).4.

Claudio Paccanaro si costituì eccependo preliminarmente l’incompetenzaper territorio del Tribunale di Palermo. Dedusse che il credito azionato daVincenzo Cintura, essendo contestato, doveva ritenersi illiquido e perciòpagabile al domicilio del debitore, che era Vicenza.4. Con sentenza 14.10.2025 n. 3948 il Tribunale di Palermo rigettòl’eccezione di incompetenza; revocò il decreto ingiuntivo e condannò ilConsorzio al pagamento nei confronti di Vincenzo Cintura della minorsomma di euro 30.000.Rigettò nel merito la domanda nei confronti di Claudio Paccanaro econdannò Vincenzo Cintura alla rifusione delle spese di lite da questisostenute.Numero registro generale 24419/2025N.R.G.: 24419/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16815/2026Data pubblicazione 28/05/20265.

Avverso la suddetta sentenza Claudio Paccanaro ha propostoregolamento di competenza.Il Consorzio ha depositato memoria dichiarando di aderire al regolamento.Vincenzo Cintura ha depositato memoria eccependo l’inammissibilità delregolamento.La Procura Generale ha depositato memoria chiedendo dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Palermo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto ilregolamento è manifestamente inammissibile per difetto di interesse.La domanda proposta nei confronti del ricorrente infatti è stata rigettata colfavore delle spese.E’ arduo dunque comprendere qual frutto il ricorrente voglia o possa trarredalla proposizione del regolamento oggi in esame.Né tale interesse emerge dalla illustrazione dei motivi del ricorso perregolamento di competenza.2.

Del pari inammissibile è la “adesione” del Consorzio al regolamentoproposto da Claudio Paccanaro. Il Consorzio, infatti, nel giudizio di meritonon ha sollevato l’eccezione di incompetenza, e poiché la domanda contro diesso proposta è scindibile da quella proposta contro Claudio Paccanaro(sono infatti domande legate da un c.d. “cumulo alternativo soggettivosostanziale per incompatibilità”), l’eccezione sollevata da uno dei convenutinon giova all’altro.3. A conforto di quanto si dirà più oltre circa la temerarietà della pretesa delricorrente, non è superfluo ricordare che per fermo orientamento di questaCorte:a) il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, aisensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, non è legittimato asollevare l’eccezione di incompetenza per territorio, se questa non sia giàstata tempestivamente sollevata dal convenuto chiamante in causa (exNumero registro generale 24419/2025N.R.G.: 24419/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16815/2026Data pubblicazione 28/05/2026multis (Cass.

Sez. 6, 09/06/2017, n. 14476); nel caso di specie, pertanto,l’eccezione sollevata dall’odierno ricorrente era inammissibile;b) essa per di più era anche infondata, dal momento che se l'attoredomanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata comeliquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio delcreditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito delgiudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contestil'esistenza o l'ammontare” (Cass. Sez. 6, 23/02/2021, n. 4792).4.

La manifesta inammissibilità del regolamento; la palese leggerezza con laquale è stato proposto; l’inosservanza manifesta di princìpi di dirittoconsolidati, sono altrettante circostanze che rivelano quanto meno colpagrave nella proposizione dell’impugnazione e giustificano la condanna delricorrente ex art. 96 c.p.c..5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.Il Consorzio va condannato alla rifusione delle spese in solido col ricorrente,avendo aderito all’impugnazione ed essendo perciò risultato tecnicamentesoccombente.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza;(-) condanna Claudio Paccanaro ed il Consorzio Stabile Real Italy s. coop. ar.l., in solido, alla rifusione in favore di Vincenzo Cintura delle spese delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.800,di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie exart. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna Claudio Paccanaro alla rifusione in favore di Vincenzo Cinturadella somma di euro 1.400 ex art. 96, terzo comma, c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Numero registro generale 24419/2025N.R.G.: 24419/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 16815/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il Presidente(Raffaele Frasca)