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Ordinanza — n. 15953/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific request for partial nullity of guarantee contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15953/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to explicitly request the partial nullity of the guarantee contract in the second instance. Although the lower court recognized the existence of a debt, the appellants did not specify that they sought to invalidate only the abusive clauses while preserving the rest of the agreement. The court ruled that without a specific request for partial nullity and a demonstration of interdependence between the clauses, the court cannot declare the entire contract void on its own initiative.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990; The court cannot declare total nullity of a contract on its own initiative unless the interested party explicitly requests it and proves the contract would not have been concluded without the null clauses; partial nullity requires an explicit request and proof of interdependence between the null clauses and the rest of the contract.

Parole chiave

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partial nullity request interdependence of clauses guarantee contract validity court office action specificity principle L. 287/1990 violation inadmissible appeal promessa di donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
h) la nullità dellafideiussione per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990.Rimaste contumaci Simona Antonella Delia e Caterina Delia,DoValue s.p.a.
Art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Taledomanda, subordinatamente all’accertamento dell’inesistenza delle ragionidi credito, è stata reiterata con l’appello (pagina 4 del ricorso), precisandodi aver prodotto in primo grado con la prima memoria ex art. 183, commasesto, cod.
Art. 369 cod. proc. civ.
9prodotto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., si rinviene un atto di appelloPag.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 10.200,00( di cui 10.000,00 euro per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2901 cod. civ
neiconfronti di Luigi Delia, Giovanna Zuccaro, Simona Antonella Delia eCaterina Delia, dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ.
art. 1957 cod. civ
287/1990 e dell’art. 1957 cod. civ.I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha erroneamenteescluso la nullità parziale della fideiussione riproduttiva delle clausole delmodello ABI censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n.
art. 1957 c.c
287/1990 e dell’art. 1957 cod.
art. 1419 cod. civ
1957 c.c.”, sicchédichiarata la nullità, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., avrebbe trovatoapplicazione l’art.
art. 295 cod. proc. civ
Pregiudizialmente, va dichiarata l’inammissibilità della richiesta disospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., inemesso su ricorso di UniCredit Leasing s.p.a.
art. 1419 c.c
2, comma 3 della legge citata edell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quellePag.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 41994/2021
Cass., sez. III, 13 ottobre 2022, n. 36421
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Testo completo

.Ugo Antonino Salanitro, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrenti -controDOVALUE s.p.a., nella qualità di mandataria di Relais SPV s.r.l., inpersona del procuratore speciale Antonio Del Manso, rappresentata edifesa dall’avv. Giancarlo Catavello, domiciliata ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -controUNICREDIT LEASING s.p.a., DELIA Simona Antonella e DELIACaterina,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 1901/2023 della CORTE d'APPELLO diCatania pubblicata il 7.11.2023.Pag. 1 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2.2026 dalConsigliere dott.

Roberto Simone.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Catania, con sentenza pubblicata il 29.10.2021, inaccoglimento della domanda svolta da UniCredit Leasing s.p.a. neiconfronti di Luigi Delia, Giovanna Zuccaro, Simona Antonella Delia eCaterina Delia, dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto didonazione del 28.5.2013 dell’immobile sito in San Gregorio di Catania, viaVincenzo Bellini n. 11, e condannava i convenuti in solido alla rifusionedelle spese di lite in favore dell’attrice e dell’intervenuta DoValue s.p.a.,mandataria di Relais SPV s.r.l., quale cessionaria del credito.L’attrice aveva dedotto che l’atto di donazione era di pregiudizio alsuo credito di euro 737.635,83, di cui al decreto ingiuntivo del 27.1.2017del Tribunale di Milano, fondato sulla fideiussione del 3.8.2006 (fino allaconcorrenza di euro 2.640.342,78) rilasciata da Luigi Delia e GiovannaZuccaro a garanzia del contratto di leasing n. LI 910294 con T.C.S. s.r.l.,inadempiuto sin dal 2008.Luigi Delia e Giovanna Zuccaro avevano chiesto il rigetto delledomande sulla base di plurime ragioni:

a) l’inesistenza del credito perestinzione dell’obbligazione di garanzia ex artt. 1175, 1375 e 1956 cod.civ.;

b) l’usurarietà del tasso di mora del leasing (tasso soglia 8,52% afronte di un tasso contrattuale del 12,146% ab origine);

c) l’inesistenzadell’inadempimento a causa di errati conteggi;

d) l’illegittimità dellasegnalazione a sofferenza;

e) l’inidoneità probatoria della documentazionee l’esistenza di controcredito per danni;

f) l’insussistenza dell’eventusdamni;

g) l’insussistenza della scientia damni;

h) la nullità dellafideiussione per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990.Rimaste contumaci Simona Antonella Delia e Caterina Delia,DoValue s.p.a. era successivamente intervenuta quale mandataria dellacessionaria Relais SPV s.r.l., facendo proprie le domande dell’attrice.Pag. 2 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il Tribunale nell’accogliere la domanda riteneva sussistenti sia ilcredito sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano del27.1.2017 e della fideiussione del 3.8.2006, sia i requisiti della domandarevocatoria.2.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 7.11.2023,rigettava l’appello proposto da Luigi Delia e Giovanna Zuccaro, onerandolidelle spese del grado in favore di DoValue s.p.a., nella riferita qualità.La Corte, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio,escludeva la nullità della fideiussione invocata per violazione dell’art. 2,comma secondo, lett. a), l. 287/1990.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono Luigi Delia eGiovanna Zuccaro, sulla base di un unico motivo. Resiste concontroricorso DoValue s.p.a., nella riferita qualità.

Unicredit Leasing s.p.a.,Simona Antonella Delia e Caterina Delia sono rimaste intimate.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di impugnazione è denunciata, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione”dell’art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990 e dell’art. 1957 cod. civ.I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha erroneamenteescluso la nullità parziale della fideiussione riproduttiva delle clausole delmodello ABI censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005,ossia della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. (“rinuncia ai terminiper agire contro il debitore”), nonché di quelle di reviviscenza esopravvivenza.In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la corte abbiaritenuto decisiva la qualificazione della garanzia come non omnibus,mentre la sanzione della nullità parziale “a valle” dell’intesa restrittivadella concorrenza (Cass., S.U., 30.12.2021, n. 41994) opera in viaPag. 3 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026generale e a prescindere dalla natura omnibus della fideiussione, qualorale clausole vietate siano state pedissequamente riprodotte; rilevano chenel testo contrattuale utilizzato figura la clausola d) che “dispensa illocatore dall’onere di agire nei termini dell’art. 1957 c.c.”, sicchédichiarata la nullità, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., avrebbe trovatoapplicazione l’art. 1957 c.c. e, conseguentemente, sarebbe derivata ladecadenza del creditore dalla garanzia per la mancata proposizione delleistanze nei confronti del debitore principale nel semestre successivo allascadenza dell’obbligazione garantita.Qualora applicato l’art. 1957 cod. civ., nel caso di debito ripartito inpiù scadenze il dies a quo va computato da ciascuna di esse, ma ancheconsiderando la scadenza finale, la garanzia non poteva ritenersiesistente, non essendo opponibili al fideiussore eventuali prorogheconcordate tra creditore e debitore.

Nella specie, il contratto di leasingprevedeva 107 canoni con ultima scadenza al 3.7.2015, pertanto leistanze da parte del creditore avrebbero dovuto essere proposte entro il3.1.2016, mentre il ricorso monitorio era stato depositato il 1°.4.2016 e lesomme ingiunte riguardavano canoni scaduti già dal 12.9.2014. Né laprevisione del pagamento a prima richiesta, in assenza di clausola dirinuncia alle eccezioni, aveva trasformato la fideiussione in contrattoautonomo di garanzia.2. Pregiudizialmente, va dichiarata l’inammissibilità della richiesta disospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., inemesso su ricorso di UniCredit Leasing s.p.a. nei confronti, fra gli altri,degli odierni ricorrenti, nel quale questa Corte con ordinanza del 21ottobre 2024, n. 27243, ha disposto la cassazione con rinvio dellasentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n. 306/2023,pubblicata il 31.1.2023.Istanza svolta sul rilievo che tale giudizio concerne l'opposizione aldecreto ingiuntivo emesso su ricorso di UniCredit Leasing s.p.a. neiPag. 4 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026confronti, fra gli altri, degli odierni ricorrenti, e costituisce il titolomonitorio posto a fondamento dell'azione revocatoria oggetto del presenteprocedimento, sì che tra le due controversie sussiste un rapporto dipregiudizialità logico-giuridica.Senonché, va osservato che l'istanza di sospensione del giudizio, inper la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiestoesula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandatosoltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (v.Cass., Sez.

Un., 21 dicembre 2020, n. 29172; Cass., sez. 6-III, 19novembre 2021, n. 35946).3. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado hanno invocato ladichiarazione di nullità del contratto di fideiussione del 3.8.2016 in quanto“attuativo di comportamenti concertati”, sanzionati dalla Banca d’Italia conil provvedimento n. 55/2005 per violazione dell’art. 2, comma 2, l.287/1990. In particolare, lamentano che la Corte d’appello erroneamenteha escluso la nullità parziale della fideiussione riproduttiva delle clausoledel modello ABI censurate dal provvedimento della Banca d’Italia, ossiadella clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. (“rinuncia ai termini peragire contro il debitore”), nonché di quelle di reviviscenza esopravvivenza.Al riguardo, non è dirimente il fatto che quella oggetto di causa nonfosse una fideiussione omnibus afferente a un contratto bancario, ma unaspecifica a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di leasing.Secondo quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte “icontratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulledall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gliartt. 2, comma 2, lett.

a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sonoparzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata edell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quellePag. 5 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, inconcreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dalcontratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti(Cass., Sez.

Un., 30 dicembre 2021, n. 41994)”.Tale pronuncia non richiede espressamente che si sia in presenza diuna fideiussione omnibus, “bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “avalle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cuise vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua ilcontratto sarebbe a valle” (v. Cass., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243;Cass., sez. III, 30 dicembre 2025, n. 34890).Non è possibile, pertanto, differenziare l’applicazione del rimedio“reale” in ragione del carattere generale o specifico della fideiussione,rilevando, invece, il contenuto del contratto a valle in quanto riproduttivodelle clausole sanzionate, poiché “detta violazione è riscontrabile in ognicaso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso chefaccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre uneffetto anticoncorrenziale”.4.

Nella sentenza 41994/2021 le Sezioni Unite hanno affermato,altresì, che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarateparzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausolecontrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.

a) della legge n. 287 del 1990 e101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sonoparzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata edell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducanoquelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che siadesumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontàdelle parti».Nella motivazione le Sezioni Unite hanno rimarcato che stante lafinalizzazione di tale normativa a elidere attività e comportamentirestrittivi della libera concorrenza:Pag. 6 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026a) «la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente diassicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda,segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita lagaranzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, [è] la nullitàparziale, limitata appunto a tali clausole; né va tralasciato il rilievo che lanullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generaledi “conservazione” del negozio» (sempre SU, 41994/2021, paragrafo §2.15, pag. 30); b) «la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. … enunciail concetto di nullità parziale ed esprime il generale favoredell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti diautonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.

Da ciò si faderivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce laparte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a caricodi chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmatofornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola odalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effettoestensivo della nullità parziale all'intero contratto» (ivi, pag. 30-31, enfasiaggiunta);c) «i contratti a valle sono integralmente nulli … esclusivamente quando laloro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di unaintesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle.Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca leclausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e chesono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva dellaconcorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa.

Tutte lealtre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione,restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimentodella Banca d'Italia n. 55 del 2005 - pienamente valide» (ivi, parag.2.18.1, pagina 38).La stessa pronuncia ha anche evidenziato, quale corollario sul pianoprocessuale di tale principio, che, «il giudice innanzi al quale sia stataPag. 7 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficiola sua nullità solo parziale.

E tuttavia, qualora le parti, all'esito di taleindicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in talsenso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmentesovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nelprocesso (Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass.18/06/2018, n. 16501)» (così, in motivazione, Cass., Sez. Un.,41994/2021, parag. 2.20.2, pag. 41).In base agli esposti principi, il giudice non può dichiarare d’ufficio lanullità totale di una fideiussione che ricalchi lo schema ABI.

La nullitàdell'intero contratto può essere pronunciata solo se la parte interessata nefaccia esplicita richiesta e riesca a dimostrare che, senza quelle clausolenulle, il contratto non sarebbe mai stato concluso.Quello che il giudice può rilevare, anche d'ufficio, è solo la nullitàparziale, salve le preclusioni eventualmente maturate, ma a condizioneche le parti, espressamente interpellate in ordine a tale possibile esito,formulino un'espressa istanza di accertamento in tal senso (v. Cass., sez.III, 13 ottobre 2022, n. 36421).5. Nella specie, i ricorrenti hanno dedotto di aver chiesto in primogrado la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione per violazionedell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 (v. pagina 3 del ricorso).

Taledomanda, subordinatamente all’accertamento dell’inesistenza delle ragionidi credito, è stata reiterata con l’appello (pagina 4 del ricorso), precisandodi aver prodotto in primo grado con la prima memoria ex art. 183, commasesto, cod. proc. civ. il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.I ricorrenti, tuttavia, in violazione del principio di specificità hannoomesso di precisare, riproducendo i passaggi essenziali dell’atto di appelloe provvedendo alla relativa localizzazione all’interno del fascicolo di parte,di aver chiesto la pronuncia della dichiarazione di nullità parziale delcontratto di fideiussione (nel fascicolo del secondo grado, e come doc. 9prodotto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., si rinviene un atto di appelloPag. 8 di 9Numero registro generale 11123/2024Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 15953/2026Data pubblicazione 24/05/2026afferente a un diverso procedimento), né tantomeno dagli atti emergel’affermazione dell’interdipendenza, non dal punto di vista del concedenteil bene, ma dei garanti, tra le clausole predicate di nullità e il resto delcontratto di fideiussione, ovvero che in assenza di tali clausole,asseritamente conformi allo schema ABI, l’impegno fideiussorio nonsarebbe stato assunto dai ricorrenti.6.

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 10.200,00( di cui 10.000,00 euro per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteDott.

Luigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9