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Decreto — n. 15573/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 15573/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, representing a co-owner, challenged an auction sale against two companies but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled the appeal deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal statutory time limit procedural extinction auction opposition litigation costs allocation determinazione del valore litigioso aggiudicazione all'incanto valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma in relazione al valore della controversia, il quale,trattandosi di opposizione ex art.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 617 c.p
391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma in relazione al valore della controversia, il quale,trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
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Testo completo

RL, in personadel rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in ricorso, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato GUARNASCHELLI STEFANO (GRNSFN65H16G388H)-ricorrente-controVESSIDIA S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dagli avvocati TARZIA GIORGIO (TRZGRG32P08F205Y) eCOMMISSO FEDERICA SIMONA (CMMFRC71A49F205N)-controricorrente-nonché controDUCA DELLA VITTORIA S.R.L.-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca n.4040/2025 depositata il05/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24087/2025Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 15573/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma in relazione al valore della controversia, il quale,trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso aggiudicazione, sidetermina in base al prezzo al quale questa è avvenuta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO