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Ordinanza — n. 16268/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation under Italian Civil Procedure Code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16268/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following mutual withdrawals by both parties. The plaintiffs had challenged a lower court's reform of a medical liability judgment regarding lost chance and damages, while the hospital counterclaimed. The court ruled that reciprocal acceptance of withdrawal satisfies the statutory requirements for terminating the proceedings without addressing the merits or expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: When both parties mutually withdraw their claims or appeals, the proceedings are extinguished by operation of law, terminating the litigation without further judicial intervention on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of litigation extinction of proceedings Civil Procedure Code reciprocal acceptance termination of appeal ricorso per risarcimento danni contenzioso dell'assicurazione invalidità impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391,ult.
art. 391 cod. proc.civ
Essendovi stata reciproca accettazione non bisogna provvedere sullespese del giudizio di questa fase di legittimità (art. 391 cod. proc.civ.).5.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

er legge- ricorrenti –controAzienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino (già Azienda OspedalieraOspedali Riuniti Marche Nord), e Mattioli Rodolfo, rappresentati e difesidall’avvocato Michele Tavazzi, domiciliati digitalmente ex lege;- controricorrenti e ricorrenti incidentali –nonché controAzienda ospedaliera universitaria delle Marche;- intimata -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1485/2023depositata il 16/10/2023.Numero registro generale 10105/2024Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 16268/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del21/05/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.1.

Manuela Fulgenzi, Sara, Carlotta e Rebecca Tringali impugnano, con attoaffidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello diAncona n. 1485/2023 depositata il 16/10/2023 che ha riformato lasentenza del Tribunale di Pesaro, rideterminando in parte gli importi,confermando la perdita di chance ma modificando la liquidazione deidanni parentali e patrimoniali.2. Risponde con controricorso la Azienda Sanitaria Territoriale PesaroUrbano, che propone altresì ricorso incidentale.3. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del 21/05/2026 allaquale è stato trattenuto in decisione dal Collegio, con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sono state depositate in atti reciproche rinunce e accettazioni.2. Sul piano formale tali dichiarazioni soddisfano i requisiti di cui agli att.390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391,ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiararel'estinzione del presente giudizio di cassazione.3. Deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.4. Essendovi stata reciproca accettazione non bisogna provvedere sullespese del giudizio di questa fase di legittimità (art. 391 cod. proc.civ.).5. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio attesoche tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigettodell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità oimprocedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di strettainterpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e,come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.r.g. 10105/2024ad. 21/05/2026; estensore:

C. Vallepag. 2 di 3Numero registro generale 10105/2024Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 16268/2026Data pubblicazione 26/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannellor.g. 10105/2024ad. 21/05/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 3