Italian Court dismisses appeal regarding usucapion where trial judge's evidence evaluation was not arbitrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to admit oral testimony regarding usucapion. The appellant argued that the trial judge erred by not considering the construction of a boundary wall as evidence of possession, but the court affirmed the judge's exclusive authority to evaluate probative material. Consequently, the decision stands because the lack of oral evidence did not constitute a violation of procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; The trial judge's discretion in evaluating evidence and selecting probative facts is not subject to review on appeal unless the judge explicitly declares they will not follow the law or acts outside their official powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o unitamente all’avvocato Gennaro Fiorillo-ricorrente-controSansivieri Barbara, Sansivieri Giuseppe, Sansivieri Rosalba, SansivieriAnna Maria, Sansivieri Carmine, rappresentati e difesi dall'avvocato SaraMemola-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 74/2024 depositatail 02/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi.Svolgimento del processo1. Barbara, Giuseppe, Carmine, Anna Maria, Rosalba Sansivieri e AntoniaEmilia Bosco che, con atto di donazione per Notar Antonia Angrisani daNumero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026Agropoli del 22/3/2001, Carmelo Sansivieri aveva donato a suo nipoteCarmine Di Bartolomeo un appartamento al piano terra del fabbricatosito in Agropoli alla via San Marco e, con esso, la corte di pertinenzaannessa al fabbricato, rappresentata da piccolo appezzamento diterreno di mq. 75 di cui il donante Carmelo Sansivieri non eraproprietario esclusivo ma in compossesso di tutti i comproprietari.Convenivano, pertanto, in giudizio il donatario Di Bartolomeo Carmineal fine di sentir accertare e dichiarare che la corte di pertinenza erastata lasciata in comunione indivisa tra Giovanni Sansivieri e CarmeloSansivieri e che l’atto di donazione non era opponibile agli istanti nellaparte in cui Carmelo Sansivieri aveva donato a Carmine Di Bartolomeola proprietà della intera suddetta corte di pertinenza.
In data 7 gennaio2008 decedeva l’attrice Bosco Antonia Emilia e i figli della defunta,intervenivano nel giudizio anche nella loro qualità di eredi della madre,facendo propria la domanda già proposta.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Vallo della Lucania, consentenza n. 477/2022, accertava e dichiarava che la corte di pertinenzadell’immobile donato era stata lasciata in comunione indivisa traGiovanni Sansivieri e Carmelo Sansivieri, proprietari di due immobilidistinti, e pertanto dichiarava la nullità dell’atto di donazione per NotarAntonia Angrisani del 22 marzo 2001, rigettando la domandariconvenzionale del convenuto di accertamento dei requisiti dellafattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c. e condannandolo alla refusionedelle spese di lite.3.
Carmine Di Bartolomeo proponeva appello avverso tale decisione .4. La Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado econdannava l’appellante alla refusione delle spese di lite. Rilevava, inparticolare, che non ricorrevano, nella specie, i requisiti della fattispecieacquisitiva ex art. 1158 c.c. dedotta dal convenuto appellante, nonassumendo alcun valore dirimente la costruzione di un muro, ad operaNumero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026del convenuto in primo grado, impeditivo alla libera circolazionedell’area.5.
Con ricorso notificato il 02/04/2024, affidato a tre motivi, Carmine DiBartolomeo impugna per cassazione la sentenza n. 74/2024 della Cortedi Appello di Salerno pubblicata il 02/04/2024. Le parti intimateBarbara, Giuseppe, Carmine, Anna Maria e Rosalba Sansivieri hannodepositato controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE➢ Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente, lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt.769, 771, 1418, 1419, 1420, 1424 e 1368 c.c., in relazione agli artt.112, 115, 116 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale confermato lasentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell'atto didonazione con cui Carmelo Sansivieri aveva donato ad esso ricorrente,tra gli altri beni, anche la piena titolarità di un bene in comunione conGiovanni Sansivieri (Dante causa dei controricorrenti), senza tenereconto che il caso in esame si traduceva nell'ipotesi di una nullitàparziale dell'atto.➢ Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invia subordinata la parte ricorrente denunzia “violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1418, 1419, 1420, 1424 e 1368 c.c.”chiedendo che la Corte di Cassazione, assurgendo a giudice del fattoprocessuale, assuma il potere di esaminare direttamente gli atti dicausa non correttamente valutati dal giudice dell’appello, decidendo nelmerito.➢ Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente censura “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione agli artt. 1158, 2697 e 2907 c.c.”, per non avere il giudiceNumero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell’appello considerato che le prove richieste e non ammesse nel primogrado, ove espletate, avrebbero consentito al giudice di seconde cure dipervenire a diversa decisione con riguardo ai motivi dedotti in materiadi usucapione acquisitiva.6.
Quanto al primo e al secondo motivo, che possono congiuntamenteesaminarsi in quanto connessi, va osservato che essi sono inammissibiliin quanto non si rapportano alla ratio decidendi che, lungi dal dichiararela nullità dell’intero atto di donazione, ha rilevato la nullità dell’atto ditrasferimento della proprietà nella parte in cui ha avuto ad oggetto ladonazione di cosa altrui, ovvero la corte in comunione e non leparticelle in proprietà esclusiva del donante, in ciò dimostrandosi erratoquanto dedotto dal ricorrente circa il perimetro della nullità dichiarata,estesa solo all’atto di trasferimento della proprietà della corte comune,per vizio genetico dell’atto.7.
In terzo motivo è inammissibile.8. Con esso viene denunziata l’asseritamente erronea valutazione delleemergenze processuali e probatorie, non essendosi in particolareconsiderato che l’edificazione di un muro a confine tra la corte ed altreproprietà dei controricorrenti non avrebbe consentito a questi ultimi, aseguito della edificazione di quel muro, di ripristinare il loro possesso(definito in termini di ‘contatto materiale con la cosa’), mentre le proveorali non ammesse avrebbero consentito di giungere ad una decisionediversa in ordine all’intervenuta usucapione acquisitiva.9.
Orbene, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, trale risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento.Numero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/202610. Pertanto, la mancata ammissione della prova testimoniale non ècensurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorresoltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di nondover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando hadisatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza diuna deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudenteapprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (cfr.
Cass.14/04/2025, n. 9731; Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del30/09/2020Cass. 10.6.2016, n. 11892).11. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.13. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore dei controricorrenti:
a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;
b) della sommadi euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Numero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano