Decreto — n. 15735/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAamo Modestino Rizzo,Nunzio Carone, Bruno Fabris, Anna Maria Salvano, Francesco Maria AchilleConsoli, Antonello Moretti, Corrado Patuzzo, Alessandro Mero, PriscaMontani, Simonetta Failoni, Annastella Consoli, Mario Facino, Alfio DiMauro, Edoardo Spina, Giovanni Sabetti, con domicilio digitale pressol’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, con domicilio digitale pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2483/2025 depositatail 22/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24932/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15735/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15735/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24932/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15735/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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amo Modestino Rizzo,Nunzio Carone, Bruno Fabris, Anna Maria Salvano, Francesco Maria AchilleConsoli, Antonello Moretti, Corrado Patuzzo, Alessandro Mero, PriscaMontani, Simonetta Failoni, Annastella Consoli, Mario Facino, Alfio DiMauro, Edoardo Spina, Giovanni Sabetti, con domicilio digitale pressol’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, con domicilio digitale pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2483/2025 depositatail 22/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24932/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15735/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino