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Ordinanza — n. 16651/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to abuse of process and failure to meet burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16651/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the plaintiff failed to meet the burden of proof regarding liability under Article 2051 of the Civil Code. The lower court had reversed the first-instance judgment, finding the plaintiff did not substantiate the claim that a manhole collapse caused the accident. Consequently, the Supreme Court sanctioned the filing as an abusive procedural conduct, ordering the plaintiff to pay costs and damages to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 3, c.p.c.; Art. 2051 c.c.: A cassation appeal based on clearly inadmissible grounds constitutes an abuse of process, rendering the appeal incompatible with the constitutional principle of reasonable duration and warranting sanctions for the unjustified diversion of the judicial system.

Parole chiave

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abuse of process inadmissible appeal burden of proof Article 2051 Civil Code procedural sanction costs and damages unified contribution domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 3, c.p.c.
Art. 2051 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 2051 c.c
art. 342 c.p
art. 91 c.p
91 cpc - errata interpreta-zione della norma in esame rispetto al caso specifico» - è inammissibileper genericità, perché la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 116 c.p
«La doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024
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Testo completo

MNNNL69L02F839G) e dall’avv. Tommaso Troise (C.F.TRSTMS70C13L245F), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controCOMUNE DI BOSCOREALE, rappresentato e difeso dall’avv. EmilioLongobardi (C.F. LNGMLE66B25C129J), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e controGORI S.P.A. (già G.O.R.I. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHES.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. Franco Tassoni (CFTSSFNC65L13H501T), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e nei confronti diIDROECO S.R.L. E UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - intimate-Numero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 56 del 10 gen-naio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini;lette le memorie dei controricorrenti;RILEVATO CHE:− Aniello De Simone conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pacedi Torre Annunziata, la G.O.R.I. (Gestione Ottimale Risorse Idriche)S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo inconseguenza del sinistro stradale verificatosi in Boscoreale (NA) in data20 ottobre 2014; affermava che, a causa del cedimento di un tombino,l’autovettura aveva invaso l’opposta corsia e colliso con altro veicolo;− la G.O.R.I. S.p.A. si costituiva e chiamava in causa il Comune diBoscoreale e la Idroeco S.r.l., che chiamava a propria volta la UnipolSaiAssicurazioni S.p.A.;− il Giudice di Pace, con la sentenza n. 2420 del 16 marzo 2018,accoglieva la domanda attorea nei confronti di G.O.R.I.

S.p.A., liquidandoil risarcimento in euro 1.500,00, e dichiarava la carenza di legittimazionepassiva del Comune di Boscoreale; riconosceva, poi, il diritto di rivalsa diG.O.R.I. verso Idroeco e il diritto di quest’ultima a essere garantita daUnipolSai Assicurazioni;− proponeva impugnazione la UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie eprofili inerenti all’operatività della garanzia assicurativa; si costituivanoAniello De Simone, G.O.R.I. S.p.A., Comune di Boscoreale e IdroecoS.r.l.;− il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice d’appello,con la sentenza n. 56 del 10 gennaio 2023, accoglieva il gravame e, perNumero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026l’effetto, rigettava la domanda proposta in primo grado da Aniello DeSimone;− in particolare, il giudice di secondo grado rilevava che ildanneggiato non aveva assolto il proprio onere probatorio ai fini dellaconfigurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.;− avverso tale sentenza Aniello De Simone proponeva ricorso percassazione, articolato in quattro doglianze;− resistevano con distinti controricorsi la G.O.R.I.

S.p.A. e il Comunedi Boscoreale;− Idroeco S.r.l. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non svolgevanodifese nel giudizio di legittimità;− i controricorrenti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 1° aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell’art. 366,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., dato che difettano, rispettivamente:

a) unasommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rappresentare, in modochiaro ed esaustivo, la vicenda sostanziale e processuale nei suoi pas-saggi rilevanti (domanda, difese, thema decidendum, esiti dei gradi dimerito e ratio decidendi della sentenza impugnata), b) l’esposizionechiara e specifica dei motivi, dato che le censure risultano formulate inmodo assertivo, promiscuo e non riconducibile a una critica “vincolata”,senza un effettivo confronto con le rationes decidendi e senza una ne-cessaria articolazione argomentativa che consenta di cogliere se e perchéla decisione debba essere cassata;Numero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026− in particolare, il ricorso si limita a enunciare rubriche e doglianze(sostanzialmente di merito), senza ricostruire compiutamente la motiva-zione della sentenza impugnata e senza porre la Corte in condizione dicomprendere, dal solo ricorso, l’oggetto delle censure e la loro attinenzarispetto al decisum: in altri termini, l’impugnazione non soddisfa i requi-siti minimi di intelligibilità necessari a consentirne l’esame;− in ogni caso, anche singolarmente considerati e per quanto sia datocomprendere ad onta del già riscontrato deficit di intelligibilità, tutti imotivi del ricorso sarebbero inammissibili;− la prima censura - «Violazione dell’art. 342 cpc - appello infondatoin fatto ed in diritto - carenza ed erronea rappresentazione del fatto sto-rico e dei motivi» - presuppone un controllo sul contenuto dell’atto diappello di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e sulla sentenza n. 2420/2018del Giudice di Pace di Torre Annunziata, onde verificare la dedotta viola-zione dell’art. 342 c.p.c.; tuttavia il ricorso non riproduce (né richiamanei passaggi essenziali) tali atti, impedendo alla Corte di apprezzare ladecisività della doglianza e di verificare l’asserita inammissibilità dell’ap-pello;− inoltre, la sentenza impugnata afferma espressamente l’ammissi-bilità dell’appello e la conformità alle prescrizioni dell’art. 342 c.p.c. e ilmotivo non sviluppa una critica specifica e pertinente a tale valutazione;− il secondo motivo - «Violazione dell’art. 91 cpc - errata interpreta-zione della norma in esame rispetto al caso specifico» - è inammissibileper genericità, perché la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c.

è prospet-tata in termini assertivi e senza puntuale correlazione con la motivazionedella sentenza, che giustifica la statuizione sulle spese richiamando i con-solidati criteri di soccombenza e causalità, anche in relazione alle partichiamate in causa;− il ricorso non indica nemmeno quale regola decisoria alternativa sisarebbe dovuto applicare al caso concreto, limitandosi a contrapporreNumero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026una propria lettura della disciplina delle spese senza confronto effettivocon l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito;− il terzo motivo - «Violazione dell’art. 182 cpc - nullità della procuraalle liti» - è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi: la sen-tenza impugnata ha respinto l’eccezione di nullità della procura di Uni-polSai Assicurazioni S.p.A. evidenziando che la documentazione (procuranotarile e mandato alle liti) risultava in atti e che la produzione in copiaera irrilevante in assenza di una chiara contestazione in ordine a conte-nuto e provenienza della copia fotostatica;− il ricorso, di contro, ribadisce la nullità degli atti in fotocopia senzaconfrontarsi con l’argomento decisivo addotto dal giudice di merito (as-senza/inidoneità di contestazione specifica e pertinente);− il quarto motivo «Violazione dell’art. 115-116 cpc - travisamentodei fatti, omessa ed errata valutazione ed interpretazione delle prove» -è inammissibile, sia perché la deduzione della violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza (ex multis,Cass.

Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02: «Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inam-missibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c.»;

«La doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è am-missibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co-munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza diNumero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezza-mento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valu-tare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novel-lato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.»), siaperché sollecita, in realtà, una rivalutazione del materiale istruttorio e undiverso accertamento dei fatti (rinvenimento del verbale dei Carabinieri,esistenza di fotografie, prova del danno e del nesso causale), attivitàcompletamente estranea al giudizio di legittimità;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere a ciascuncontroricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametrinormativi, nella misura indicata nel dispositivo;− la palese inammissibilità del ricorso costituisce elemento idoneo esufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., l’impugnazione di Aniello De Simone;- come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nelgiudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di unricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto dellasentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppurecontenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel meritodella controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021,Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondatosu motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibileNumero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmentegarantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) edall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevoledurata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto,costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso delprocesso”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistemaprocessuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad esseresanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di caratterepubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivodel dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della suacondotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito oresistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, ex multis, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324del 19/12/2024);- in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condannail ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente,dell’ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 1.900,00,pari a quanto liquidato per i compensi rifusi alle parti vittoriose;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.Numero registro generale 5867/2023Numero sezionale 1217/2026Numero di raccolta generale 16651/2026Data pubblicazione 28/05/2026la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spesedi questo giudizio, liquidate in Euro 1.900,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare a ciascuncontroricorrente la somma di Euro 1.900,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)