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Decreto — n. 15752/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15752/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15752/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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n proprio en.q. domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensoreavvocato JACOPO TOGNON che li rappresenta e difende in virtù di procurain atti-ricorrente-controALLIANZ S.P.A., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliata “ex lege”presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato MICHELECLEMENTE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;-controricorrente-nonché controMORENO ONGARO-intimato-avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1981/2024depositata il 11/11/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta parte ricorrente ha espressamente rinunciato alricorso, con rinuncia accettata anche dal controricorrente, il qualeespressamente ha aderito anche alla richiesta di compensazione totaledelle spese di lite;Numero registro generale 11306/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 15752/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deveprovvedersi alla condanna alle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15752/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n proprio en.q. domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensoreavvocato JACOPO TOGNON che li rappresenta e difende in virtù di procurain atti-ricorrente-controALLIANZ S.P.A., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliata “ex lege”presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato MICHELECLEMENTE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;-controricorrente-nonché controMORENO ONGARO-intimato-avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1981/2024depositata il 11/11/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta parte ricorrente ha espressamente rinunciato alricorso, con rinuncia accettata anche dal controricorrente, il qualeespressamente ha aderito anche alla richiesta di compensazione totaledelle spese di lite;Numero registro generale 11306/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 15752/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deveprovvedersi alla condanna alle spese processuali.

Parole chiave

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onorari legali anticipo delle spese spese di esecuzione spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

n proprio en.q. domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensoreavvocato JACOPO TOGNON che li rappresenta e difende in virtù di procurain atti-ricorrente-controALLIANZ S.P.A., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliata “ex lege”presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato MICHELECLEMENTE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;-controricorrente-nonché controMORENO ONGARO-intimato-avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1981/2024depositata il 11/11/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta parte ricorrente ha espressamente rinunciato alricorso, con rinuncia accettata anche dal controricorrente, il qualeespressamente ha aderito anche alla richiesta di compensazione totaledelle spese di lite;Numero registro generale 11306/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 15752/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deveprovvedersi alla condanna alle spese processuali.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 18/05/2026Il PresidenteLINA RUBINO