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Decreto — n. 15560/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15560/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15560/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato CARNEVALI GIORGIO (CRNGRG71M26H501F)-ricorrente-controLA TORRE PIETRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROSIO MASSIMO(DMBMSM71S13L120D)-controricorrente-nonché controSTRADA DEI PARCHI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato CRISCUOLO FABRIZIO(CRSFRZ62M06D612Q)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.3514/2025 depositatail 05/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 742/2026Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 15560/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 15560/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 742/2026Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 15560/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato recupero delle spese esecutive addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

i indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato CARNEVALI GIORGIO (CRNGRG71M26H501F)-ricorrente-controLA TORRE PIETRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROSIO MASSIMO(DMBMSM71S13L120D)-controricorrente-nonché controSTRADA DEI PARCHI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato CRISCUOLO FABRIZIO(CRSFRZ62M06D612Q)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.3514/2025 depositatail 05/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 742/2026Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 15560/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente e, per il controricorrente La Torre, con attribuzione aldifensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO