Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. Terranea S.r.l. had not acted on the proposal sent on April 2, 2026, while the opposing party argued for immediate dismissal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of the proposal's communication results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
terranea S.r.l. in liquidazione, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato FrancescoMenallo (C.F. MNLFNC57R23G273U)-ricorrente-controSiena NPL 2018 S.r.l., e per essa Cerved Credit Management S.p.A., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimo Luconi (C.F. LCNMSM64P09I921G)-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 357/2025 depositata il26/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1955/2026Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15689/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, main base non già ad un valore indeterminabile, bensì in relazione al creditocome contestato in concreto con l’opposizione formale distributiva, taleessendo il peso economico della controversia;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO