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Decreto — n. 16154/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16154/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16154/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PapottoSebastiano (PPTSST61M31B202Z)-ricorrente-controCONDOMINIO CATANIA, VIA TORINO 23, in persona del rappresentante inrappresentato e difeso dagli avvocati DE GERONIMO GIUSEPPE(DGRGPP66B21C351E) e DE GERONIMO MARIA CRISTINA(DGRMCR63S42C351E)-controricorrente-controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T)-controricorrente-controKONE SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilioNumero registro generale 25301/2025Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16154/2026Data pubblicazione 25/05/2026telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato MORELLI ADRIANA (MRLDRN52P48F205X)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.1233/2025depositata il 29/09/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 16154/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti in data 10/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Parole chiave

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spese di esecuzione versamento dell'anticipo delle spese dazione in pagamento pagamenti di acconti compensazione nel fallimento spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

tico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PapottoSebastiano (PPTSST61M31B202Z)-ricorrente-controCONDOMINIO CATANIA, VIA TORINO 23, in persona del rappresentante inrappresentato e difeso dagli avvocati DE GERONIMO GIUSEPPE(DGRGPP66B21C351E) e DE GERONIMO MARIA CRISTINA(DGRMCR63S42C351E)-controricorrente-controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T)-controricorrente-controKONE SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilioNumero registro generale 25301/2025Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 16154/2026Data pubblicazione 25/05/2026telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato MORELLI ADRIANA (MRLDRN52P48F205X)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.1233/2025depositata il 29/09/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 23/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO