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Decreto — n. 15751/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15751/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15751/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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’indirizzo di postaelettronica del proprio avvocato Francesco Bruno che lo rappresenta edifende in virtù di procura in attiricorrente-controUnipol Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio avvocato Giambattista Grieco che lo rappresenta e difende in virtùdi procura in atti-controricorrente-nonché controInps, in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 28/2025depositata il 08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 15924/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 15751/2026Data pubblicazione 22/05/2026considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorsocon richiesta di compensazione delle spese di lite priva dell’adesione sullespese della controparte;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ nonché del 390 c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15751/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 28/2025depositata il 08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 15924/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 15751/2026Data pubblicazione 22/05/2026considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorsocon richiesta di compensazione delle spese di lite priva dell’adesione sullespese della controparte;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ nonché del 390 c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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spese di esecuzione correzione di errore materiale condono delle spese procedurali esecuzione della sentenza revisione di una decisione spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
28/2025depositata il 08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ nonché del 390 c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

’indirizzo di postaelettronica del proprio avvocato Francesco Bruno che lo rappresenta edifende in virtù di procura in attiricorrente-controUnipol Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio avvocato Giambattista Grieco che lo rappresenta e difende in virtùdi procura in atti-controricorrente-nonché controInps, in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 28/2025depositata il 08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 15924/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 15751/2026Data pubblicazione 22/05/2026considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorsocon richiesta di compensazione delle spese di lite priva dell’adesione sullespese della controparte;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ nonché del 390 c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 14/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO