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Decreto — n. 15747/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15747/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15747/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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, Fiorella Pancera,Stefano Roberto Pettinella, Alessandra Perfetti, Maria Valeria Picci, MariaAnna Pezzano, Maria Pia Riccio, Esmeralda Provitali, Maddalena Sirellini,Panteha Shafiei Dehkordi, Silvia Rossi, Maurizio Saturno, con domiciliodigitale presso l'avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza DelConsiglio Dei Ministri, Ministero Della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale DelloStato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6173/2023 depositatail 28/09/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8209/2024Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 15747/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 15747/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8209/2024Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 15747/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie risoluzione delle controversie complessità della procedura valore litigioso spese d'esecuzione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8209/2024Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 15747/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

, Fiorella Pancera,Stefano Roberto Pettinella, Alessandra Perfetti, Maria Valeria Picci, MariaAnna Pezzano, Maria Pia Riccio, Esmeralda Provitali, Maddalena Sirellini,Panteha Shafiei Dehkordi, Silvia Rossi, Maurizio Saturno, con domiciliodigitale presso l'avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza DelConsiglio Dei Ministri, Ministero Della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale DelloStato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6173/2023 depositatail 28/09/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8209/2024Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 15747/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Il PresidenteLina Rubino