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Ordinanza — n. 15623/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud grounds due to procedural inadmissibility and lack of res judicata binding force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15623/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by the Rafaschieri brothers and LA.RA. SRL against the lower court's finding of fraudulent conveyance. The appellants argued that the sale was a sham to defraud creditors, but the court ruled the appeal was inadmissible because the cited prior judgment did not meet the strict requirements for res judicata regarding factual preclusion. Consequently, the cassation court upheld the lower court's decision to declare the sales acts ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The court dismisses an appeal alleging violation of res judicata when the prior judgment involves a different cause of action or lacks the necessary conformity to bind the parties on factual preclusion.

Parole chiave

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fraudulent conveyance res judicata procedural inadmissibility cause of action factual preclusion declaratory invalidity creditor protection revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme, con conseguente preclusione ex art. 348-ter, oraart.
Art. 360, quarto comma c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
art. 366 c.p
In particolare, poi, sono inammissibili,per violazione dell'art. 366, comma 1, n.
art. 2901 c.c
“Analizzando l’elementosoggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014
Cass., Sez. Un., n. 8054 del 2014
Sez. Un., n. 13916/2006
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Testo completo

CO PANNARALE, domiciliati ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-controVALERIA LATERZA, MADDALENA CENTOLA, CLAUDIA LATERZA,rappresentate e difese dall'avvocato ALESSANDRA GALLI unitamenteall’avvocato GIOVANNA CORAGGIO, domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrenti-controNICOLA RAFASCHIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCORISOLI, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente ricorrente incidentale-Numero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026nonché controLA.RA.

SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, INTESA SAN PAOLO S.P.A. in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BARI n. 1430/2023depositata il 29/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. I signori Maddalena Centola, Claudia Laterza e Valeria Laterzaavevano convenuto in giudizio Francesco e Raffaele Rafaschieri e lasocietà LA.RA. s.r.l., domandavano declaratoria d’inefficacia ex art. 2901c.c. degli atti di compravendita stipulati il 10 gennaio 2008 tra la societàLA.RA. e i Rafaschieri, aventi ad oggetto immobili siti in Bari.Deducevano che tali atti fossero stati stipulati in frode ai creditori, edin particolare al loro dante causa, Luigi Laterza, che, in qualità di sociodella società LA.RA s.r.l., aveva concesso alla società un prestito di euro229.458,00, mai rimborsato.Esponevano ulteriormente che il prezzo di vendita degli immobilifosse inferiore al valore di mercato e che sussistesse il consilium fraudis,dato il rapporto di parentela tra l'amministratore unico della società,Nicola Rafaschieri, e gli acquirenti, che erano i suoi figli.Nella resistenza dei Rafaschieri e della LA.RA. s.r.l., il Tribunale diBari, con sentenza non definitiva (n. 508/2018) e sentenza definitiva (n.4786/2019), accoglieva la domanda.3.

Successivamente, la Corte di Appello di Bari rigettava gliinterposti gravami.5. Avverso la pronunzia della corte di merito il Francesco e il RaffaeleNumero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026Rafaschieri propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi,illustrati da memoria.Produce controricorso adesivo il Nicola Rafaschieri ( evocato ingiudizio quale socio della disciolta società LA.RA. s.r.l.), che vaqualificato in termini di ricorso incidentale adesivo.Resistono con controricorso le signore Valeria e Claudia Laterza, eMaddalena Centola.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione dell’art.183, sesto comma, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.”.Lamentano che la Corte d’Appello di Bari ha omesso di considerareun documento decisivo, e precisamente il bilancio della società LA.RA.,sol perché depositato dopo il decorrere del termine ex art. 183, sestocomma, c.p.c. vigente ratione temporis.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione dell’art.345, ult. comma, c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”.Si dolgono che la corte territoriale non abbia esaminato il bilancio2009 della società LA.RA. s.r.l., ritualmente prodotto in sede diimpugnazione, in quanto documento “nuovo” indispensabile ai fini delladecisione, che la parte aveva dimostrato di non aver potuto produrre nelgiudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, per cui nessunapreclusione sarebbe maturata.2.1.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono inammissibili.2.2. Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., e dalla lettura che di taledisposizione è offerta dal costante e risalente orientamento di codestaSuprema Corte, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazioneNumero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026della sentenza impugnata devono avere i caratteri della specificità, dellacompletezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass., n.7099/2026;

Cass, n. 5155/2026). In particolare, poi, sono inammissibili,per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate surichiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Cortedi cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e laloro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass.,n. 6721/2024; Cass., 21/02/2021, n. 5067; Cass., 28004/2020; cfr.Cass., 20/04/2022, n. 12631).Si è inoltre precisato che i suindicati principi rispondono non ad unmero formalismo, bensì all’esigenza di consentire una conoscenza chiarae completa dei fatti di causa e la comprensione delle censure rivolte alprovvedimento impugnato, e che il rispetto di tale prescrizione trovariscontro nella giurisprudenza della Corte EDU (v. Cass., n. 7099/2026,che richiama le sentenze 15/09/2025, Trevisanato c. Italia; 31 marzo2021, Orzach c. Italia; 28/10/2021, Succi e altri c.

Italia).2.3. Orbene, in entrambi i motivi i ricorrenti invocano l’esame delbilancio della società LA.RA. senza ulteriori specificazioni, senzariportarne il contenuto, senza illustrare gli aspetti di decisività deldocumento, e pertanto risultano dedotti in maniera generica edassertiva, in manifesta violazione dei suindicati principi di diritto.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.”.Lamentano che, nel valutare i presupposti dell’esperita dell’azioneNumero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026revocatoria, la corte di merito ha trascurato di esaminare la sentenza n.1596/2021 del Tribunale di Bari, passata in giudicato e prodotta in causaunitamente alla relativa attestazione di cancelleria, con la quale “è statoescluso che le intimate fossero ancora creditrici della LA.RA. s.r.l. dellasuccitata somma”.Lamentano inoltre che la corte d’appello non ha neppure esaminatol’espletata consulenza tecnica, oggetto di discussione tra le partinell’atto di citazione in appello e nella conclusionale di appello, dallaquale parimenti si evinceva l’inesistenza del credito delle originarie3.1.

Il motivo è infondato.Risulta dirimente il rilievo per cui, come emerge dall’esame direttodel documento consentito a questa Corte quale “giudice del fattoprocessuale” (v. Cass., n. 8077/2012), la sentenza invocata dairicorrenti e prodotta in sede di gravame ha deciso la controversiapromossa dalle odierne resistenti signore Laterza e Centola al fine di farvalere la responsabilità per mala gestio dell’amministratore unico dellaLA.RA., Nicola Rafaschieri, e pertanto risulta esser stata resa all’esito diun altro giudizio, con petitum e causa petendi diversi e nonsovrapponibili a quelli della presente causa in tema di azionerevocatoria.Secondo costante orientamento di legittimità, l'autorità del giudicatosostanziale (che può essere rilevata d’ufficio anche nel giudizio dilegittimità: v.

Cass., Sez. Un., n. 13916/2006) opera soltanto entro irigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi,che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre che lemedesime parti processuali, anche il petitum e la causa petendi,restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questionigiuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (v. Cass.,n. 15817/2021; Cass., n. 32545/2024).Numero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/20264.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano “Violazione dell’art.2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Lamentano che - per effetto degli errori e delle omissioni giàcensurate nei motivi che precedono – la corte di merito è incorsa inviolazione dell’art. 2901 c.c., anche perché ha trascurato di rilevare cheil credito vantato era venuto meno nelle more del giudizio e quindi diconsiderare che l’azione revocatoria, essendo strumentale allaconservazione della garanzia patrimoniale, non può essere esercitata inassenza di un credito certo, liquido ed esigibile.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano “Violazione dell’art.2901 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.”.Lamentano che la corte d’appello ha erroneamente ritenutosussistere nel caso di specie l’eventus damni, senza invece tener conto,per un verso, che le vendite immobiliari erano state effettuate perestinguere debiti pregressi e scaduti, e che, per altro verso, la residuaconsistenza patrimoniale della società era sufficiente a soddisfare leragioni degli altri creditori, come acclarato dalla espletata consulenzatecnica d’ufficio.

In definitiva, la corte di merito avrebbe reso unamotivazione meramente apparente, oltretutto senza neppureconsiderare che “la LA.RA. s.r.l. ha quale scopo sociale appunto quello dicostruire e vendere immobili, sicché ha realizzato le vendite de quibusproprio in ossequio a tale finalità e non per sottrarre beni ai suoicreditori”.5.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono inammissibili.5.2. Sotto la formale evocazione del vizio di violazione di legge,infatti, sollecitano sostanzialmente a questa Corte una “rilettura” dellerisultanze processuali e propongono una interpretazione dei fatti dicausa oppositiva rispetto a quella, invero analiticamente motivata edaffatto implausibile, resa dalla corte di merito.Numero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026A tale stregua le deduzioni degli odierni ricorrenti si risolvono nellamera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significatodifformi dalle loro aspettative (v.

Cass., n. 20322/2005) enell’inammissibile pretesa di una diversa lettura del compendioprobatorio acquisito in giudizio (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932), incontrasto con il fermo principio posto da questa Corte, secondo cui ilgiudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qualepossano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazioneelementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine dipervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n.3355/2010; Cass., n. 5443/2006).6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. - violazione dell’art. 2901c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Lamentano espressamente i ricorrenti:

“Analizzando l’elementosoggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo all’acquirente, si censural’impugnata sentenza, in quanto il giudice a quo si è limitato adaffermare non provata l’anteriorità dei preliminari di compravenditastipulati tra le parti nell’anno 2002 (pag. 7 ultimo capoverso), senzaaver esaminato il giudicato della già richiamata sentenza del Tribunale diBari n. 1596/2021 (all. 4.b della presente produzione), ove a pag. 4 siafferma: “La difesa dell’amministratore che ha eseguito le operazioni divendita, Nicola Rafaschieri, costituendosi ha dedotto che i due contrattidi compravendita del gennaio 2008 sono stati stipulati in adempimentodi altrettanti atti preliminari di vendita sottoscritti il 22.8.2002 (v. doc. 3fascicolo del convenuto) a prezzi congrui rispetto al mercato immobiliaredi quell’epoca)”.Sostengono che se la corte territoriale avesse esaminato la citataNumero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentenza n. 1596/2021 del Tribunale di Bari, avrebbe accolto il gravamein punto di insussistenza dei requisiti soggettivi previsti in tema diazione revocatoria dall’art. 2901 c.c.6.1.

Il motivo è inammissibile.La violazione del giudicato esterno viene impropriamente dedotta aisensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonostante la presenza di unacd. doppia conforme, con conseguente preclusione ex art. 348-ter, oraart. 360, quarto comma, c.p.c., e senza considerare che il giudicatosostanziale non è riconducibile alla nozione di “fatto storico-naturalistico”, il quale soltanto è oggetto del vizio di omesso esame,come chiarito da ormai consolidato orientamento di legittimità (v. Cass.,Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014, e successivo conformi).Né il motivo può trovare accoglimento sotto il profilo dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., poiché, come già rilevato nello scrutinio del terzomotivo, la sentenza di cui si invoca il passaggio in giudicato riguarda unacontroversia che, pur intercorsa tra le medesime parti, è caratterizzatada diverso petitum e diversa causa petendi, con conseguenteinsussistenza di ogni vincolo preclusivo.7.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso principale, nonché del ricorso incidentale adesivo, concompensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, invia principale e incidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente Nicola Rafaschieri, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale adesivo. Compensatra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio dicassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, alsolidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 12.200,00 (di cui euro 12.000,00 per onorari), oltre aNumero registro generale 4433/2024Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 15623/2026Data pubblicazione 21/05/2026spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente NicolaRafaschieri.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO