Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of factual description and confused content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Rodrigo Ciccarino's appeal inadmissible under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Both parties argued regarding the validity of a supplementary oath and the lower court's evaluation of evidence, but the appeal failed to describe the underlying facts or the specific legal grounds for the contested judgment. The Court ruled that without a clear exposition of the factual matrix and specific legal censure, the appeal violates mandatory admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, nn. 3, 4, 6 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the petition fails to describe the factual basis of the dispute or clearly identifies the specific legal violations of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te -contro-) Di Vece Fausto, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato Marco Sansone;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania 18 agosto 2022 n.588;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. Marco Rossetti;1. Rodrigo Ciccarino ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunaledi Vallo della Lucania n. 588/22.Alle pp. 1 e 2 del ricorso si espone che su istanza dell’odierno ricorrente ilGiudice di pace di Pisciotta emise un decreto ingiuntivo a carico di Fausto DiVece; che questi propose opposizione al decreto; che il Giudice di pace diPisciotta accolse l’opposizione; che l’odierno ricorrente impugnò la sentenzachiedendo “accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione delgiuramento suppletorio deferito in primo grado”, e in subordine “dichiararela sentenza ingiusta”.Numero registro generale 4299/2023N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026Non si dice quale sia stato l’esito dell’appello.Dopo avere esposto questi fatti, inizia l’illustrazione dei due motivi delricorso.2.
Fausto Di Vece ha resistito con controricorso.3. Con provvedimento 14.7.2025 è stata proposta la definizione del ricorsocon una pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..Il ricorrente ha chiesto che il ricorso venga ugualmente deciso.4. Ambo le parti hanno depositato memoria.5. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso Rodrigo Ciccarino discorre di “inammissibilità delgiuramento suppletorio deferito all’odierno resistente dal giudice di primecure”.Nell’illustrazione del motivo si spendono vari argomenti per sostenere che ilGiudice di pace di Pisciotta ha ammesso un giuramento suppletorio inassenza dei presupposti di legge.1.1.
Il motivo è manifestamente inammissibile.Il modo in cui il ricorso è redatto non consente a questa Corte di saperenulla sui fatti costitutivi delle rispettive pretese e difese delle parti.Innanzitutto non è descritto il fatto storico che ha dato origine alla contesa,il quale dovrebbe essere il primo e più importante elemento da sottoporre alGiudice.Non è dato poi sapere quale fosse il fondamento del ricorso monitorio dalquale scaturì il giudizio; quali i motivi di opposizione; quali le ragioniadottate dal primo giudice per accogliere l’opposizione; quali le motivazionidella sentenza d’appello.Numero registro generale 4299/2023N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026A p. 4, terzo rigo, compare un cenno ad un “assegno emesso a garanzia”non è dato sapere di quale credito, tratto da chi all’ordine di chi e per qualeimporto.Palese, dunque, la violazione dei precetti imposti, a pena di inammissibilitàdel ricorso, dall’art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c..2.
Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e115 c.p.c..Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale di Vallo dellaLucania avrebbe trascurato di considerare che “il resistente non ha fornitosufficiente prova del pagamento del suo debito nei confronti del Ciccarino”;che non avrebbe adeguatamente valutato le prove; che non avrebbe fattoricorso a nozioni di comune esperienza; che non avrebbe rilevato ilcontrasto tra quanto giurato da Fausto Di Vece e le altre prove raccolte.2.1.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni del primo; ovvero latotale confusività e lacunosità del contenuto nel ricorso quantoall’esposizione dei fatti e delle censure mosse avverso la sentenzaimpugnata.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.La conformità tra la presente ordinanza e la proposta di definizioneanticipata del giudizio impone ope legis la condanna ex art. 96, commi terzoe quarto, c.p.c..P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna Rodrigo Ciccarino alla rifusione in favore di Fausto Di Vecedelle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommadi euro 1.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;N.R.G.: 4299/23Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero registro generale 4299/2023Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16126/2026Data pubblicazione 25/05/2026(-) condanna Rodrigo Ciccarino al pagamento in favore di Fausto Di Vecedella somma di euro 1.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.;(-) condanna Rodrigo Ciccarino al pagamento in favore della Cassa delleAmmende della somma di euro 500 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Il Presidente est.(Marco Rossetti)