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Ordinanza — n. 15949/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15949/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15949/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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mpore, Punta Aspera S.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Contaldi unitamenteagli avvocati Enrico Siboldi, Carlo Ponassi, Georgia Bascherini-ricorrenti-controSiena Npl 2018 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Maddalena Arlenghi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 929/2023depositata il 28/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi.Numero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Regesto Legislator

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art. 2901 c.c, art. 112 c.p, art. 183 c.p, art. 132 c.p, art. 115 c.p; Ordinanza — n. 15949/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente censura “nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c., 2° comma, n. 4”, dal momento che, laddove la sentenzaimpugnata dovesse contenere una pronuncia di rigetto, ancorchéimplicita, delle doglianze formulate con il terzo motivo di appello, con ilquale gli appellanti avevano impugnato la statuizione del giudice diprimo grado per avere, quest'ultimo, individuato il credito di Siena NPL2018 in quello da essa acquistato da MPS Capital Services, la sentenzaimpugnata sarebbe totalmente priva di motivazione.9.1.

Parole chiave

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domanda di fallimento revoca del trasferimento patrimoniale azione negatoria assunzione di beni azione di rivendicazione nel pignoramento petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 2901 c.c
art. 112 c.p
art. 183 c.p
4, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “nullità del procedimento e nullità dellasentenza per violazione dell’art. 183 c.p.c., 6° comma, n.
art. 132 c.p
4, c.p.c., laparte ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., 2° comma, n.
art. 115 c.p
4 e dell’art. 115 c.p.c.”.13.
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Testo completo

mpore, Punta Aspera S.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Contaldi unitamenteagli avvocati Enrico Siboldi, Carlo Ponassi, Georgia Bascherini-ricorrenti-controSiena Npl 2018 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Maddalena Arlenghi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 929/2023depositata il 28/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi.Numero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dichiarando di agire in nome eper conto di Siena NPL 2018 S.R.L., succeduta in un suo pregressocredito in base a una operazione di cessione in blocco dei crediti,conveniva in giudizio Savona Luigi Baglietto, Nicolò Baglietto, gli eredidi Maria Lea Del Buono e le società Hermit Crab Sa e Punta Aspera Sa,chiedendo la revocatoria ex art. 2901 c.c. con la conseguenteinefficacia e inopponibilità di alcuni atti di conferimento di benieffettuati dai Baglietto e dalla Del Buono nelle suddette societàlussemburghesi.

In particolare deduceva che le società del GruppoBaglietto avevano intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Sienanumerosi rapporti di conto corrente e diversi rapporti collegati, qualiconti anticipi, finanziamenti import, anticipi export, anticipi fatture,anticipi contratto, anticipi salvo buon fine etc.; che, a garanzia delleobbligazioni derivanti dai rapporti sopraindicati, Baglietto Francesco,Del Buono Maria Lea, poi entrambi deceduti, ed i loro figli Luigi e NicolòBaglietto avevano rilasciato fideiussioni, da ultimo estese sino allaconcorrenza dell’importo di € 8.300.000,00; che il Tribunale diAlessandria nel 2017 dichiarava il fallimento della Baglietto FrancescoS.a.s. di Francesco Baglietto C. e dei soci Castore s.r.l. e Polluces.r.l.; che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. chiedeva edotteneva di essere ammessa nello stato passivo di tale procedura per ilcomplessivo credito di € 8.710.123,78; che il credito vantato dallaBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., era stato definitivamenteaccertato dal Tribunale di Alessandria in sede di verifica del passivo.Aggiungeva che i convenuti, Luigi e Nicolò Baglietto e la loro madreMaria Lea Del Buono, avevano costituito due società lussemburghesidenominate Hermit Crab Sa e Punta Aspera Sa, conferendo i loro beninella prima delle due società anzidette, la quale, a sua volta, liconferiva nella seconda dopo un solo mese.

Si costituivano in giudizio iNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026convenuti Luigi e Nicolò Baglietto, anche quali eredi di Maria Lea DelBuono nel frattempo deceduta, nonché le società Hermit Crab Sa ePunta Aspera Sa, per eccepire l’incompetenza del Giudice adito, nelmerito negando la sussistenza dei requisiti oggettivi della propostaazione.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Savona, con sentenza n.57/2021, ritenuta la legittimazione dell’attrice MPS nella qualità dimandataria della cessionaria del credito, dichiarava l’inefficacia, neiconfronti della società attrice, degli atti di conferimento oggetto dicausa, ordinando la trascrizione della sentenza e condannando le particonvenute, in solido tra loro, a rifondere alla società attrice le spese dilite.3.

Nicolò Baglietto, anche nella sua qualità di erede di Luigi Baglietto,nonché le società Hermit Crab S.a. e Punta Aspera S.a., proponevanoappello, denunciando: la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; laviolazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e la violazione degli artt. 115, 116e 183 c.p.c. Si costituiva Siena NPL 2018 S.r.l., contestandol’ammissibilità dei motivi di impugnazione e, nel merito, la lorofondatezza. La Corte d’Appello di Genova rigettava integralmentel’appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.4.

Con ricorso notificato il 07/02/2024, affidato a sette motivi, NicolòBaglietto in proprio e nell’interesse delle società Hermit Crab S.A. ePunta Aspera S.A. impugna per cassazione la sentenza n. 929/2023della Corte di Genova pubblicata il 28/07/2023.5. La parte intimata ha depositato controricorso.6. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE7. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., partericorrente denunzia “nullità del procedimento e/o della sentenza perviolazione degli art.li 81 c.p.c., 99 c.p.c., 100 c.p.c. e 112 c.p.c.”, perNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la legittimazione attivaad agire di Siena NPL 2018 e l'interesse ad agire di cui all’art. 100c.p.c. della società.7.1.

Il motivo è infondato.7.2. Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri dirappresentanza processuale, diviene titolare diuna legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quellaoriginaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunquemomento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senzache l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte delrappresentante comporti la necessità che questi appaia come lasola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio odel grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva ( Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 25498 del 17/09/2025;

Cass. Sez. 1 - ,Sentenza n. 14894 del 15/06/2017 ).7.3. In base a tale principio, nessuna censura può essere mossa avversola decisione della Corte di appello che, a conferma della sentenza diprimo grado, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Savonache, ravvisandone i presupposti oggettivi e soggettivi, su richiestadella creditrice cessionaria Siena Npl, rappresentata dalla mandatariaBanca Monte dei Paschi di Siena, ha dichiarato la inefficacia degli attidispositivi posti in essere in danno del credito di MPS di cui Siena NPLè divenuta cessionaria.

Ciò in seguito al rilievo che nell’intestazionedel medesimo atto di citazione in primo grado, la Banca MPS avevaindicato espressamente di agire in nome e per conto di Siena NPL,indicando anche i dati della procura in forza della quale essa agiva nelgiudizio di primo grado per conto di Siena NPL (“giusta procura delgiorno 21/12/2017 ai rogiti Dott. Fabiana Togandi Notaio in Roma(Rep.n. 19037 Racc.n. 12260).Numero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/20267.4. Peraltro la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli di undiritto di credito può sempre essere fatta valere dal cessionario delsuddetto credito.

Sul punto si è espressa questa Corte con sentenza n.20315 del 23.06.2022 con cui si è affermato che la sentenza diaccoglimento dell’azione revocatoria giova ope legis al cessionario delcreditore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25660 del 04/12/2014).8. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “nullità del procedimento e conseguentenullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere laCorte d'appello omesso ogni pronunzia sulle doglianze formulate con ilterzo motivo di appello, là dove gli appellanti avevano dedotto chenessuna ragione di credito poteva ritenersi sussistente in capoall'attrice nei confronti dei convenuti Luigi e Nicolò Baglietto e della loroDante causa, Maria Lea Del Buono, in dipendenza dell'acquisto, daparte di Siena NPL 2018, del credito inizialmente vantato da MPSCapital Services in forza del contratto di mutuo stipulato con la societàG.

Baglietto Sas. E tutto ciò perché nessuna fideiussione era statarilasciata dai convenuti Luigi e Nicolò Baglietto e dalla loro dante causaa garanzia del credito anzidetto.8.1. Il motivo è inammissibile.8.2. Le argomentazioni dei ricorrenti discendono dalla medesima errata efuorviante premessa che i giudici abbiano confuso i ruoli assunti nellavicenda dalla “Banca” e da “Siena NPL”, giocando sul duplice ruolorivestito dalla Banca ( originaria creditrice e mandataria dellacessionaria nell’azione revocatoria) nella vicenda in fatto e nelprocedimento di primo grado.

Il che non è ravvisabile in ragione diquanto indicato nel primo motivo.8.3. Ma ancor più fuorviante e contrario a correttezza processuale ènegare l’esistenza di un debito verso la Banca Monte dei Paschi diSiena, affermando che il credito di cui era titolare la Banca, poi cedutoNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026a Siena NPL, era solo quello derivante dal mutuo concesso in Pool daMps Capital Service, posto che tale deduzione, denunciata comenuova dalla controricorrente, manca di ogni supporto riferito agli attidi causa, ove il credito risulta riferito al credito bancario concesso allafallita Baglietto, accertato in sede fallimentare e garantito dai suoifideiussori qui ricorrenti.9.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente censura “nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c., 2° comma, n. 4”, dal momento che, laddove la sentenzaimpugnata dovesse contenere una pronuncia di rigetto, ancorchéimplicita, delle doglianze formulate con il terzo motivo di appello, con ilquale gli appellanti avevano impugnato la statuizione del giudice diprimo grado per avere, quest'ultimo, individuato il credito di Siena NPL2018 in quello da essa acquistato da MPS Capital Services, la sentenzaimpugnata sarebbe totalmente priva di motivazione.9.1.

Il motivo è infondato.9.2. In relazione alle argomentazioni rinvenibili nella sentenza in ordinealla prova acquisita della intervenuta cessione del credito incontestazione in capo a Siena NPL, solo tardivamente contestata daidebitori in contrasto con il comportamento di acquiescenza purrinvenibile nel primo atto difensivo, si deduce chiaramente che lamotivazione risulta scevra da ogni vizio motivazionale e conforme alcd minimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014.10. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente invoca la “nullità della sentenza per violazione degliarti. 329 c.p.c. e 346 c.p.c.”.

Ad avviso della parte ricorrente,quand'anche si potesse affermare che la Corte d'appello ebbeimplicitamente ad identificare il credito dell'attrice, la cui genericagaranzia venne pregiudicata dagli atti di conferimento di cui è causa, inquello pari a € 8.710.123,78, inizialmente dedotto come appartenenteNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026alla Banca Monte dei Paschi di Siena e ad essa successivamentetrasferito, la relativa statuizione risulterebbe in tesi viziata perviolazione degli articoli citati in quanto resa nonostante il giudicatointerno formatosi sulla decisione del primo giudice, che aveva ritenutodi individuare il credito dell'attrice, Siena NPL 2018, in quello da essaacquistato da MPS Capital Services.10.1.

Il motivo è infondato.10.2. I ricorrenti partono dal presupposto erroneo, messo già in risalto conriferimento ai motivi di cui sopra, secondo cui le posizioni degli odierniresistenti non siano originariamente idonee a dimostrare la lorolegittimazione ad agire riguardo al credito per cui hanno agito inrevocatoria e, in sede di appello, non sia stata impugnata la decisionesulla individuazione del credito oggetto di cessione e sulla originariatitolarità del medesimo e, pertanto, si sia formato un giudicato internodi cui la Corte d’appello non avrebbe in tesi tenuto conto.10.3.

Tale affermazione, oltre a poggiare sugli erronei presupposti di cui alprimo motivo, è smentita dalle considerazioni sulla originaria titolaritàdel credito in capo alla banca procuratrice o a un’articolazione dellemedesima, come desumibili dalla sentenza che riferisce (in ciòconvenendo con la sentenza di primo grado) che il creditooriginariamente appartenente a MPS Capital Services e a Banca Montedei Paschi di Siena, è stato ceduto a Siena NPL, con accertamento infatto del tutto insindacabile in questa sede. Di talché nessun giudicatointerno incompatibile con tale affermazione è rinvenibile negli atti dicausa, essendo il credito afferente a quello sussistente in capoall’originario creditore nei confronti della società Baglietto e garantitodai suoi fideiubenti, qui ricorrenti.11.

Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente denunzia “nullità del procedimento e nullità dellasentenza per violazione dell’art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2”, per avereNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026la Corte d'appello di Genova violato la norma citata che indica comeperentorio il termine ivi previsto e commina la sua inosservanza con ladecadenza dalle deduzioni probatorie, avendo essa espressamenteaffermato l'ammissibilità della produzione dell'avviso di cessionepubblicata sulla G.U., parte seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017 edavendo altresì ritenuto implicitamente ammissibili tanto il documentoex adverso prodotto sub n. 14, relativo al contratto di mutuo stipulatoda MPS Banca per l’Impresa con la G.

Baglietto Sas, quanto la visuradella società attrice: documenti tutti depositati dopo che in data 5dicembre 2018 era scaduto il termine perentorio per le produzionidocumentali.11.1. Il motivo è inammissibile.11.2. I ricorrenti non si confrontano con l’asserto secondo cui “la titolaritàdel credito non è stata espressamente contestata e, anzi, sono statesvolte difese con tale contestazione incompatibili”, sulla base diprecedenti giurisprudenziali correttamente citati: di talché del tuttoirrilevante è la deduzione della tardiva produzione delladocumentazione attestante la inclusione del credito nella cessione inblocco, posto che la documentazione in parola non è stata assunta afondamento del rigetto della eccezione della parte ricorrente.12.

Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., 2° comma, n. 4 e dell’art. 115 c.p.c.”.13. Lamenta che, nel confermare la sentenza del giudice di prime cureritenendo sussistente in capo Siena NPL 2018 S.r.l. la titolarità delcredito ad essa trasferito da MPS Capital Services anche per il fatto chei convenuti Luigi e Nicolò Baglietto con la comparsa di costituzionedepositata nel giudizio di primo grado non avevano assolto all’onere dispecifica contestazione ma formulato difese incompatibili con lanegazione di quel credito, la corte di merito è pervenuta a unaNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026decisione, da un lato, sorretta da una motivazione soltanto apparente edi fatto priva del requisito motivazionale prescritto dall’art. 132, 2°comma n. 4, c.p.c.; dall’altro, in violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c.

E tutto ciò non essendosi, laCorte territoriale, in tesi avveduta che la condotta difensiva, tenuta daiconvenuti Luigi e Nicolò Baglietto con la comparsa di costituzionedepositata nel giudizio di primo grado, poteva essere riferita soltanto aldiverso credito dedotto dall’attrice con l’atto di citazione, e che,dall’altro lato, non poteva essere ascritto a questi ultimi l’onere dicontestare, con la suddetta comparsa, il credito da essa acquistato daMPS Capital Services dedotto soltanto con la memoria autorizzatadepositata in data 8 aprile 2019.14.

Il motivo è infondato.15. Esso risulta del tutto in contrasto con l’accertamento in fatto svoltoda entrambi i giudici di merito sull’entità del credito vantato dallacessionaria nei confronti della società fallita e dei suoi fideiussori, conmotivazione doppiamente conforme, svolto alla luce dei documentiprodotti dalla parte attrice e del comportamento processuale tenuto daiconvenuti nel costituirsi, in base ai quali i giudici di merito hannoritenuto certa, in capo alla cessionaria Siena Npl, l’entità e titolaritàdei crediti vantati da Banca Monte Paschi di Siena e da MPS CapitalService (società già del Gruppo Monte Paschi poi fusa perincorporazione nella capogruppo) posti a fondamento dell’azione dequa.16.

Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invia subordinata la parte ricorrente denunzia la “nullità della sentenzaper ulteriore violazione dell’art. 132 c.p.c., 2° comma, n. 4 e dell’art.115 c.p.c.”.17. I ricorrenti censurano la statuizione sotto il profilo dell’art. 115 c.p.c.perché la stessa, in assenza di una specifica allegazione sul creditoNumero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026oggetto di cessione da parte dell’attrice, avrebbe dato rilievo allamancata contestazione da parte dei convenuti, Luigi e Nicolò Bagliettoed, anzi, alla asserita incompatibilità con la sua negazione ravvisabilenelle difese formulate da questi ultimi con la comparsa di costituzionedepositata nel giudizio di primo grado.17.1.

Il motivo è inammissibile.17.2. I ricorrenti erroneamente (per quanto già detto in relazione al primomotivo) lamentano che la mancata contestazione della titolarità delcredito sarebbe imputabile, in via originaria, alla creditrice che haavviato l’azione revocatoria senza “una specifica allegazione di talecredito”.18. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.19. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.20. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore della controricorrente:

a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 20.200,00 (di cui euro 20.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge;

b) della somma di euro20.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026Numero registro generale 4086/2024Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 15949/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano