Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15591/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15591/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15591/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

na del rappresentante in-ricorrente-controPurple Spv Srl Unipersonale e per essa Cerved Credit Management spa, inpersona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesodall'avvocato Renato Brualdi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 378/25, depositatail 06/03/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 20133/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15591/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispositivo, in relazione al valore effettivo (considerata l’entità del precettoopposto) e non a quello dichiarato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 15591/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 378/25, depositatail 06/03/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 20133/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15591/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispositivo, in relazione al valore effettivo (considerata l’entità del precettoopposto) e non a quello dichiarato;

Parole chiave

Generato dall'IA
determinazione del valore litigioso obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni ponderazione dell'importo di partenza rettifica del valore tassazione delle spese spese legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

na del rappresentante in-ricorrente-controPurple Spv Srl Unipersonale e per essa Cerved Credit Management spa, inpersona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesodall'avvocato Renato Brualdi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 378/25, depositatail 06/03/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 20133/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15591/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispositivo, in relazione al valore effettivo (considerata l’entità del precettoopposto) e non a quello dichiarato;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Il Presidente delegato