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Decreto — n. 15566/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15566/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15566/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dagli avvocati LEUZZI GIULIANO(LZZGLN72M05H501P), BARCELLONA GIANDOMENICO (BRCGDM61P27H501B) e ROCCO GINO CRINCOLI (CRNRCG57R31L589Y)-ricorrente-controAPA RE SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall'avvocato DELI MARIA LAURA (DLEMLR62S58H501D)-controricorrente-nonché controGAIA SPV S.R.L., GAGLIARDI AMEDEO MARIA, INTESA SANPAOLO SPA,AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, SORIANI FABIO-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5845/2025 depositata il17/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24353/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15566/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 15566/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24353/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15566/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro restituzione in pristino anticipi delle spese ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

sentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dagli avvocati LEUZZI GIULIANO(LZZGLN72M05H501P), BARCELLONA GIANDOMENICO (BRCGDM61P27H501B) e ROCCO GINO CRINCOLI (CRNRCG57R31L589Y)-ricorrente-controAPA RE SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall'avvocato DELI MARIA LAURA (DLEMLR62S58H501D)-controricorrente-nonché controGAIA SPV S.R.L., GAGLIARDI AMEDEO MARIA, INTESA SANPAOLO SPA,AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, SORIANI FABIO-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5845/2025 depositata il17/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24353/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15566/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dichiara impregiudicato il debito di parte ricorrente per quanto dovuto atitolo di contributo unificato, da recuperarsi nelle forme di legge e da partedel competente ufficio.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO