Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant's counsel did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Panico (PNCPQL82509G309L) ed Enzo Napolano (NPLNZE71C11G309H)-ricorrente-controCONCILIO FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Palma(PLMSFN56D22C424B)-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3635/2025depositata il 07/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno dei ricorrentiabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- ogni ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 745/2026Numero sezionale 269/2026Numero di raccolta generale 15558/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo infavore del ricorrente incidentale, in applicazione della regola sul regimedelle spese in caso di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., normarichiamata nella proposta di definizione accelerata;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE DELEGATO