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Ordinanza — n. 15692/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant failed to prove timely service of the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15692/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the timely service of the lower court judgment. Although the appellant claimed the judgment was notified on June 4, 2025, they did not submit the required certified copy or proof of service within the statutory deadline. The court rejected the argument that the appeal remained valid due to the principle of law, noting that the 60-day appeal period had already expired by the time the appellant attempted to serve the counterparty.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The party declaring the service of a judgment in the cassation appeal is bound by that declaration and bears the burden of producing proof of service; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal proof of service statutory deadline cassation procedure burden of proof

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegnaquest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere incapo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
Art. 372 c.p.c.
proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediantela successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 cod. proc.civ
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegnaquest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere incapo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
art. 372 c.p
proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediantela successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.
Cass. 07/06/2021, n. 15832
Cass. 30/04/2019, n. 11386

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Testo completo

io Lugli, con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-ControASS.NI REALE MUTUA-intimata-e controDI GENNARO FRANCESCO-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3209/2025, pubblicata il31/03/2025;Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/04/2026 dalConsigliere Antonio Scalera;SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIOKOVALOVA ZDENKA ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicatain data 31/03/2025, asseritamente notificata in data 4/06/2025, che,accogliendo il gravame opposto dalla compagnia assicuratrice, aveva riformatoNumero registro generale 18200/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 15692/2026Data pubblicazione 22/05/2026integralmente la sentenza n. 1258/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra(NA), rigettando la domanda attorea e condannando l’odierna ricorrente alpagamento delle spese di lite.Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.Le altre parti del giudizio sono rimaste intimate.MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso è improcedibile.La ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il4/06/2025.La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione, cioè,della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art.325 c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegnaquest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere incapo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione amezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediantela successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (explurimis, cfr.

Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n.15832).Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto.La ricorrente ha, infatti, depositato copia della gravata sentenza, priva tuttaviadella relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né dettadocumentazione è stata prodotta dalle altre parti, che sono rimaste intimate, nè,comunque, risulta acquisita agli atti del fascicolo di ufficio.Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure ilprincipio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass.30/04/2019, n. 11386, Rv. 653711-01), in forza del quale, pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata dinotificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ilNumero registro generale 18200/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 15692/2026ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che laData pubblicazione 22/05/2026sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimogiorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 31/03/2025, la notifica del ricorsoalle controparti è avvenuta il 28/29 Agosto 2025 quando, ormai, era ampiamentedecorso il termine di sessanta giorni per impugnare.Nulla sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 deve darsidella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino