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Ordinanza — n. 15512/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15512/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15512/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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-controRyanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Castioni unitamenteall’avvocato Giovanni Bisazza-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5379/2023 depositata il28/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 12663/2024Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 15512/2026Data pubblicazione 21/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 28.11.2023 il Tribunale di Palermo accoglieval’appello interposto dalla signora Roberta Silvio avverso la sentenzapronunciata dal Giudice di Pace di Palermo affermando il diritto dellastessa alla compensazione pecuniaria ex art.5 reg.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15512/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 5379/2023 depositata il28/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 12663/2024Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 15512/2026Data pubblicazione 21/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 28.11.2023 il Tribunale di Palermo accoglieval’appello interposto dalla signora Roberta Silvio avverso la sentenzapronunciata dal Giudice di Pace di Palermo affermando il diritto dellastessa alla compensazione pecuniaria ex art.5 reg.

Parole chiave

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rimborso delle spese di viaggio compensazione ed assistenza ai passeggeri indennizzo per rumore aeroportuale diritto della navigazione aerea contratto di organizzazione di viaggio assegno turistico
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Testo completo

-controRyanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Castioni unitamenteall’avvocato Giovanni Bisazza-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5379/2023 depositata il28/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 12663/2024Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 15512/2026Data pubblicazione 21/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 28.11.2023 il Tribunale di Palermo accoglieval’appello interposto dalla signora Roberta Silvio avverso la sentenzapronunciata dal Giudice di Pace di Palermo affermando il diritto dellastessa alla compensazione pecuniaria ex art.5 reg.

CE 261/2004 a seguitodi cancellazione di un volo Ryanair da Bordeaux a Parigi in data 14.1.2020e condannando la società alla refusione delle spese di primo e secondogrado.Avverso tale pronuncia la Silvio ha proposto ricorso articolato in un unicomotivo afferente alla liquidazione delle spese processuali.Ryanair Dac ha resistito con controricorso e memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art.91 c.p.c.».Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente liquidato icompensi professionali del giudizio d’appello sotto i minimi tariffari.Il motivo è fondato.La stessa parte controricorrente, costituendosi, ha indicato di avercorrisposto alla ricorrente in data in data 19.6.2024, ovvero dopo lanotifica (24.5.2024) ed il deposito del ricorso (4.6.2024), la somma dieuro 163,85 pari alla differenza tra l’importo minimo tariffario ex D.M.55/2014 e quanto liquidato dal Tribunale di Palermo per le spese delsecondo grado.Numero registro generale 12663/2024Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 15512/2026Data pubblicazione 21/05/2026Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (in particolare Cass. n.9815/2023, Cass. n. 9818/23, Cass. n. 17613/24), in assenza di diversaconvenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali edelle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, aseguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non èdato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventicarattere inderogabile.Orbene, a tale principio il giudice del gravame nell’impugnata sentenzanon si è attenuto, essendo il minimo tariffario dovuto per la controversiadi valore fino ad euro 1.100,00 pari ad euro 332,00.Inammissibile è invece la doglianza relativa alla mancata applicazione delparametro medio di cui alla tariffa del d.m. 55/14 con riguardo allacontroversia decisa atteso che l'esercizio del potere discrezionale delgiudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacatoin sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tariffa(Cass n. 4782/2020, Cass. n. 6110/21, Cass. n. 33642/2024).Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimentodel ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvioal Tribunale di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione.Numero registro generale 12663/2024Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 15512/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano