Decreto — n. 15729/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAieri Maria Antonietta,Conti Emanuela, Copetti Edi, Cordaro Stefania, Corti Paola Consuelo,Cosma Alessandra, Costa Pietro, Costa Roberta, Creti Stefano, Crinò VitoAntonio, D'Albenzio Alessandro, D'Andrea Mario Rosario, D'Elia Rosellina,Davì Anna, De Bari Caterina Cinzia, De Michelis Berardina, De PedriniAlberto, De Santis Lidia, Del Mauro Eugenio Emilio, Dell'Agnola Chiara,Demuru Giovanni Maria, Dessole Laura, Di Bello Massimo, Di CampliAlfonso, Di Lenardo Francesca Adriana, tutti domiciliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MarcoTortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta edifende -ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliodei Ministri p.t., Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Universitàe Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti ope legisrappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587), P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8112/2022 depositatail 15/12/2022Numero registro generale 13581/2023Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 15729/2026Data pubblicazione 22/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 15729/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8112/2022 depositatail 15/12/2022Numero registro generale 13581/2023Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 15729/2026Data pubblicazione 22/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ieri Maria Antonietta,Conti Emanuela, Copetti Edi, Cordaro Stefania, Corti Paola Consuelo,Cosma Alessandra, Costa Pietro, Costa Roberta, Creti Stefano, Crinò VitoAntonio, D'Albenzio Alessandro, D'Andrea Mario Rosario, D'Elia Rosellina,Davì Anna, De Bari Caterina Cinzia, De Michelis Berardina, De PedriniAlberto, De Santis Lidia, Del Mauro Eugenio Emilio, Dell'Agnola Chiara,Demuru Giovanni Maria, Dessole Laura, Di Bello Massimo, Di CampliAlfonso, Di Lenardo Francesca Adriana, tutti domiciliati ex lege pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MarcoTortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta edifende -ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliodei Ministri p.t., Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Universitàe Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti ope legisrappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587), P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8112/2022 depositatail 15/12/2022Numero registro generale 13581/2023Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 15729/2026Data pubblicazione 22/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio in Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in €14.000,00, per compensi oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 21/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO