Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant argued for a review of the lower court's ruling, while the opposing parties contended that the procedural silence constituted a waiver of rights. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the case and awarding costs to the losing side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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rizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Masi(MSARSO64P50D086F)-ricorrente-controICCREA BANCA S.P.A., ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO,in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaurizio Morrone (MRRMRZ67D13A912W)-controricorrente-BCC NPLS 2020 S.R.L., e per essa DOVALUE S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SalvatoreGiammaria (GMMSVT63M24A662J)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.409/2025depositata il 15/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24701/2025Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15571/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perognuna in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO