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Ordinanza — n. 16414/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lawyer fee tariffs, ruling specific dates do not apply to the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16414/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Second Instance Court's decision to order the payment of legal fees. The appellant argued that outdated tariff rates should apply because the dispute began in 2017 and the opposing party failed to file concluding pleadings in the appeal phase. The court found these complaints generic and noted that the opposing party had strictly adhered to statutory filing deadlines, rendering the fee calculation based on current rates correct.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma III c.p.c.; Art. 4 d.m. n. 55/2014: The court rejects specific and generic complaints regarding the application of tariff rates when the opposing party has strictly complied with statutory filing deadlines, establishing that procedural timelines govern fee calculations regardless of the dispute's origin date.

Parole chiave

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legal fees tariffs procedural deadlines appellate pleading fee calculation inadmissible appeal statutory compliance costs allocation danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma III c.p.c.
Difetto dilegittimazione attiva della cessionaria in relazione all’art. 360 n.
Art. 4 d.m. n. 55/2014
25855; in senso conforme, intema di azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44l.fall.
d.m. n. 147/2022
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
11511; Cass. 13/06/2014, n.
art. 2901 c.c
2748/2022, inaccoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
art. 112 c.p
4.03.2010,n.28, e dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Sez. 3, n.29637/2017
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Testo completo

ura in calce al ricorso, elettivamentedomiciliato in ROMA, Via Livorno n. 20, presso lo studio dell’avv.Domenico Martino e con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -nei confronti dis.p.a. (nuova denominazione sociale di doBank s.p.a.), rappresentatee difese dall’Avv. Antonella Scardavilla, giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio digitale ex lege;Numero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n. R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A.

ScaranoEst. I. Ambrosi- controricorrente –nonché controScilletta FrancescaUNICREDIT s.p.a.- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA n. 695/2024,pubblicata in data 26 aprile 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2748/2022, inaccoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. propostada Unicredit spa nei confronti di Francesca Scilletta e Achille RaimondoNicolosi dichiarò «inefficace l’atto pubblico di compravendita rogato dalNotaio Adele Giunta il 13.07.2012 rep.n.84929/14266, trascrittopresso la Conservatoria dei RR.II. di Catania il 18.07.2012 ainn.36307/29522, stipulato tra Scilletta Francesca e Nicolosi AchilleRaimondo, nei confronti di Unicredit s.p.a. e Fino 1 Securitisations.r.l.», quest’ultima cessionaria del credito vantato da Unicredit s.p.a.nei confronti della Scilletta, coniuge fideiubente, e di Salvatore Longo,debitore principale.2.

Avverso la decisione di prime cure, Achille Raimondo Nicolosiha proposto appello chiedendo, in riforma della stessa: “1) ritenere edichiarare tutte le domande esperite dall’appellata, con atto di citazionedel 20.02.2017, notificato in mani il 10.03.2017, inammissibili,improcedibili, improponibili per omesso preventivo esperimento deltentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall’art. 5 del dlg.04.03.2010, n.28; nel merito, ritenere e dichiarare le domandeNumero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n.

R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiinfondate, sia in fatto che in diritto, in quanto l’appellante non ha postoin essere alcun contratto simulato o pregiudizievole per le ragioni deicreditori della Sig.ra Francesca Scilletta;

2) ritenere e dichiararel’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall’appellata nei confrontidella Sig.ra Scilletta Francesca a titolo di interessi, per intervenutodecorso del relativo termine quinquennale;

3) rigettare integralmentele domande attoree;

4) condannare gli appellati, in solido tra di loro,al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambii gradi del giudizio (…)”.Si è costituita esclusivamente la cessionaria Fino 1 Securitisations.r.l. a mezzo la mandataria doVALUE s.p.a. che ha chiesto il rigettodell’appello.La Corte d’appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello, con condanna del ricorrente al pagamento, infavore della appellata, delle spese del grado, come liquidate indispositivo.3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione Achille Raimondo Nicolosi sorretto da sei motivi; ha resistitocon controricorso Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa la mandatariadoValue S.p.A. (nuova denominazione sociale di doBank s.p.a.);sebbene intimati, Unicredit e Francesca Scilletta non hanno rtienuto disvolgere difese nel presente giudizio.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Parte controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “sub A)” la “Nullitàdella sentenza per violazione dell’art. dell’art. 5 del dlg. 4.03.2010,n.28, e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. ErrorNumero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n. R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiin procedendo”; in particolare, contesta che la Corte catanese avrebbe“molto sommariamente liquidato la questione della improcedibilitàdelle domande esperite dagli istituti di credito in primo grado”,motivandone la infondatezza, per aver ritenuto che la controversia«non ha ad oggetto i contratti bancari intervenuti tra l’Unicredit spa egaranzia patrimoniale del creditore» (pag. 4 della sentenza impugnata,stralcio trascritto a pag. 15 del ricorso).

In proposito il ricorrente“confida che la Corte certamente attenta a tali profili di garanzia deldiritto di difesa e di uguaglianza sostanziale, vorrà sollevare laquestione di legittimità costituzione dell’art. 5 del d.lgs 28/2010, overestrittivamente interpretato nel senso di prevedere l’obbligatorietàdella mediazione obbligatoria non solo ai casi tassativamente previsti,ma pure alle operazioni connesse ai contratti bancari e finanziaridisciplinati nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)- Taleinterpretazione appare meglio garantire l’equità del sistema dellegaranzie processuali e il generale effetto deflattivo della mediazioneobbligatoria” (pag. 19 in ricorso).1.1.

Il motivo non è fondato.Insiste il ricorrente nell’affermare che l’azione revocatoria de quaabbia oggetto contratti bancari, nonostante la Corte d’appello abbiaevidenziato che essa attiene, viceversa, alla richiesta di revoca di unragioni creditorie.Questa Corte ha chiarito che l'azione revocatoria, non vertendosulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effettodi rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo acontenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità interpartes dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate allaNumero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n.

R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosicondizione di procedibilità della domanda, previo esperimento delprocedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28del 2010 (Cass. Sez. 2, 23/09/2021 n. 25855; in senso conforme, intema di azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44l.fall. degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazionedi fallimento, cfr. di recente, Cass. Sez. 1, 6/11/2025 n. 29432).La corte d’appello ha tenuto conto di tale orientamento e lareiterata censura non scalfisce l’impianto della decisione impugnata.2.

Con il secondo motivo di ricorso, denuncia “sub B)” la“Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 n. 385/1993. Difetto dilegittimazione attiva della cessionaria in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”; nello specifico, assume che La Corte etnea, così come ilTribunale ha immotivatamente e erroneamente rigettato il motivo diimpugnazione relativo al difetto di legittimazione attiva della societàcessionaria per violazione dell’art. 58 del Dlg. 385/1993, limitandosi asostenere che fosse stata, nel caso di specie, soddisfatta la condizioneritenuta necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’intervento delcessionario del credito (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata cometrascritte a pag. 21 in ricorso).2.1.

Il motivo non è fondato.Nel caso in esame, si rileva che l’azione, in primo grado, è stataintrapresa da Unicredit S.p.A. e che, successivamente, la società Fino1 Securitisation s.r.l., cessionaria del credito, è legittimamenteintervenuta in giudizio a norma dell’art.111 c.p.c..Pertanto, richiamando i principi dettati dalla giurisprudenza citatadallo stesso ricorrente (Cass. Sez. 3, n.29637/2017), la Corte d’appelloha correttamente ritenuto infondata l’eccezione sollevata, rigettandola,affermando che l’intervento della cessionaria è ammissibile qualora, inoccasione dell’intervento, si sia qualificata quale successore “anche”Numero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n.

R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosinei profili processuali, verificando altresì che «è stata soddisfatta lacondizione ritenuta necessaria dall’ordinamento ai finidell’ammissibilità dell’intervento del cessionario del credito: invero, laprimo grado, ha specificato di essere subentrata «in tutti i diritti, azioni,facoltà, garanzie e prerogative sostanzia lei e processuali di cui lacedente era titolare»”, fornendo la prova documentale della acquisitatitolarità del credito e della propria legittimazione attiva.Né il ricorrente lamenta o deduce di aver lamentato nel meritol’insussistenza di tale prova.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “sub C)” la“Violazione e falsa applicazione dell’art.2724 c.c. in relazione all’art.360 comma III c.p.c. Mancata ammissione della prova testimonialerichiesta da parte ricorrente”; in particolare, ritiene che la Corte etneaavrebbe erroneamente omesso di disporre l’ammissione della provatestimoniale richiesta da parte ricorrente, sebbene fosse stata allegataprova scritta, rappresentata dal preliminare di vendita prodotto in attiunitamente alla memoria istruttoria del 25 settembre 2017.3.1. Il motivo è inammissibile.Se, formalmente, il ricorrente denuncia la mancata ammissionedella prova testimoniale, nella sostanza, pretende, per un verso adottenere una rivalutazione dei fatti non ammissibile in sede dilegittimità e per l’altro, non si misura con la ratio decidendi dellasentenza impugnata che, condividendo quanto già osservato dalGiudice di prime cure, ha ritenuto il motivo d’appello inammissibilesotto vari profili sia perché non specifico (non opponendoargomentazioni contrarie a quelle contenute nell’ordinanza di rigettodella richiesta di ammissione della prova, secondo cui le circostanzededotte vanno provate documentalmente) sia perché finalizzato aNumero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n.

R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiprovare fatti (attestanti l’effettiva volontà delle parti di stipulare uncontratto di compravendita immobiliare) rilevanti ai fini del rigetto delladomanda di simulazione avanzata dalla Unicredit spa e dunqueirrilevanti ai fini dell’azione pauliana.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la “Violazione efalsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 comma IIIc.p.c.”.4.1. Il motivo è inammissibile.La sussistenza di tutti i presupposti, sia oggettivi sia soggettivi,indispensabili per l’esperimento dell’azione revocatoria è stataampiamente provata nel corso di ben due gradi di giudizio ed è stataaccertata e riconosciuta prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello.Il ricorrente propone, nonostante la formale denuncia di un viziodi violazione di legge sostanziale da cui sarebbe affetta la sentenza,una mera proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa secondo unaprospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti, il mezzoin esame evoca, nella sostanza, profili di fatto e tende a suscitare unnuovo giudizio di merito, in contrapposizione con quello formulato dallacorte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento deifatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete nonsolo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sededi legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017,n. 16467;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499). Vale ribadire che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaNumero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n. R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiregolatrice del caso concreto;

b) quello afferente l'applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Ilvizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumerela fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice,perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamenteindividuata e interpretata - non è idonea a regolarla, ovvero nel trarredalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3,viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass.

Sez. 1,14/01/2019 n. 640).Nella specie, va sottolineato che nessuna opposizione ocontestazione è stata mai sollevata da parte dei coniugi debitori aseguito della notifica del decreto ingiuntivo, dell’atto di precetto e delpignoramento presso terzi. Pertanto, risulta del tutto inammissibilel’eccezione di prescrizione del credito formulata da un terzo soggettoestraneo ai rapporti obbligatori come l’odierno ricorrente, terzoacquirente del bene oggetto di revocatoria che, in ogni caso, comecorrettamente rilevato dalla Corte d’appello di Catania, non haformulato uno specifico motivo di doglianza sul punto.

Risulta altresìinammissibile la contestazione sulla mancanza di consapevolezza incapo all’odierno ricorrente, essendo questi, acquirente e marito dellaNumero registro generale 16326/2024C.C. 20.03.2026 Numero sezionale 1104/2026n. R.G. 16326/2024 Numero di raccolta generale 16414/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 26/05/2026Est. I. Ambrosifiglia della venditrice, presumendosi che lo stesso conoscesse lasituazione debitoria della suocera e che, quindi, fosse consapevole cheil trasferimento a suo favore dei beni immobili della stessa, avrebbedanneggiato le ragioni creditorie dell’Istituto bancario.Non sussiste nella specie, pertanto, la violazione della normaevocata.5.

Con il quinto motivo di ricorso, “sub E”, il ricorrente denunciala “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.360 comma III c.p.c in relazione all’ art. 4 d.m. n.55/2014, comemodificato dal d.m. n.147/2022”; il ricorrente osserva che lacontroversia de qua ha avuto inizio nel lontano 2017, ragione per laquale, ad eccezione della fase decisoria del grado di appello, nel qualecontroparte non ha depositato neppure la comparsa conclusionale,dovevano essere applicate le tariffe vigenti sino al 23.10.2022 e nonquelle sopravvenute in forza del D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenutoconto altresì che in primo grado gli scritti difensivi furono tardivamentedepositati e che delle due domande esperite dall’Istituto di credito solouna fu accolta e che, a fronte di un credito dedotto di oltre euro125.000,00, la banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo per €13.619,59.6.

Con il sesto motivo, “sub F”, il ricorrente formula la “Richiestadi riforma del capo di domanda relativo alle spese di lite, pure inriferimento alle tariffe professionali vigenti all’epoca dello svolgimentodei diversi gradi di giudizio.”.6.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati peril nesso di evidente connessione, sono inammissibili.Le doglianze si rivelano aspecifiche e generiche. Contrariamentea quanto asserito dal ricorrente, i termini prescritti dalla legge per ildeposito degli atti giudiziari sono stati rispettati dalla controparte; nelloNumero registro generale 16326/2024Numero sezionale 1104/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16414/2026n.

R.G. 16326/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosispecifico, la Fino 1 Securitisation s.r.l. ha depositato in prime cure lapropria comparsa conclusionale in data 09.05.2022 e le memorie direplica in data 27.05.2022 e in appello La Fino 1 Securitisation s.r.l. hadepositato la propria comparsa conclusionale in data 5.01.2024,dunque, le sentenze di merito hanno correttamente disposto lacondanna dei soccombenti al pagamento delle spese legali del primo esecondo grado.La formulata richiesta di riforma del capo di domanda relativoalle spese di lite, resta quindi assorbita.7.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro3.200,00 (di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto(Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO