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Decreto — n. 15580/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15580/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15580/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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irizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SANFILIPPPO GIOACCHINO(SNFGCH60C22L317P)-ricorrente-controCECALA GIOVANNA-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 567/2025depositata il 10/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 23335/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 15580/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 15580/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 567/2025depositata il 10/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 23335/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 15580/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p

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Testo completo

irizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SANFILIPPPO GIOACCHINO(SNFGCH60C22L317P)-ricorrente-controCECALA GIOVANNA-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 567/2025depositata il 10/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 23335/2025Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 15580/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO