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Ordinanza — n. 15469/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15469/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15469/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Giampaoli-ricorrente-controSalvatore Sanna e Giorgia Sanna-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Sassari n. 163/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 16080/2024Numero sezionale 80/2026Numero di raccolta generale 15469/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 10.5.2024 la Corte d’Appello di Cagliari – sez.dist. diSassari- rigettava l’appello interposto da Sanna Salvatore avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari e con la quale, su domandadi Golfo dell’Asinara s.r.l., era stata dichiarata l’inefficacia di un atto didonazione stipulato da Sanna Salvatore in favore di Sanna Giorgia.

Regesto Legislator

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art. 91 c.p; Ordinanza — n. 15469/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Di Sassari n. 163/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 16080/2024Numero sezionale 80/2026Numero di raccolta generale 15469/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 10.5.2024 la Corte d’Appello di Cagliari – sez.dist. diSassari- rigettava l’appello interposto da Sanna Salvatore avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari e con la quale, su domandadi Golfo dell’Asinara s.r.l., era stata dichiarata l’inefficacia di un atto didonazione stipulato da Sanna Salvatore in favore di Sanna Giorgia.

Parole chiave

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spese di assistenza recupero dei costi restituzione dell'assistenza sociale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria sostegno finanziario revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 91 c.p
di norma di legge (art.91 c.p.c.)».Lamenta che la sentenza impugnata viola l’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Giampaoli-ricorrente-controSalvatore Sanna e Giorgia Sanna-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. Di Sassari n. 163/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere Laura Giraldi.Numero registro generale 16080/2024Numero sezionale 80/2026Numero di raccolta generale 15469/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 10.5.2024 la Corte d’Appello di Cagliari – sez.dist. diSassari- rigettava l’appello interposto da Sanna Salvatore avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari e con la quale, su domandadi Golfo dell’Asinara s.r.l., era stata dichiarata l’inefficacia di un atto didonazione stipulato da Sanna Salvatore in favore di Sanna Giorgia.

LaCorte d’Appello condannava altresì il Sanna alla refusione delle spese dilite in favore della società appellata.Avverso tale pronuncia, e relativamente al solo capo delle speseprocessuali, Golfo dell’Asinara s.r.l. ha proposto ricorso articolato in ununico motivo.Sanna Salvatore e Sanna Giorgia non hanno svolto attività difensiva.memoria ex art.378 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONECon unico motivo di ricorso la società ricorrente denunzia la «violazione exart.360 co.1 n.3 c.p.c. di norma di legge (art.91 c.p.c.)».Lamenta che la sentenza impugnata viola l’art. 91 c.p.c. in quanto lacondanna alle spese è stata disposta nei confronti del solo SannaSalvatore e non anche della Sanna Giorgia che pur, in sede di appello,aveva aderito alle deduzioni di Sanna Salvatore.Il motivo è inammissibile.Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del meritoriguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possarisultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale -Numero registro generale 16080/2024Numero sezionale 80/2026Numero di raccolta generale 15469/2026Data pubblicazione 20/05/2026e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione pergiusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenutoa motivare (Cass. 26544/24,26912/20).Nella specie non sussiste tale presupposto e, al più, può ravvisarsi unerrore materiale nel dispositivo della sentenza.Si osserva, tuttavia, che l'istanza di correzione dell'errore materiale deveessere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata enon alla Corte di legittimità (Cass. n.5727/2015, Cass. n.28712/2013)All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 13.1.2025 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano