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Ordinanza — n. 16417/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of serious, precise, and concordant presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16417/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the lower court rejected the revocatory action and upheld the sale's validity. The appellant argued the presumption of validity lacked sufficient weight, but the court found the factual circumstances were grave, precise, and concordant. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning relies on presumptions that are not serious, precise, and concordant, or if the critique merely proposes a different probabilistic inference without challenging the factual basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal presumption of validity serious precise concordant revocatory action litigation costs

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, per essere statoil presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis cod.
Art. 96 c.p.c.
civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzo equarto comma dell’art. 96 cod.
art. 380-bis c.p
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, per essere statoil presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis cod.
art. 2901 c.c
con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione art. 2901 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, per essere statoil presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzo equarto comma dell’art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzo equarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per leNumero registro generale 11378/2025Numero sezionale 1105/2026C.C.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 21/03/2022, n. 9054
Cass. Sez. L28/06/2023, n.18415
9054; Cass. Sez. L28/06/2023, n.18415; Cass.
Cass. Sez. 2, 22/09/2025 n. 25889
Cass. Sez.U, 27/12/2023 n. 36069

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Testo completo

ERVED CREDIT MANAGEMENT, in persona del procuratorespeciale, nella sua qualità di procuratrice di ELROND NPL 2017S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare de Fabritiis, giustaprocura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente –Numero registro generale 11378/2025Numero sezionale 1105/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16417/2026n. R.G. 11378/2025 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosinonché controAMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, in persona delprocuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.

Marta Baroni eMario De Biase, giusta procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma,Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, e con domicilio digitale exlege;- controricorrente –Carlo Alberto CROCIANI;- intimato –avverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE n. 407/2025,pubblicata in data 5 marzo 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.ritenuto che1. il Tribunale di Firenze, con sentenza 2469/2021, accolse l’azionerevocatoria proposta da Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. (originariatitolare del credito oggi vantato da Amco – Asset ManagementCompany s.p.a.), nonché la domanda riconvenzionale propostadall’acquirente, Carlo Alberto Crociani, dichiarando l’inefficaciadell’atto di compravendita del 17.01.2013, rogato dal Notaio BrunoMorgini e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dinonché le spese legate, a Carlo Alberto Crociani.2. la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, harigettato le distinte impugnazioni promosse da Spadi e da Crociani,Numero registro generale 11378/2025C.C. 20.03.2026 Numero sezionale 1105/2026n.

R.G. 11378/2025 Numero di raccolta generale 16417/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 26/05/2026Est. I. Ambrosiaccogliendo l’appello incidentale di Elrond NPL 2017 s.r.l. riformandola sentenza di primo grado, unicamente nella parte in cui ha omesso lapronuncia sull’autonoma domanda revocatoria svolta in primo gradodal Credito Valtellinese (coltivata da Elrond NPL 2017 s.r.l.),accogliendola, e condannando, quindi, gli appellanti alla refusione dellespese di lite in favore di entrambi i creditori appellati;3. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze ha propostoricorso per cassazione Fabrizio Spadi sorretto da tre motivi di ricorso;hanno resistito con separati controricorsi la società Amco – AssetManagement Company s.p.a. e la società Cerved Credit Management,nella sua qualità di procuratrice di Elrond NPL 2017 S.r.l.; sebbeneintimato, non ha svolto difese nel presente giudizio Carlo AlbertoCrociani;in data 20 ottobre 2025 è stata formulata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n.149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa è statadata comunicazione alle parti in data 21 ottobre 2025;parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisionedepositata in data 1 dicembre 2025; la trattazione del ricorso è statafissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; lecontroricorrente hanno depositato atti che non possono qualificarsimemoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.considerato che1. con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,e in particolare, denuncia l’erroneo accertamento da parte della Cortedi appello della ricorrenza dell’eventus damni in quanto avvenuto sullabase di valutazioni non coeve all’atto dispositivo, prescindendo dallerisultanze circa l’allora effettiva situazione patrimoniale.Numero registro generale 11378/2025Numero sezionale 1105/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16417/2026n.

R.G. 11378/2025 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosi1.1. il motivo è inammissibile;il ricorrente si limita a reiterare tutto quanto già proposto e lamentatodinanzi alla Corte Fiorentina in sede di appello e rigettato conmotivazione ampia ed esaustiva;il ricorrente, come già osservato dalla proposta di definizioneaccelerata, tende con la censura in esame a prospettare una nonconsentita rivisitazione dell'apprezzamento di merito, inammissibile insede di legittimità, non confrontandosi con quanto rilevato dalladecisione impugnata che, in linea di conformità con quanto da questaCorte più volte ritenuto, ha osservato che l’atto dispositivo de quocomportasse il depauperamento dell’intero patrimonio del fideiussore«a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati sianosingolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (Cass.,11/11/2022, n. 33391)» (pag. 24 della sentenza impugnata);2. con il secondo motivo il ricorrente denunzia la “violazione e falsaapplicazione art.2901 e 2729 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3,per essere il giudice di merito incorso in violazione di legge fondandola presunzione su elementi privi di carattere legale”; il ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato ilrequisito della scientia damni in capo a Fabrizio Spadi in relazioneall’atto di compravendita oggetto dell’azione revocatoria, basandolo suelementi presuntivi insussistenti;3.

Con il terzo motivo denunzia la “violazione e falsa applicazione art.2901 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”, per aver ritenutosussistente il requisito della scientia damni su elementi presuntiviinsussistenti anche in capo al terzo acquirente;3.1. i motivi secondo e terzo, che possono essere congiuntamenteesaminati stante il nesso di reciproca connessione, sono inammissibiliin quanto, nella specie, il paventato vizio di violazione di legge nonNumero registro generale 11378/2025Numero sezionale 1105/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16417/2026n.

R.G. 11378/2025 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosisussiste; vale richiamare in proposito che detto vizio può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma o, ancora, qualora il giudice di merito sussumaerroneamente sotto i tre caratteri della presunzione (gravità,precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondentia quei requisiti (Cass.

Sez. 2, 21/03/2022, n. 9054; Cass. Sez. L28/06/2023, n.18415; Cass. Sez. 2, 22/09/2025 n. 25889);nella specie, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primecure, si è pronunciata conformemente ai suindicati principi, conarticolato ragionamento alla base del quale ha posto la considerazione,non atomistica ma complessiva delle plurime circostanze fattuali,considerate gravi, precise e concordanti, mediante le quali ha svoltoun proprio, ed affatto implausibile, ragionamento presuntivo, a frontedel quale, l’odierno ricorrente si limita a contrapporre la tesi difensiva,già ritenuta infondata dalla Corte d’appello, inammissibilmentesollecitando a questa Corte un riesame del fatto e della prova del tuttoprecluso a questa Corte di legittimità;4. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, per essere statoil presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzo equarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per leNumero registro generale 11378/2025Numero sezionale 1105/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16417/2026n.

R.G. 11378/2025 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosicaratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez.U, 27/12/2023 n. 36069);va, pertanto, disposta ai sensi degli ultimi commi della previsioneappena richiamata la condanna del ricorrente al pagamento dellesomme sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delleammende, come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente:

a) delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( dicui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge;

b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO