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Ordinanza — n. 16254/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and non-meritorious requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16254/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited failed to specifically address the contested points in the lower court's judgment. The appellants argued for a full restitution and joint liability, but the court found their arguments either irrelevant to the actual decision or merely reproducing their original claims without new legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirements for a valid cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 1372 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically target the contested parts of the judgment or if the requests are merely repetitive of the original claim without new legal analysis.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds repetitive claims joint liability contractual restitution cassation procedure non-meritorious request assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 1372 c.c.
7090).Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 1372 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
7090).Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 1372 cod.
art. 1901 cod. civ
Itas Mutua aveva illegittimamentesospeso la polizza senza preavviso e nonostante il pagamento della partefissa del premio; l’inadempimento relativo alla sola parte variabile nonautorizzava la sospensione della garanzia ex art. 1901 cod. civ.
art. 1372 cod. civ
7090).Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 1372 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., sez.
Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940
8053 e 8054;Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez.
Cass., sez. 6-III, 25 settembre 2018, n. 22598
Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090
22598; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).Riguardo alla pretesa violazione dell’art.
Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910
Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez.
Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074
20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez.
Cass., sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735
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Testo completo

ione), in persona del liquidatore Pierfelice Minoia, rappresentata edifesa dall’avv. Giovanni Lauro, domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -controDORDI Paola, NEGRI Matteo e ITAS MUTUA,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 710/2023 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 2.3.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.3.2026 dalConsigliere dott. Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza n. 16/2021 Il Tribunale di Pavia accoglieva parzialmentela domanda svolta da Paola Dordi e Matteo Negri nei confronti di SDLPag. 1 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026Centrostudi s.r.l. (in avanti indicata come SDL), dichiarando la risoluzionedel contratto stipulato in data 15.1.2016 e condannando la convenuta allarestituzione in favore del Negri dell’importo di euro 1.400 oltre alpagamento, a titolo di risarcimento del danno, di euro 6.486,26, e allarifusione delle spese di lite anche in favore della terza chiamata ItasMutua.Gli attori avevano esposto che il 15.1.2016 avevano stipulato con SDLun contratto per la redazione di una perizia econometrica su un contrattodi mutuo con Intesa SanPaolo s.p.a., al fine di verificare eventualiirregolarità nel rapporto; che il contratto prevedeva l’indicazione da partedi SDL di un legale specializzato, qualora fossero emerse irregolarità, e lacopertura dei costi di tutela legale in base a una polizza inclusa nelcontratto; avviato il giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia sulla base dellaperizia, dalla quale era emersa l’applicazione di interessi usurari e lanullità della clausola di determinazione degli interessi, la domanda erastata rigettata con l’aggravio delle spese di lite; che vanamente avevanochiesto a SDL, la quale aveva sconsigliato l’impugnazione della sentenza, ilrimborso di quanto versato all’esito del giudizio anche in favore del propriodifensore.SDL si era costituita e aveva eccepito, tra le altre, il proprio difettodi legittimazione passiva, assumendo che l’unico soggetto tenuto alpagamento fosse Itas Mutua in forza della polizza.

Chiamata in causa suistanza degli attori, Itas Mutua aveva eccepito l’inoperatività della polizzaper il mancato pagamento del premio da parte di SDL, con sospensionedella copertura dall’1.1.2016.2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 2.3.2023,rigettava l’appello principale proposto da SDL e, in accoglimentodell’appello incidentale svolto dalla Dordi e dal Negri, condannava SDL allarestituzione dell’ulteriore importo di euro 1.400 in via solidale a entrambigli attori, onerandola delle spese del grado in favore degli appellati.Pag. 2 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026Osservava la Corte d’appello che SDL non aveva svolto alcunadomanda diretta all’accertamento dell’operatività della polizza da parte diItas Mutua, la cui chiamata era avvenuta solo su iniziativa degli attori, sìche, non essendo stata proposta impugnazione al riguardo da questiultimi, la questione era coperta dal giudicato; che correttamente era stataritenuta la responsabilità della convenuta in quanto inadempiente alcontratto per il mancato pagamento del premio e per la conseguenteinoperatività della garanzia assicurativa; che per effetto della risoluzionedel contratto tanto l’obbligo di restituzione, quanto quello risarcitorio,dovevano essere riconosciuti in favore della Dordi, che aveva partecipatoal contratto.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Roma Servizi s.r.l.in liquidazione (già SDL Centrostudi s.r.l. in liquidazione), sulla base didue motivi. Paola Dordi, Matteo Negri e ITAS MUTUA sono rimasti intimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.La ricorrente non ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione”degli artt. 1891, 1901, “2967” cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Nell’affermare che non avrebbe adempiuto all’obbligo di pagamentodel premio, la ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte dimerito che: aveva pagato premi superiori a quelli dovuti in base allaclausola di regolazione del premio;

Itas Mutua aveva illegittimamentesospeso la polizza senza preavviso e nonostante il pagamento della partefissa del premio; l’inadempimento relativo alla sola parte variabile nonautorizzava la sospensione della garanzia ex art. 1901 cod. civ. e, quindi,la polizza doveva considerarsi pienamente operativa, con esclusione diqualsiasi responsabilità di SDL verso i clienti; SDL era solo stipulante delPag. 3 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026contratto di assicurazione per conto altrui, con conseguente legittimazioneAssume, pertanto, la ricorrente che erroneamente è stato dichiaratoil giudicato sull’inoperatività della polizza, mentre aveva sempre sostenutola piena operatività della copertura senza mai prestare acquiescenza sulpunto e, conseguentemente, non sarebbe stato possibile accogliere ledomande di “annullamento e risoluzione”, nonché di risarcimento deldanno, peraltro non provato.1.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha censurato quanto affermato dalla Corte d’appello aproposito dell’inadempienza rispetto al contratto intercorso tra le parti pereffetto del mancato pagamento del premio. In particolare, la censurasvolta dalla ricorrente ha investito il seguente periodo: “Dunque SDL, nonadempiendo all’obbligo di pagamento del premio in favore di Itas Mutua,non ha correttamente adempiuto al contratto stipulato con Negri e con laDordi” (pagina 7, terzo capoverso).Tuttavia, in ordine alla questione dell’operatività della polizza, laCorte d’appello, nell’esame del secondo motivo, ha affermato:

“Si rilevainoltre che, se l’eventuale operatività della polizza è stata invocata daparte degli attori in primo grado, la sentenza appellata ha poi deciso nelsenso di escludere tale operatività in ragione della sospensione dellapolizza. Sul punto non vi è appello da parte di Dordi e Negri, che avevanodedotto la sussistenza della copertura assicurativa a fondamento della lorodomanda nei confronti di ITAS. In sostanza, si è formato il giudicato perquanto riguarda la mancanza di operatività della polizza rispetto alladomanda proposta dagli attori, - i quali tra l’altro in questa sede hannoinsistito sulla conferma della pronuncia che ha ritenuto inoperativa lapolizza -, e nessuna domanda in tale senso è stata mai proposta da SDL”(pagina 6, quarto capoverso).In breve, il Tribunale ha escluso l’operatività della polizza, invocatadagli attori, per il mancato pagamento del premio da parte di SDL, e gliPag. 4 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026mentre nessuna domanda in tal senso era stata svolta da SDL, sì che sullaquestione della non operatività della polizza la Corte d’appello hariconosciuto il giudicato, rilevando altresì che “[q]uindi l’inoperatività dellapolizza ITAS costituisce il presupposto di fatto della decisione del presentegiudizio” (pagina 6, quinto capoverso).Quanto affermato dalla Corte d’appello, a proposito della formazionedel giudicato sulla statuizione resa dal Tribunale circa la non operativitàdella polizza, non è stato impugnato in questa sede dalla ricorrente, laquale non ha neanche considerato che la corte, dopo aver detto che ilmancato pagamento del premio integrava inadempimento al contrattointervenuto con il Negri e la Dordi, ha aggiunto:

“e ciò è tanto piùrilevante in quanto correttamente si può affermare, come rilevato dalgiudice di prime cure, che la mancanza della copertura assicurativa per lespese legali, ha trasformato il contratto Negri/SDL “..da una operazionepotenzialmente neutrale….in un’operazione potenzialmente dannosa”(pag. 7 sentenza primo grado). Né il contratto prevedeva un obbligo dicomunicazione dell’iniziativa legale da parte del cliente (circostanza che adetta di SDL sarebbe stato invece il presupposto per la stipula dellapolizza assicurativa) posto che i legali sono stati designati da parte di SDL,con ciò dovendosi escludere che SDL non abbia avuto contezzadell’iniziativa del cliente.

E ciò senza contare che il tentativo di sostenereche la mancata informativa da parte di Negri delle iniziative intrapresecome causa della mancata conclusione del contratto assicurativo, èsmentita dal tenore letterale del contratto GOLD (doc 2 fasc 1^ gradopolizza assicurativa Itas sospesa a decorrere dall’1.1.2016, alla data del15.1.2016, quando Negri ha sottoscritto il contratto con SDL, nessunapolizza era in vigore e quindi nessun onere indennitario può essere posto acarico di Itas Mutua” (pagina 7, da capoverso tre, a pagina 8, primocapoverso).Pag. 5 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026Conclusivamente, non avendo la ricorrente impugnato quanto dettodalla Corte d’appello a proposito della formazione del giudicatosull’inoperatività della polizza, costituente il presupposto della decisionedel Tribunale, e quanto affermato dalla stessa corte territoriale a propositodella gravità dell’inadempimento, la decisione sul punto si è consolidata, atanto non bastando l’affermazione a pagina 11 del ricorso (ultimocapoverso), dove, in violazione del principio di specificità, ai sensi dell’art.366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ., la ricorrente riferiscegenericamente, senza riprodurne i passaggi essenziali, di aver sempresostenuto la piena operatività della polizza in primo e secondo grado, masenza precisare di aver chiesto a sua volta l’accertamento dell’operativitàdella polizza.2.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione degli artt.1372 c.c. e 132, co. 4, c.p.c.”La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello con motivazione apparentee contraddittoria ha riconosciuto anche in favore di Paola Dordi i dirittirestitutori e risarcitori, nonostante non fosse parte del contratto con SDL,così estendendo gli effetti del contratto anche a un terzo in violazionedell’art. 1372 cod. civ. In via subordinata, nella denegata ipotesi diconferma della condanna, questa dovrebbe essere limitata al 50%dell’importo complessivo (euro 3.243,13), essendo Matteo Negri l’unicosoggetto legittimato ad agire in base al contratto.2.1.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente prospetta un vizio della motivazione in cui sarebbeincorsa la Corte d’appello per aver riconosciuto anche in favore della Dordii diritti derivanti dalla risoluzione del contratto, ma lo fa nella prospettivadella previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.civ.La censura si colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unitedi questa Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» delPag. 6 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026sindacato di legittimità sulla motivazione, per essere denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione» (cfr.

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez. 6-III, 25 settembre2018, n. 22598; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 1372 cod. civ. in tema direlatività degli effetti del contratto, la ricorrente, nell’impugnare quanto silegge nella sentenza a pagina 8, sesto capoverso, ha ignorato gli enunciatidella Corte d’appello al quarto e al quinto capoverso della stessa pagina.“Su questo aspetto, merita di essere valutato congiuntamente l’appelloincidentale proposto da Negri e Dordi, che richiedono che la sentenzavenga rivista nella parte in cui ha riconosciuto, in ragione della risoluzionedel contratto per inadempimento, in via di restituzione solo la quota del50% del corrispettivo pagato in favore del Negri, escludendo la Dordi inquanto non aveva sottoscritto il contratto.

Tale decisione del giudice diprimo grado deve essere rivista, in quanto non è contestato che ilrapporto contrattuale vedesse come parti contraenti entrambi gliintestatari del conto corrente, sul quale è stata effettuata la perizia, e chepoi hanno promosso il giudizio. Tra l’altro la provvista per il pagamento delcorrispettivo [per] il contratto sottoscritto dal Negri è stata attinta dalconto corrente cointestato”.La ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivo allaPag. 7 di 8Numero registro generale 20189/2023Numero sezionale 982/2026Numero di raccolta generale 16254/2026Data pubblicazione 25/05/2026stregua del consolidato principio di diritto, in base al quale “[l]aproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4,cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).Quanto chiesto in via subordinata a chiusura del motivo, anche aprescindere dalla mancata impugnazione dell’affermazione della Corted’appello a proposito della legittimazione della Dordi, è palesementeinammissibile, poiché pare evidente che l’istanza di limitare la condanna al50% dell’importo complessivo (euro 3.243,13) è meramente riproduttivadella domanda in sede di merito.3. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 8 di 8