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Ordinanza — n. 15878/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late claim of creditor's contributory fault under Article 1227 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15878/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Autoriparazioni Giachino Guido C. s.n.c. against the Court of Appeal's decision in a contract dispute involving a truck repair. The appellant argued that the lower court erred by not assessing the creditor's contributory fault ex officio, a right they claimed existed regardless of procedural timing. The court held that while contributory fault can be raised ex officio, the specific facts supporting such a claim must have been presented in the first instance; since the appellant failed to allege these facts in their initial appearance, the claim was inadmissible in the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 1227 c.c.; Art. 366 c.p.c.: While the judge may assess contributory fault ex officio, the party must have alleged the constitutive facts in the first instance, rendering a late claim inadmissible in appeal.

Parole chiave

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contributory fault ex officio duty inadmissibility appeal nova in appello first instance facts contract liability contributory negligence corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 166-183-345 c.p.c.
con riferimento agli art. 166-183-345 c.p.c. e 1227 c.c.
Art. 1227 c.c.
4770/2023).In tal guisa, la ricorrente mostra di confondere il tema della rilevabilità d’ufficio(sempre possibile con riferimento al concorso di colpa del debitore ex art. 1227,comma 1, c.c., salva la preclusione da giudicato interno sul punto) con quellodel divieto di nova in appello.
Art. 1768 c.c.
Art. 2051 c.c.
Art. 2055 c.c.
Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
va valutato anche d’ufficio e la parte lo può proporre in qualunquestato e grado del processo”.3.2 – Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
32, quarto e quinto capoverso, del ricorso.4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 702-bis c.p
Salvatore Saija.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la Autoriparazioni Giachino Guido C.
art. 2051 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4770/2023
Cass. n. 4770/2023).In tal guisa, la ricorrente mostra di confondere il tema della rilevabilità d’ufficio(sempre possibile con riferimento al concorso di colpa del debitore ex art.
Cass. n. 215/2019
Sez. Un., n. 613/2024
Sez. Un., n. 20867/2020
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Testo completo

ifesa dall’avv. MassimilianoSciulli come da procura in calce al ricorso, domiciliata all’indirizzo PEC delproprio difensore;- ricorrente -controAUTORIPARAZIONI GIACHINO GUIDO C. s.n.c., in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Borneycome da procura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC delproprio difensore;Numero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G. Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026- controricorrente -e controCOMUNE DI CERESOLE REALE, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Maria Rita Trovato e Gaia Bertolincome da procura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC delproprio difensore;- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino recante il n. 352/2023 epubblicata in data 6.4.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno27.3.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la Autoriparazioni Giachino Guido C. s.n.c.evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la AVF s.r.l. (in alcuni atti di causaindicata come A.V.F. s.r.l.), esponendo che in data 13.11.2016, l’autocarroBremach mod.

T Rex tg. EN509YC, di proprietà del Comune di Ceresole Reale,mentre si trovava ricoverato presso l’officina della convenuta su iniziativa di essaconvenuta si era resa inadempiente rispetto all’obbligazione di riconsegna delmezzo nelle condizioni in cui si trovava quando essa attrice glielo aveva affidatoper eseguire le riparazioni necessarie. Chiese quindi accertarsi l’esclusivaresponsabilità della convenuta nell’occorso e, per l’effetto, la sua condanna amanlevare essa attrice da quanto questa fosse stata condannata a pagare alpredetto Comune nell’ambito di altro giudizio, avviato dall’ente nei suoi confrontiNumero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G.

Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026e al tempo definito con sentenza n. 215/2019, con cui il Tribunale di Aostal’aveva condannata al pagamento della somma di € 42.000,00 oltre accessori (lasentenza era stata frattanto appellata).Si costituì la AVF s.r.l. eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delladomanda attorea, giacché la società attrice non l’aveva evocata nel giudiziopromosso nei suoi confronti dal Comune di Ceresole Reale; nel merito, contestòla domanda, chiedendone il rigetto e comunque chiedendo di essere autorizzataa chiamare in garanzia il predetto Comune.Autorizzata la chiamata in causa dell’ente e costituitosi quest’ultimo, il Tribunaledispose la conversione del rito e istruì la causa mediante prova orale.

Quindi,con sentenza del 7.1.2022, il Tribunale di Aosta accertò la piena responsabilitàdella AVF s.r.l. in relazione ai danni derivati all’autocarro Bremach T Rex e,pertanto, la dichiarò tenuta a manlevare l’attrice da quanto questa fossecondannata a pagare al Comune di Ceresole Reale, nel primo giudizio; rigettò ledomande formulate dalla AVF s.r.l. nei confronti del Comune di Ceresole Realee regolò le spese di lite secondo soccombenza.Proposto appello dalla AVF, nella resistenza di Autoriparazioni Giachino e delComune di Ceresole Reale, la Corte d’appello di Torino lo rigettò con sentenzadel 6.4.2023.

Osservò il giudice d’appello che nessun onere gravavasull’appellata di chiamare in causa la AVF nel giudizio instaurato dal Comune diCeresole Reale, giacché i due procedimenti (il presente, e quello precedente)erano sì collegati alla medesima vicenda storica, ma avevano oggetto del tuttodiverso: nel primo giudizio, veniva in rilievo il contratto di appalto tra l’entelocale e la s.n.c.; nel secondo, il subappalto tra quest’ultima e l’odiernaNumero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G. Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026ricorrente; che nella specie non poteva trovare applicazione l’art. 2051 c.c.,trattandosi di responsabilità contrattuale e gravando su AVF l’obbligo di custodiae restituzione dell’autocarro; che AVF non aveva fornito la prova liberatoria circail fatto che la mancata riconsegna del mezzo non era dipesa da fatto ad essa nonimputabile o a caso fortuito non prevedibile; che il motivo concernente ilmancato accertamento del concorso di colpa era inammissibile, in quanto AVFnon aveva mai formulato alcuna domanda al riguardo.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la A.V.F. s.r.l., sulla base di tremotivi, cui resistono con distinti controricorsi Autoriparazioni Giachino e ilComune di Ceresole Reale.

Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Collegioha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli art. 100 cpc-art 2909 c.c. e 111 Cost. e 167 comma terzo cpc. La Corte di merito haerroneamente ritenuto che la Giachino snc, dopo essere stata convenuta ingiudizio dal Comune di Ceresole Reale al fine di ottenere il ristoro dei danni patitiall’autoveicolo consegnato per l’esecuzione di riparazioni, poi oggetto disubappalto alla AVF SRL, ed avesse valutato di non proporre alcuna domandanei confronti di quest’ultima, potesse validamente radicare un secondo giudizioal fine di far ricadere sulla stessa la responsabilità dell’evento.

In particolare laCorte d’Appello ha ritenuto in violazione dei principi del simultaneus processusche la Giachino snc potesse frazionare il proprio diritto e la conseguente tutela,così da creare anche un contrasto di giudicato tra sentenze della Corte d’AppelloNumero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G. Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026di Torino rese in merito all’unico rapporto contrattuale complesso (appalto esubappalto) ed un unico evento di danno: in particolare nel procedimentoproposto dal Comune di Ceresole contro la Giachino (e senza la partecipazionedella Avf srl non evocata in giudizio dalla Giachino snc) si è affermato conautorità di giudicato (sentenza Corte d’Appello di Torino 309/2021) che l’eventofosse da ascrivere alla responsabilità della Giachino snc, mentre con la sentenzaoggetto di gravame la Corte d’Appello di Torino ha affermato che laresponsabilità dell’evento fosse da ascrivere alla Avf srl”.1.2 – Il motivo è infondato.In linea generale, deve escludersi che il convenuto sia obbligato a chiamare incausa – pena l’inammissibilità della domanda successivamente coltivata – ilproprio garante improprio (arg. ex Cass., Sez.

Un., n. 613/2024; ma v. ancheCass. n. 33677/2024, sulla autonomia dei rapporti tra domanda principale edomanda di manleva, proposte nello stesso giudizio): ciò può valere solo nelcaso in cui un simile obbligo sia stato pattuito tra le parti a pena di decadenza(convenzionale).Nella specie, poi, la domanda di manleva avanzata da Autoriparazioni Giachinonel presente giudizio, benché riferita alla medesima vicenda fattuale (l’incendiodell’automezzo) del giudizio parallelo, è condizionata all’accoglimento definitivodelle domande ivi proposte dal Comune, sicché non può sussistere alcunaconcreta preclusione alla possibilità di coltivarla separatamente, come avvenuto.Né del resto può sussistere il rischio di contrasto di giudicati: la sentenza dellaCorte d’appello di Torino n. 309/2021 ha definito l’altro giudizio, ma all’evidenzaNumero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G.

Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026solo in relazione alle specifiche vicende del rapporto contrattuale di appalto inessere tra l’ente locale e Autoriparazioni Giachino.Il presente giudizio, invece, verte tra questa ultima società e AVF, su un rapportocontrattuale diverso, ossia sul subappalto: il che significa che il rapportooriginario vale senz’altro come substrato storico-fattuale del subcontratto, nelcui ambito le accertate responsabilità dell’appaltatore servono a circoscriverel’oggetto del contendere sulla manleva, ma non mai di per sé escludere leresponsabilità del subappaltatore.2.1 – Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degliartt. 1176-1768-1780-2051 c.c. 115-116 cp.c. e 2697 c.c. in relazioneall'art.360 comma primo n.3 c.p.c. - omesso esame di un fatto storico, la cuiesistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, oggetto didiscussione tra le parti ed avente carattere decisivo in relazione all’art 360 n. 5c.p.c.

La Corte di merito ha omesso l’esame di un fatto storico, costituito dallatestimonianza resa dal teste Miotti, che ha affermato che il veicolo era statocondotto per le riparazioni in officina Avf srl il venerdì e che dopo essere stataeffettuata una prova, il titolare aveva effettuato lo scollegamento anche idraulicodella lama. Inoltre la Corte d’Appello non ha considerato che la Avf srl avevadedotto di non essere mai stata avvisata di eventuali problematiche elettrichedel mezzo e che tale deduzione non era mai stata contestata dalle altre parti.

LaCorte d’Appello di Torino ha ritenuto erroneamente che la Avf srl non avesseraggiunto la prova liberatoria del rapporto di custodia con il mezzo conseguenteal conferimento dell’appalto posto che l’evento si è prodotto perautocombustione del mezzo per fatto estraneo alle riparazioni della Avf srl; inNumero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G. Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026particolare la sentenza rinviene in capo alla AVF SRL un onere di controllare ilmezzo anche da un punto di vista elettrico che non era ricompreso tra leobbligazioni del contratto e nelle regole di prudenza e diligenza.

Tra l’altro laCorte d’Appello di Torino non ha valutato che essendosi il fatto prodotto adistanza di due giorni dalla chiusura dell’officina, anche ove la Avf srl avesseproceduto alla verifica dell’impianto elettrico dopo il collegamento idraulico dellalama, l’evento si sarebbe comunque verificato”.2.2 - Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.Anzitutto, la censura mossa sotto le insegne dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., per c.d. doppia conformein facto: sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno ricostruito le vicende fattualinegli stessi termini, sicché il vizio di omesso esame di fatti decisivi non puòessere proposto col ricorso per cassazione.In secondo luogo, il mezzo è inammissibile perché – sotto il velo di preteseviolazione di norme di diritto - impinge in valutazioni fattuali concernenti ilmateriale istruttorio, riservate al prudente apprezzamento del giudice di meritoex art. 116 c.p.c. e giustiziabili in questa sede di legittimità nei ristretti limitifissati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.Sotto altro profilo, vale la pena qui ribadire che l’obbligo di consegnare una cosaha per effetto naturale quello di custodirla (art. 1177 c.c.). Tale disposizione hauna storia millenaria che risale al receptum stabulariorum e prelude allaresponsabilità oggettiva del custode, che può andare esente da responsabilitàsolo se dimostra che il danno subito dalla res custodita dipende da fatto a luinon imputabile o a caso fortuito o forza maggiore (v. Cass. n. 4728/2023).Numero registro generale 13337/2023N. 13337/23 R.G.

Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026Nella specie, la Corte d’appello ha invece accertato in facto che la subappaltatricenon aveva dato idonea prova della non imputabilità dell’inadempimento(derivante dalla mancata riconsegna della res di cui aveva assunto l’obbligo dicustodia), donde l’inammissibilità delle relative censure.3.1 – Col terzo motivo, infine, si lamenta la “Violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli art. 166-183-345 c.p.c. e 1227 c.c. 1768 c.c. -2051 c.c. – 2055 c.c. La Corte di meritoha ritenuto che la domanda formulata dalla Avf srl in merito ad un concorso dicolpa della Giachino snc fosse tardivamente formulata in quanto proposta ingrado di appello.

La motivazione si scontra con i principi affermati dalla SupremaCorte di Cassazione secondo cui il concorso di colpa del creditore ai sensi dell’art1227 c.c. va valutato anche d’ufficio e la parte lo può proporre in qualunquestato e grado del processo”.3.2 – Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché laricorrente non precisa dove e quando, nel giudizio di primo grado, essa abbiaallegato i fatti a sostegno del preteso dovere del giudice d’appello di rilevareanche d’ufficio il concorso di colpa (v. Cass. n. 4770/2023).In tal guisa, la ricorrente mostra di confondere il tema della rilevabilità d’ufficio(sempre possibile con riferimento al concorso di colpa del debitore ex art. 1227,comma 1, c.c., salva la preclusione da giudicato interno sul punto) con quellodel divieto di nova in appello.

Non è dubbio che il concorso di colpa possa essererilevato d’ufficio dal giudice di merito; ma se in primo grado nessuno ne ha fattoparola, quanto ai relativi fatti costitutivi, la questione non può entrare nelgiudizio di appello. E nel caso di specie le 18 pp. Della comparsa di costituzioneN. 13337/23 R.G. Numero registro generale 13337/2023Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 15878/2026Data pubblicazione 23/05/2026e risposta depositata dalla AVF nel giudizio di primo grado non descrive neancheuno dei fatti elencati alla p. 32, quarto e quinto capoverso, del ricorso.4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in €5.513,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno27.3.2026.Il PresidenteMarco Rossetti